Art. 9.
                      Inapplicabilita' di norme
  1. Ai procedimenti disciplinati  dal presente regolamento, non sono
applicabili, in  particolare, gli articoli  37 e 38 del  codice della
navigazione, gli articoli  5, 6, 12, 13, 14, 15  e 18 del regolamento
di esecuzione del codice della  navigazione e l'articolo 82, comma 9,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
 
           Note all'art. 9:
            -  Si riporta  il testo  degli articoli   37 e    38  del
          codice  della navigazione   (regio    decreto  n.  327/1942
          citato   nelle  note  al preambolo):
            "Art. 37 (Concorso  di piu' domande  di  concessione).  -
          Nel  caso di piu' domande  di concessione, e'  preferito il
          richiedente   che offra  maggiori  garanzie    di  proficua
          utilizzazione   della  concessione    e  si  proponga    di
          avvalersi  di  questa   per  un   uso   che,   a   giudizio
          dell'amministrazione,   risponda   ad  un  piu'   rilevante
          interesse pubblico.
            Al fine  della tutela   dell'ambiente costiero,   per  il
          rilascio di nuove     concessioni    demaniali    marittime
          per       attivita' turisticoricreative e'  data preferenza
          alle richieste   che importino attrezzature non    fisse  e
          completamente  amovibili. E'  altresi' data preferenza alle
          precedenti  concessioni,  gia'  rilasciate,    in  sede  di
          rinnovo rispetto alle nuove istanze.
            Qualora  non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai
          precedenti commi, si procede a licitazione privata".
            "Art. 38 (Anticipata  occupazione di zone demaniali).   -
          Qualora  ne riconosca   l'urgenza,   l'autorita'  marittima
          puo',    su   richiesta dell'interessato,       consentire,
          previa     cauzione,     l'immediata occupazione  e   l'uso
          di   beni  del  demanio   marittimo,  nonche'  l'esecuzione
          dei    lavori    all'uopo    necessari,    a  rischio   del
          richiedente, purche'  questo si  obblighi ad osservare   le
          condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.
            Se  la  concessione  e'  negata,    il  richiedente  deve
          demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel  pristino
          stato".
            -  Si  riporta il   testo degli articoli 5, 6, 12, 13,14,
          15 e 18 del regolamento  di esecuzione  del codice    della
          navigazione    (D.P.R.  n.    328/1952 citato nelle note al
          preambolo):
            "Art. 5  (Presentazione della   domanda di  concessione).
          -  Chiunque  intenda  occupare per   qualsiasi uso zone del
          demanio  marittimo o del mare  territoriale  o   pertinenze
          demaniali   marittime   o  apportarvi innovazioni, o recare
          limitazioni  agli  usi  cui    esse  sono  destinate,  deve
          presentare  domanda  al  capo del  compartimento competente
          per territorio.
            Se    si   tratta   di   innovazioni   da   eseguire   in
          terreno  privato confinante col demanio marittimo  che  non
          inducano   limitazioni   all'uso   del  demanio  stesso  si
          applicano le norme contenute nell'art. 22".
            "Art. 6 (Contenuto e   documentazione  della  domanda  di
          concessione).   - La domanda  deve specificare l'uso che il
          richiedente intende fare del bene  demaniale  e  la  durata
          della concessione richiesta.
            La  domanda    deve essere   corredata da   una relazione
          tecnica delle opere  da   eseguire,    dal   piano    della
          localita'   e  dai  disegni particolari degli impianti.
            Il   piano e  gli altri  disegni devono  essere in  scala
          adatta  ed essere firmati da un professionista abilitato.
            Per   le  concessioni    da    farsi  con    licenza    i
          richiedenti   possono essere  esonerati,  secondo  i  casi,
          dall'obbligo  di  produrre  la relazione tecnica, il  piano
          e gli altri disegni".
            "Art.  12    (Parere del   genio civile). -  Il capo  del
          compartimento richiede  sulla  domanda  di  concessione  il
          parere  del  competente ufficio del genio civile che indica
          le  condizioni  tecniche  alle quali ritiene necessario sia
          sottoposta  la  concessione,  e  pone  il  suo  visto  alla
          relazione    tecnica, ai  piani e agli  altri disegni  dopo
          averne accertata l'esattezza.
            Per  le concessioni  con  licenza il   predetto    parere
          deve    essere  richiesto  soltanto quando per l'attuazione
          degli   impianti   previsti   si   debbano        apportare
          modificazioni    di      qualunque    entita'    ad   opere
          marittime.
            In ogni caso,  l'esecuzione delle opere e'  soggetta alla
          vigilanza  dell'ufficio   del   genio   civile   alle   cui
          prescrizioni   il  concessionario  deve  attenersi.  Quando
          occorra,  in  relazione  all'entita'  e  allo  scopo  della
          concessione,  l'ufficio  del  genio    civile  procede alle
          stime, al computo e ai collaudi necessari.
