Art. 3.
                       Domanda di concessione
  1.  Chiunque intenda occupare zone del demanio marittimo o del mare
territoriale   o   pertinenze   demaniali   marittime   o  apportarvi
innovazioni  allo  scopo  di  realizzare  le  strutture dedicate alla
nautica  da  diporto  di  cui  all'articolo  2, lettere a) e b), deve
presentare domanda al capo del compartimento marittimo competente per
territorio, dandone comunicazione al comune.
  2.  La  domanda,  oltre  ad  indicare  le  generalita' complete del
richiedente  e  la  durata  della  concessione richiesta, deve essere
corredata  da un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'articolo
16,  comma  2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che definisce le
caratteristiche  qualitative  e  funzionali  dei  lavori ed il quadro
delle  esigenze  da  soddisfare  e  delle  specifiche  prestazioni da
fornire.  Contiene inoltre uno studio con la descrizione del progetto
ed  i  dati necessari per individuare e valutare i principali effetti
che  il  progetto puo' avere sull'ambiente, ai fini della verifica di
cui  all'articolo  10  del decreto del Presidente della Repubblica 12
aprile  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  210  del 7
settembre 1996.
  3.  La  cartografia  di  riferimento  per  la individuazione a fini
amministrativi  di  aree,  opere ed altri elementi di interesse sulle
zone   demaniali   marittime  e  sulla  fascia  di  rispetto  di  cui
all'articolo  55  del  codice  della  navigazione e' quella catastale
revisionata  prodotta  in  sede  di costituzione ed aggiornamento del
sistema  informativo  del  demanio  marittimo,  di  cui alla legge 11
febbraio 1991, n. 44.
  4. La localizzazione e' effettuata mediante rilievi topografici con
precisione catastale tali da identificare, mediante angoli e distanze
rispetto  a  punti  materializzati  riferiti  a  capisaldi  noti,  il
perimetro della concessione.
  5.  Tutta la documentazione tecnica a corredo dell'istanza, nonche'
quella  prodotta nel corso del procedimento deve essere firmata da un
ingegnere iscritto all'albo.
 
           Note all'art. 3:
            -  Si riporta  il  testo  dell'art. 16,  comma  2,  della
          legge   n.   109/1994 (Legge quadro in  materia  di  lavori
          pubblici):
            "2. Le  prescrizioni relative agli elaborati  descrittivi
          e  grafici  contenute  nei  commi  3, 4 e 5   sono di norma
          necessarie   per   ritenere   i   progetti    adeguatamente
          sviluppati.  Il responsabile   del procedimento nella  fase
          di progettazione  qualora,  in   rapporto alla    specifica
          tipologia  ed   alla dimensione  dei lavori  da progettare,
          ritenga le prescrizioni   di   cui ai   commi   4    e    5
          insufficienti  o  eccessive, provvede a integrarle ovvero a
          modificarle".
            -  Si  riporta il testo dell'art. 10 del D.P.R. 12 aprile
          1996 citato nel decimo comma del preambolo:
            "Art.    10  (Procedura    di   verifica). -   1. Per   i
          progetti di  cui all'art.  1,  comma  6,   il  committente,
          o   l'autorita'  proponente, richiede la verifica di cui al
          medesimo comma. Le  informazioni  che  il  committente    o
          l'autorita'    proponente  deve   fornire per   la predetta
          verifica riguardano una descrizione del  progetto ed i dati
          necessari per individuare e valutare i  principali  effetti
          che il progetto puo' avere sull'ambiente.
            2.   L'autorita'   competente  si     pronuncia  entro  i
          successivi sessanta giorni sulla base degli  elementi    di
          cui  all'allegato  D, individuando eventuali   prescrizioni
          per   la   mitigazione    degli  impatti    e  monitoraggio
          delle  opere    e/o degli   impianti. Trascorso  il termine
          suddetto, in caso di   silenzio dell'autorita'  competente,
          il  progetto si intende escluso dalla procedura. Le regioni
          e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  provvedono
          affinche'  l'elenco  per  i  quali  sia  stata  chiesta  la
          verifica ed i relativi esiti siano resi pubblici.
            3. Per  i progetti  di cui  al comma   1, le   regioni  e
          le  province  autonome  di  Trento    e  di Bolzano possono
          determinare, per specifiche categorie  progettuali e/o   in
          particolare   situazioni ambientali  e territoriali,  sulla
          base  degli  elementi di  cui  all'allegato  D, criteri e/o
          condizioni di esclusione della procedura.
            4. Nel caso  in cui l'autorita' competente ritiene    che
          il  progetto  deve   essere    sottoposto   a   valutazione
          d'impatto    ambientale   si applicano  gli  articoli  5  e
          seguenti del presente atto".
            -  Il   testo dell'art.  55 del codice  della navigazione
          (D.P.R. n.  328/1952) e' il seguente:
            "Art.  55  (Nuove    opere  in  prossimita'  del  demanio
          marittimo).  - La esecuzione di nuove opere entro una  zona
          di trenta metri dal demanio marittimo o   dal ciglio    dei
          terreni elevati  sul mare  e' sottoposta all'autorizzazione
          del capo del compartimento.
            Per  ragioni  speciali,  in    determinate  localita'  la
          estensione della zona entro   la  quale  l'esecuzione    di
          nuove  opere  e'    sottoposta alla predetta autorizzazione
          puo' essere determinata in    misura  superiore  ai  trenta
          metri, con decreto  del Presidente della Repubblica, previo
          parere del Consiglio di Stato.
            L'autorizzazione    si      intende   negata   se   entro
          novanta  giorni l'amministrazione non ha accolta la domanda
          dell'interessato.
            L'autorizzazione non e' richiesta quando  le  costruzioni
          sui  terreni  prossimi  al  mare    sono  previste in piani
          regolatori  o di ampliamento gia' approvati  dall'autorita'
          marittima.
            Quando  siano  abusivamente  eseguite  nuove opere  entro
          la    zona indicata   dai   primi due  commi  del  presente
          articolo,     l'autorita'  marittima  provvede   ai   sensi
          dell'articolo precedente".
            -    La      legge    n.     44/1991   reca:   "Programma
          straordinario  per l'aggiornamento del catasto  del demanio
          marittimo e  la creazione di un'apposita banca dati".