Art. 11.
                          Entrata in vigore
  1. Il presente  regolamento entra in vigore  il sessantesimo giorno
successivo a quello della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana  e si applica, in  conformita' alla vigente
disciplina statale  e regionale  in materia di  valutazione d'impatto
ambientale, ivi  compreso il decreto del  Presidente della Repubblica
12 aprile 1996, fino alla ridefinizione della materia dopo l'avvenuto
conferimento alle  regioni ed agli  enti locali, cosi'  come previsto
dall'articolo 1 della legge n. 59 del 1997.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 2 dicembre 1997
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Bassanini,    Ministro    per   la
                                  funzione  pubblica  e  gli   affari
                                  regionali
                                   Costa,    Ministro    dei   lavori
                                  pubblici
                                   Burlando, Ministro dei trasporti e
                                  della navigazione
                                   Visco, Ministro delle finanze
                                   Ronchi, Ministro dell'ambiente
                                   Veltroni,  Ministro  per  i   beni
                                  culturali e ambientali
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1998
  Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 12
 
           Note all'art. 11:
            -  Per  il  titolo del gia' citato D.P.R. 12 aprile 1996,
          vedi note al preambolo.
            - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n.  59/1997
          (Delega  al  Governo  per   il conferimento   di funzioni e
          compiti alle  regioni ed enti locali  per la riforma  della
          pubblica  amministrazione  e     per   la   semplificazione
          amministrativa):
            "Art.  1.  - 1. Il Governo e'  delegato ad emanare, entro
          il 31 marzo 1998, uno o piu' decreti  legislativi  volti  a
          conferire  alle  regioni  e agli   enti   locali, ai  sensi
          degli   articoli   5,   118 e   128    della  Costituzione,
          funzioni  e   compiti   amministrativi   nel rispetto   dei
          principi e dei  criteri direttivi contenuti nella  presente
          legge.  Ai  fini    della      presente    legge,       per
          "conferimento",      si   intende trasferimento,   delega o
          attribuzione di  funzioni e  compiti e  per "enti  locali",
          si intendono  le province,  i comuni,  le comunita' montane
          e gli altri enti locali.
            2.  Sono  conferite  alle  regioni    e agli enti locali,
          nell'osservanza del principio di    sussidiarieta'  di  cui
          all'art.  4,    comma 3, lettera a), della  presente legge,
          anche ai  sensi dell'art. 3 della  legge 8 giugno 1990,  n.
          142,   tutte le funzioni    e  i    compiti  amministrativi
          relativi  alla  cura    degli interessi e alla   promozione
          dello sviluppo delle rispettive  comunita', nonche'   tutte
          le    funzioni  e   i compiti amministrativi  localizzabili
          nei   rispettivi   territori    in   atto  esercitati    da
          qualunque    organo    o   amministrazione   dello   Stato,
          centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti
          pubblici.
            3. Sono esclusi  dall'applicazione dei commi 1 e  2    le
          funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
            a)    affari    esteri  e    commercio  estero,   nonche'
          cooperazione internazionale  e    attivita'    promozionale
          all'estero   di  rilievo nazionale;
            b) difesa,  Forze armate, armi  e munizioni, esplosivi  e
          materiale strategico;
               c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
            d)  tutela  dei  beni  culturali e del patrimonio storico
          artistico;
               e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
            f)   cittadinanza,  immigrazione,   rifugiati  e    asilo
          politico, estradizione;
            g)    consultazioni  elettorali,   elettorato   attivo  e
          passivo,   propaganda       elettorale,       consultazioni
          referendarie  escluse  quelle regionali;
            h)    moneta,     sistema   valutario    e   perequazione
          delle  risorse finanziarie;
            i)   dogane,  protezione   dei  confini    nazionali    e
          profilassi internazionale;
               l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
               m) amministrazione della giustizia;
               n) poste e telecomunicazioni;
            o)    previdenza    sociale,   eccedenze   di   personale
          temporanee  e strutturali;
               p) ricerca scientifica;
            q)  istruzione  universitaria,  ordinamenti   scolastici,
          programmi    scolastici,       organizzazione      generale
          dell'istruzione    scolastica    e  stato   giuridico   del
          personale;
               r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
            4.  Sono  inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e
          2:
            a) i compiti  di regolazione e controllo gia'  attribuiti
          con legge statale ad apposite autorita' indipendenti;
            b)    i   compiti    strettamente   preordinati      alla
          programmazione,   progettazione,       esecuzione         e
          manutenzione     di       grandi     reti  infrastrutturali
          dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
            c)   i  compiti  di  rilievo  nazionale  del  sistema  di
          protezione civile, per la difesa del suolo, per  la  tutela
          dell'ambiente  e  della  salute,  per   gli indirizzi,   le
          funzioni  e i  programmi   nel settore   dello  spettacolo,
          per   la   ricerca,   la  produzione,  il  trasporto  e  la
          distribuzione  di  energia;  gli   schemi      di   decreti
          legislativi,  ai  fini della  individuazione   dei  compiti
          di  rilievo    nazionale,  sono predisposti  previa  intesa
          con  la  conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le regioni e  le province autonome di Trento e Bolzano;  in
          mancanza     dell'intesa,   il    Consiglio  dei   Ministri
          delibera motivatamente  in  via   definitiva   su  proposta
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri;
            d)   i   compiti  esercitati  localmente  in   regime  di
          autonomia funzionale    dalle    camere    di    commercio,
          industria,   artigianato  e agricoltura e dalle universita'
          degli studi;
            e) il coordinamento  dei rapporti con l'Unione europea  e
          i compiti preordinati   ad  assicurare    l'esecuzione    a
          livello  nazionale   degli obblighi derivanti  dal trattato
          sull'Unione europea  e dagli accordi internazionali.
            5.  Resta ferma  la  disciplina concernente   il  sistema
          statistico  nazionale,  anche   ai fini del  rispetto degli
          obblighi   derivanti dal  trattato  sull'Unione  europea  e
          dagli accordi internazionali.
            6.   La     promozione  dello    sviluppo  economico,  la
          valorizzazione dei sistemi  produttivi   e la    promozione
          della    ricerca applicata  sono interessi pubblici primari
          che lo Stato, le regioni,  le province, i comuni  e     gli
          altri    enti   locali     assicurano   nell'ambito   delle
          rispettive   competenze, nel   rispetto   delle    esigenze
          della    salute,  della  sicurezza  pubblica e della tutela
          dell'ambiente".