Art. 6. 1. In caso di mancato apporto o pagamento dell'intera quota di partecipazione per cause imputabili all'impresa, la quota dell'agevolazione eventualmene erogata e' restituita immediatamente con applicazione degli interessi al tasso di riferimento di cui al precedente articolo 5. 2. In caso di apporto o pagamento parziale della partecipazione per cause imputabili all'impresa, quest'ultima puo' ottenere il consolidamento del finanziamento a tasso di interesse agevolato nei limiti della quota apportata o pagata ed idoneamente documentata, se considerata comunque valida ai fini del funzionamento dell'impresa mista e se persiste la partecipazione della SIMEST al capitale di rischio della stessa societa' o impresa mista all'estero. In ogni caso la quota dell'agevolazione eventualmente erogata e non coperta da idonea documentazione e' restituita immediatamente con applicazione degli interessi al tasso di riferimento di cui al precedente articolo 5. 3. Le modalita' di restituzione della quota dell'agevolazione erogata e non coperta da idonea documentazione di spesa ed il consolidamento del finanziamento, nei limiti della quota conferita idoneamente documentata, sono disciplinate dal contratto di finanziamento. 4. Per il recupero delle somme relative ai finaziamenti di cui al presente decreto il Mediocredito centrale S.p.a. e' autorizzato ad avvalersi delle procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 5. Gli oneri finanziari sostenuti ai sensi del presente decreto e risultanti dalla differenza fra il tasso di riferimento di cui al precedente articolo 5 in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento ed il tasso agevolato a carico dell'impresa beneficiaria, sono addebitati al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nei limiti delle effettive disponibilita' finanziarie destinate a tale attivita'. 6. La determinazione delle commissioni da riconoscere al Mediocredito centrale S.p.a. a titolo di rimborso per l'attivita' di gestione dell'agevolazione di cui all'articolo 4 della legge n. 100/1990 e' disciplinata dalla convenzione fra il Ministero del tesoro e lo stesso Mediocredito centrale S.p.a. stipulata ai sensi della legge 26 novembre 1993, n. 489.