Art. 7.
            Rilascio della concessione demaniale marittima
  1. Entro  trenta giorni  dall'esito favorevole della  conferenza di
servizi  o   dell'accordo  di   programma  di  cui   all'articolo  6,
l'autorita'  competente   rilascia  al  richiedente   la  concessione
demaniale marittima mediante atto  pubblico redatto con le formalita'
di cui  agli articoli  9 e  19 del  regolamento per  l'esecuzione del
codice  della  navigazione,  previa   determinazione  del  canone  di
concessione  calcolato secondo  le disposizioni  di legge  vigenti al
momento della stipula.
  2.  Copia  dell'atto  di  concessione e'  trasmessa  al  competente
ufficio del territorio del Ministero delle finanze.
 
           Nota all'art. 7:
            - Si  riporta il   testo degli   articoli 9  e    19  del
          regolamento  di  esecuzione del   codice della  navigazione
          (D.P.R. n.  328/1952 citato nelle note al preambolo):
            "Art.    9  (Concessioni    di  durata     superiore   al
          quadriennio).  -  Le concessioni  di  durata  superiore  al
          quadriennio   o   che    importino  impianti  di  difficile
          rimozione devono essere fatte per atto pubblico ricevuto da
          un  ufficiale  di porto   a cio' destinato con  decreto del
          capo     del    compartimento.      In      qualita'     di
          rappresentante  dell'amministrazione  concedente interviene
          il capo del compartimento.   Per i  compartimenti  sedi  di
          direzione  marittima  e quando si tratti di concessione  di
          durata   non   superiore a   quindici    anni    interviene
          l'ufficiale   piu'  elevato  in  grado  dopo  il  capo  del
          compartimento.
            Gli  atti  di concessione  di  durata  sino   a  quindici
          anni    sono  approvati   con    decreto   del    direttore
          marittimo;   gli      atti    di  concessione    di  durata
          superiore    con  decreto    del   Ministro per   la marina
          mercantile".
            "Art.  19  (Contenuto dell'atto   di   concessione).    -
          Nell'atto  di concessione devono essere indicati:
            1)  l'ubicazione,    l'estensione  e i   confini del bene
          oggetto della concessione;
              2) lo scopo e la durata della concessione;
            3) la natura, la forma,  le    dimensioni,  la  struttura
          delle  opere  da  eseguire  e  i termini assegnati per tale
          esecuzione;
            4)  le modalita'  di esercizio  della  concessione e    i
          periodi      di  sospensione  dell'esercizio  eventualmente
          consentiti;
            5) il canone, la decorrenza e la scadenza dei  pagamenti,
          nonche'  il numero   di   rate  del  canone  il cui  omesso
          pagamento   importi    la  decadenza  della  concessione  a
          termini dell'art. 47 del codice;
              6) la cauzione;
            7)    le    condizioni   particolari    alle   quali   e'
          sottoposta  la concessione, comprese le tariffe  per  l'uso
          da parte di terzi;
              8) il domicilio del concessionario.
            Agli   atti  di  concessione  devono essere  allegati  la
          relazione tecnica, i piani e gli altri disegni.
            Nelle licenze sono  omesse le indicazioni che  non  siano
          necessarie   in   relazione   alla   minore  entita'  della
          concessione".