Art. 6.
  1.  In caso  di mancato  apporto o  pagamento dell'intera  quota di
partecipazione   per   cause   imputabili   all'impresa,   la   quota
dell'agevolazione eventualmene  erogata e'  restituita immediatamente
con applicazione  degli interessi al  tasso di riferimento di  cui al
precedente articolo 5.
  2. In caso di apporto o pagamento parziale della partecipazione per
cause   imputabili  all'impresa,   quest'ultima   puo'  ottenere   il
consolidamento del  finanziamento a tasso di  interesse agevolato nei
limiti della quota apportata o  pagata ed idoneamente documentata, se
considerata comunque  valida ai  fini del  funzionamento dell'impresa
mista e  se persiste  la partecipazione della  SIMEST al  capitale di
rischio della  stessa societa'  o impresa  mista all'estero.  In ogni
caso la  quota dell'agevolazione eventualmente erogata  e non coperta
da   idonea   documentazione   e'   restituita   immediatamente   con
applicazione  degli  interessi al  tasso  di  riferimento di  cui  al
precedente articolo 5.
  3.  Le  modalita'  di restituzione  della  quota  dell'agevolazione
erogata  e  non coperta  da  idonea  documentazione  di spesa  ed  il
consolidamento del  finanziamento, nei  limiti della  quota conferita
idoneamente   documentata,  sono   disciplinate   dal  contratto   di
finanziamento.
  4. Per il  recupero delle somme relative ai finaziamenti  di cui al
presente decreto  il Mediocredito  centrale S.p.a. e'  autorizzato ad
avvalersi delle procedure di cui al  regio decreto 14 aprile 1910, n.
639.
  5. Gli oneri  finanziari sostenuti ai sensi del  presente decreto e
risultanti dalla  differenza fra  il tasso di  riferimento di  cui al
precedente articolo 5 in vigore alla data di stipula del contratto di
finanziamento   ed  il   tasso   agevolato   a  carico   dell'impresa
beneficiaria, sono  addebitati al fondo  di cui all'articolo  3 della
legge  28   maggio  1973,   n.  295,   nei  limiti   delle  effettive
disponibilita' finanziarie destinate a tale attivita'.
  6.   La  determinazione   delle  commissioni   da  riconoscere   al
Mediocredito centrale S.p.a. a titolo  di rimborso per l'attivita' di
gestione  dell'agevolazione  di cui  all'articolo  4  della legge  n.
100/1990  e'  disciplinata dalla  convenzione  fra  il Ministero  del
tesoro e  lo stesso Mediocredito  centrale S.p.a. stipulata  ai sensi
della legge 26 novembre 1993, n. 489.