Art. 3.
  1.  All'onere  derivante   dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato in lire  51 milioni annue a decorrere dal  1997, si provvede
mediante  corrispondente riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale 1997-1999, al capitolo  6856 dello stato
di previsione  del Ministero del  tesoro per l'anno 1997,  allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
  2. Il Ministro  del tesoro e' autorizzato ad  apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.