Art. 5. 1. Il tasso di interesse agevolato e' pari, per tutta la durata del finanziamento, al 50% del tasso di riferimento determinato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per il credito agevolato al settore industriale, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento.