Art. 2. 
                             Definizioni 
  1. Sono strutture dedicate alla nautica da diporto: 
  a) il "porto turistico", ovvero il complesso di strutture amovibili
ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare  allo  scopo  di
servire unicamente o  precipuamente  la  nautica  da  diporto  ed  il
diportista  nautico,  anche  mediante  l'apprestamento   di   servizi
complementari; 
  b)  l'"approdo   turistico",   ovvero   la   porzione   dei   porti
polifunzionali aventi le funzioni di cui  all'articolo  4,  comma  3,
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, destinata a servire la nautica da
diporto ed il diportista nautico, anche mediante  l'apprestamento  di
servizi complementari; 
  c) i "punti d'ormeggio", ovvero le aree demaniali marittime  e  gli
specchi acquei dotati di strutture  che  non  importino  impianti  di
difficile  rimozione,  destinati  all'ormeggio,   alaggio,   varo   e
rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto. 
  2. La concessione demaniale marittima per  la  realizzazione  delle
strutture dedicate alla nautica da diporto di cui al comma 1, lettere
a) e b), e' rilasciata: 
  a)  con  atto  approvato  dal  direttore  marittimo,  nel  caso  di
concessioni di durata non superiore a quindici anni; 
  b)  con  atto  approvato  dal  dirigente  generale  preposto   alla
Direzione generale del demanio marittimo e dei  porti  del  Ministero
dei trasporti e della navigazione, nel caso di concessioni di  durata
superiore a quindici anni. 
  3. Qualora la concessione ricada nella circoscrizione  territoriale
di una autorita' portuale, e'  rilasciata  dal  presidente  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 3, lettera h), della legge 28 gennaio 1994, n. 
84, e l'attivita' istruttoria di competenza dell'autorita'  marittima
e' curata dal segretario generale. 
 
           Nota all'art. 2:
            - Per il  testo dell'art. 4, comma 3,  della    legge  n.
          84/1994,  vedi  note   al preambolo.  Si riporta  il  testo
          dell'art.  8 della  stessa legge:
            "Art. 8 (Presidente dell'autorita'  portuale).  -  1.  Il
          presidente  e'  nominato,  previa  intesa    con la regione
          interessata,   con decreto del  Ministro  dei  trasporti  e
          della  navigazione, nell'ambito di una terna di esperti  di
          massima  e  comprovata    qualificazione  professionale nei
          settori   dell'economia   dei    trasporti    e    portuale
          designati  rispettivamente   dalla  provincia,  dai  comuni
          e  dalle  camere  di commercio, industria,   artigianato  e
          agricoltura,  la   cui competenza territoriale coincide, in
          tutto o  in parte, con la circoscrizione di cui    all'art.
          6,    comma 7.   La terna   e' comunicata  al Ministro  dei
          trasporti  e della  navigazione   tre mesi   prima    della
          scadenza    del  mandato.  Il Ministro, con atto  motivato,
          puo' chiedere di comunicare  entro  trenta    giorni  dalla
          richiesta    una  seconda  terna   di candidati nell'ambito
          della  quale effettuare  la nomina. Qualora   non  pervenga
          nei  termini   alcuna designazione,  il Ministro nomina  il
          presidente, previa intesa    con  la  regione  interessata,
          comunque  tra  personalita' che   risultano  esperte  e  di
          massima  e   comprovata   qualificazione professionale  nei
          settori dell'economia dei trasporti e portuale.
            2.   Il presidente  ha  la  rappresentanza dell'autorita'
          portuale, resta  in carica  quattro anni   e puo'    essere
          riconfermato  una sola volta. In sede di prima applicazione
          della  presente  legge  la  terna di cui   al comma   1  e'
          comunicata    al  Ministro    dei    trasporti  e     della
          navigazione  entro  il   31 marzo 1995. Entro tale  data le
          designazioni  gia'   pervenute   devono   essere   comunque
          confermate  qualora  gli  enti  di  cui    al comma   1 non
          intendano  procedere a  nuova designazione.   Si  applicano
          le disposizioni di cui al comma 1, terzo e quarto periodo.
