Art. 3. Domanda di concessione 1. Chiunque intenda occupare zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime o apportarvi innovazioni allo scopo di realizzare le strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, lettere a) e b), deve presentare domanda al capo del compartimento marittimo competente per territorio, dandone comunicazione al comune. 2. La domanda, oltre ad indicare le generalita' complete del richiedente e la durata della concessione richiesta, deve essere corredata da un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire. Contiene inoltre uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto puo' avere sull'ambiente, ai fini della verifica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996. 3. La cartografia di riferimento per la individuazione a fini amministrativi di aree, opere ed altri elementi di interesse sulle zone demaniali marittime e sulla fascia di rispetto di cui all'articolo 55 del codice della navigazione e' quella catastale revisionata prodotta in sede di costituzione ed aggiornamento del sistema informativo del demanio marittimo, di cui alla legge 11 febbraio 1991, n. 44. 4. La localizzazione e' effettuata mediante rilievi topografici con precisione catastale tali da identificare, mediante angoli e distanze rispetto a punti materializzati riferiti a capisaldi noti, il perimetro della concessione. 5. Tutta la documentazione tecnica a corredo dell'istanza, nonche' quella prodotta nel corso del procedimento deve essere firmata da un ingegnere iscritto all'albo.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 16, comma 2, della legge n. 109/1994 (Legge quadro in materia di lavori pubblici): "2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle". - Si riporta il testo dell'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 citato nel decimo comma del preambolo: "Art. 10 (Procedura di verifica). - 1. Per i progetti di cui all'art. 1, comma 6, il committente, o l'autorita' proponente, richiede la verifica di cui al medesimo comma. Le informazioni che il committente o l'autorita' proponente deve fornire per la predetta verifica riguardano una descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto puo' avere sull'ambiente. 2. L'autorita' competente si pronuncia entro i successivi sessanta giorni sulla base degli elementi di cui all'allegato D, individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e monitoraggio delle opere e/o degli impianti. Trascorso il termine suddetto, in caso di silenzio dell'autorita' competente, il progetto si intende escluso dalla procedura. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono affinche' l'elenco per i quali sia stata chiesta la verifica ed i relativi esiti siano resi pubblici. 3. Per i progetti di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali e/o in particolare situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato D, criteri e/o condizioni di esclusione della procedura. 4. Nel caso in cui l'autorita' competente ritiene che il progetto deve essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale si applicano gli articoli 5 e seguenti del presente atto". - Il testo dell'art. 55 del codice della navigazione (D.P.R. n. 328/1952) e' il seguente: "Art. 55 (Nuove opere in prossimita' del demanio marittimo). - La esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare e' sottoposta all'autorizzazione del capo del compartimento. Per ragioni speciali, in determinate localita' la estensione della zona entro la quale l'esecuzione di nuove opere e' sottoposta alla predetta autorizzazione puo' essere determinata in misura superiore ai trenta metri, con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato. L'autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni l'amministrazione non ha accolta la domanda dell'interessato. L'autorizzazione non e' richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento gia' approvati dall'autorita' marittima. Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata dai primi due commi del presente articolo, l'autorita' marittima provvede ai sensi dell'articolo precedente". - La legge n. 44/1991 reca: "Programma straordinario per l'aggiornamento del catasto del demanio marittimo e la creazione di un'apposita banca dati".