Art. 5.
  1. Il tasso di interesse agevolato e' pari, per tutta la durata del
finanziamento, al 50% del tasso  di riferimento determinato, ai sensi
dell'articolo  20  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  9
novembre  1976,  n.   902,  per  il  credito   agevolato  al  settore
industriale,  in  vigore  alla  data  di  stipula  del  contratto  di
finanziamento.