            2-bis.  I  presidenti,  nominati  ai   sensi del comma 2,
          assumono tutti i compiti dei commissari di cui all'art. 20,
          commi 1, 2 e 3.
             3. Il presidente dell'autorita' portuale:
               a) presiede il comitato portuale;
            b)  sottopone al  comitato portuale,  per l'approvazione,
          il piano operativo triennale;
            c)  sottopone  al  comitato  portuale,  per   l'adozione,
          il  piano regolatore portuale;
            d)  sottopone   al  comitato   portuale  gli  schemi   di
          delibere  riguardanti  il bilancio preventivo e le relative
          variazioni, il conto consuntivo   e   il trattamento    del
          segretario     generale,  nonche'    il  recepimento  degli
          accordi  contrattuali    relativi  al     personale   della
          segreteria tecnicooperativa;
            e)  propone  al comitato portuale  gli schemi di delibere
          riguardanti le concessioni di cui all'art. 6, comma 5;
            f) provvede al coordinamento delle attivita'  svolte  nel
          porto   dalle   pubbliche  amministrazioni,     nonche'  al
          coordinamento e  al controllo delle  attivita'  soggette ad
          autorizzazione  e  concessione, e  dei servizi portuali;
            g)   esprime   parere   al   capo    del    compartimento
          marittimo    sugli adeguamenti   delle    tariffe  relative
          al  servizio   di  rimorchio marittimo;
            h)  amministra le  aree e  i  beni del  demanio marittimo
          compresi nell'ambito   della circoscrizione    territoriale
          di    cui  all'art.    6, comma   7,   sulla   base   delle
          disposizioni  di  legge  in  materia, esercitando,  sentito
          il  comitato    portuale,  le  attribuzioni stabilite negli
          articoli da 36  a 55 e 68 del codice   della navigazione  e
          nelle relative norme di attuazione;
            i)  esercita    le  competenze  attribuite  all'autorita'
          portuale dagli articoli  16  e 18   e   rilascia,   sentito
          il comitato  portuale,  le autorizzazioni e  le concessioni
          di  cui agli stessi  articoli quando queste  abbiano durata
          non    superiore a  quattro anni,  determinando l'ammontare
          dei relativi  canoni,  nel   rispetto delle    disposizioni
          contenute  nei  decreti del Ministro  dei trasporti e della
          navigazione di cui, rispettivamente, all'art. 16, comma  4,
          e all'art. 18, commi 1 e 3;
            l)  promuove  l'istituzione dell'associazione  del lavoro
          portuale di cui all'art. 17;
            m) assicura   la navigabilita' nell'ambito  portuale    e
          provvede,  con  l'intervento del servizio escavazione porti
          di cui  all'art.  26,  e,  in  via  subordinata,    con  le
          modalita' di  cui all'art.  6, comma  5, al mantenimento ed
          approfondimento  dei    fondali,  fermo    restando  quanto
          disposto dall'art. 5, commi 8 e  9, sulla base di  progetti
          sottoposti  al  visto del  competente ufficio  speciale del
          genio civile  per le opere    marittime,   nel     rispetto
          della      normativa    sulla      tutela ambientale, anche
          adottando,  nei    casi  indifferibili  di  necessita'   ed
          urgenza,  provvedimenti di carattere  coattivo; nei casi di
          interventi  urgenti  e    straordinari  di      escavazione
          provvede,  anche   ricorrendo a modalita' diverse da quelle
          di cui all'art. 6, comma 5. Ai fini degli  interventi    di
          escavazione    e  manutenzione   dei fondali   puo' indire,
          assumendone   la     presidenza,    una    conferenza    di
          servizi  con  le amministrazioni interessate;
            n)   esercita   i  compiti  di  proposta  in  materia  di
          delimitazione delle zone   franche,  sentite    l'autorita'
          marittima  e le  amministrazioni locali interessate".