Art. 10.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti avviati
su istanze presentate prima della sua entrata in vigore e delle quali
non sia stata ancora disposta la pubblicazione ai sensi dell'articolo
18 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione o delle
quali  non  sia  stata operata alcuna valutazione da parte degli enti
locali o dell'ufficio del genio civile delle opere marittime.
  2.  I  procedimenti  pendenti  alla  data  di entrata in vigore del
presente   regolamento  per  i  quali  sia  gia'  stata  operata  una
valutazione  da  parte  degli  enti  locali  o dell'ufficio del genio
civile  delle  opere marittime, sono conclusi entro centoventi giorni
dalla  citata  entrata  in  vigore, con il ricorso alla conferenza di
servizi.
  3.  Gli  atti di concessione in vigore alla data del 1 gennaio 1990
possono  essere prorogati, ferma restando ogni altra condizione della
concessione,  su  istanza  del  concessionario,  qualora  risulti che
questi non abbia potuto realizzare, per fatti a lui non addebitabili,
opere  o  parti  sostanziali  delle  opere previste ovvero qualora si
rendano  necessari nuovi interventi finalizzati all'adeguamento delle
strutture  portuali  o  al  mantenimento della loro funzionalita'. Il
periodo  di  proroga  e' determinato dall'autorita' concedente tenuto
conto dell'entita' dell'investimento originario e di quello aggiunto.
A tali interventi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.
  4.  Con  decreto  del Ministro dei trasporti e della navigazione da
emanarsi  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  regolamento,  sono  approvati  i modelli su cui redigere la
domanda  di concessione, sono determinate le modalita' di svolgimento
della  pubblica  gara  di  cui  all'articolo 5 e sono individuati gli
elementi di cui agli articoli 2 e 4 della legge n. 241 del 1990.
  5.  I parametri tecnici specifici cui il richiedente deve attenersi
ai  fini  della  redazione  del  progetto  preliminare e del progetto
definitivo  sono  stabiliti  con decreto del Ministro dei trasporti e
della  navigazione, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente
e  dei  lavori  pubblici,  sentito  il Consiglio superiore dei lavori
pubblici,   e   sentita   la   conferenza  Stato/regioni,  pubblicato
contemporaneamente    al   presente   regolamento,   senza   peraltro
costituirne parte integrante.
  6.  Con  successivi  decreti,  adottati  di concerto con i Ministri
dell'ambiente  e  dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore
dei  lavori  pubblici,  il Ministro dei trasporti e della navigazione
puo' provvedere alla modifica dei parametri di cui al comma 5.
 
           Note all'art. 10:
            -  Per il   testo dell'art.   18   del  regolamento    di
          esecuzione     del  codice  della  navigazione,  vedi  note
          all'art. 9.
            - Per  il testo dell'art. 10  del D.P.R. 12 aprile  1996,
          vedi note all'art. 5.
            -  Si  riporta il testo degli articoli  2 e 4 della legge
          n. 241/1990  (Nuove  norme  in    materia  di  procedimento
          amministrativo    e  di  diritto  di  accesso  ai documenti
          amministrativi):
            "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento    consegua
          obbligatoriamente  ad  una istanza,  ovvero   debba  essere
          iniziato  d'ufficio,   la  pubblica amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
            2.   Le  pubbliche    amministrazioni  determinano    per
          ciascun    tipo  di  procedimento, in quanto non sia   gia'
          direttamente disposto per legge  o  per  regolamento,    il
          termine  entro  cui  esso    deve concludersi. Tale termine
          decorre  dall'inizio  di   ufficio   del   procedimento   o
          dal  ricevimento  della domanda  se il  procedimento e'  ad
          iniziativa  di parte.
            3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai
          sensi del comma 2, il termine e' di trenta giomi.
            4.  Le determinazioni  adottate  ai  sensi del  comma   2
          sono    rese  pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
          ordinamenti".
            "Art. 4. -  1. Ove non sia gia' direttamente    stabilito
          per   legge   o  per     regolamento,       le    pubbliche
          amministrazioni  sono   tenute  a determinare  per  ciascun
          tipo  di  procedimento  relativo ad atti di loro competenza
          l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e  di
          ogni     altro     adempimento     procedimentale,  nonche'
          dell'adozione  del provvedimento finale.
            2.  Le  disposizioni  adottate  ai  sensi del   comma   1
          sono    rese  pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
          ordinamenti".