Art. 4.
                            Pubblicazione
  1.  Il  capo  del compartimento, entro venti giorni dalla ricezione
della   domanda,  ne  ordina  la  pubblicazione  mediante  affissione
nell'albo del comune ove e' situato il bene richiesto e la inserzione
per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia.
  2.   L'ordine  di  pubblicazione  della  domanda  indica  i  giorni
dell'inizio  e  della  fine  della  pubblicazione  e l'invito a tutti
coloro  che vi hanno interesse a presentare, entro un termine che non
puo'  essere  inferiore  a  trenta ne' superiore a novanta giorni, le
osservazioni   che   credano   opportune  e  che  le  amministrazioni
partecipanti  al  procedimento  hanno  l'obbligo di valutare, dandone
conto   nella   motivazione   del  provvedimento  finale,  ove  siano
pertinenti all'oggetto del procedimento.
  3.  Eventuali  domande  concorrenti  con  quella  pubblicata  vanno
presentate,  a pena d'inammissibilita', entro il termine previsto per
la  presentazione  delle  opposizioni  e sono pubblicate ai soli fini
della eventuale presentazione delle osservazioni di cui al comma 2.
  4.  Il  Ministro dei trasporti e della navigazione puo' autorizzare
l'esame  delle  domande presentate anche oltre il termine prescritto,
per motivate, imprescindibili esigenze di interesse pubblico.