            L'ufficio   del  genio   civile   assiste  inoltre     il
          capo     del compartimento nelle  operazioni di  consegna e
          di  riconsegna, quando sia necessario".
            "Art.  13  (Parere  dell'intendenza  di finanza).  -   Il
          capo    del compartimento richiede sulle domande relative a
          concessioni superiori al biennio o che importino   impianti
          di   difficile   rimozione   il   parere  della  competente
          intendenza di  finanza    per  quanto  ha    riguardo  alla
          proprieta'  demaniale  e  alla  misura  del  canone. Per le
          concessioni con licenza il parere e' richiesto sulla misura
          del canone, se questa non sia gia' stata  fissata  a  norma
          del penultimo comma dell'art. 16".
            "Art.   14    (Parere  dell'autorita'   doganale).  -  Il
          capo  del compartimento   promuove   sulla   domanda     di
          concessione      il      parere   dell'autorita'   doganale
          competente".
            "Art. 15 (Dissenso sulle domande di concessione).  -  Nel
          caso  in cui gli uffici interessati non siano dello  stesso
          avviso in ordine a una domanda  di  concessione, oppure  il
          richiedente   reclami contro   il rifiuto opposto    o  non
          accetti    le condizioni stabilite   la decisione spetta al
          Ministro per la marina mercantile, sentiti, ove necessario,
          gli altri Ministri interessati.
            In  caso  di  dissenso  sulla  misura    del  canone,  la
          decisione  e'  presa dal Ministro  per la marina mercantile
          di accordo con quello  per le finanze".
            "Art.  18 (Pubblicazione  della  domanda). -  Quando   si
          tratti    di  concessioni  di  particolare   importanza per
          l'entita' o   per lo scopo, il   capo    del  compartimento
          ordina     la     pubblicazione  della    domanda  mediante
          affissione nell'albo  del  comune ove  e'  situato il  bene
          richiesto e la inserzione della domanda  per  estratto  nel
          Foglio degli annunzi legali della provincia.
            Il   provvedimento    del  capo  del  compartimento   che
          ordina  la pubblicazione  della   domanda deve    contenere
          un    sunto,  indicare    i giorni dell'inizio e della fine
          della pubblicazione ed invitare tutti coloro che    possono
          avervi   interesse a  presentare entro  il termine indicato
          nel  provvedimento  stesso   le  osservazioni  che  credano
          opportune.
            In caso di  opposizione o di presentazione di  reclami la
          decisione spetta al Ministro per la marina mercantile.
            In ogni caso  non si puo' procedere  alla    stipulazione
          dell'atto  se  non dopo   la scadenza del  termine indicato
          nel provvedimento  per la presentazione delle  osservazioni
          e    se, comunque, non siano trascorsi almeno  venti giorni
          dalla   data   dell'affissione  e    dell'inserzione  della
          domanda.
            Nei    casi in   cui   la   domanda di   concessione  sia
          pubblicata,    le  domande  concorrenti    debbono   essere
          presentate  nel  termine previsto per la proposizione delle
          opposizioni.
            Il Ministro per la  marina  mercantile  puo'  autorizzare
          l'esame  delle  domande    presentate anche   oltre   detto
          termine  per     imprescindibili  esigenze   di   interesse
          pubblico.
            Quando  siano  trascorsi  sei  mesi    dalla scadenza del
          termine  massimo  per  la    presentazione  delle   domande
          concorrenti   senza   che     sia  stata  rilasciata     la
          concessione al   richiedente   preferito   per  fatto    da
          addebitarsi   allo    stesso,  possono    essere  prese  in
          considerazione le domande presentate dopo detto termine.
            Le disposizioni  del presente articolo   si applicano  in
          ogni altro caso di presentazione di domande concorrenti".
            -  Si  riporta il testo dell'art. 82, comma 9, del D.P.R.
          n. 616/1977 (Attuazione  della delega  di cui   all'art.  1
          della legge  22 luglio 1975, n. 382):
            "L'autorizzazione  di  cui  all'art.  7    della legge 29
          giugno 1939, n.   1497, deve essere rilasciata  o    negata
          entro  il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni
          danno  immediata  comunicazione  al  Ministro  per  i  beni
          culturali  e  ambientali delle  autorizzazioni rilasciate e
          trasmettono      contestualmente      la           relativa
          documentazione.      Decorso  inutilmente    il    predetto
          termine,  gli  interessati,  entro  trenta giorni,  possono
          richiedere  l'autorizzazione    al  Ministro  per    i beni
          culturali e ambientali, che si   pronuncia  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  richiesta.  Il
          Ministro per i beni culturali e  ambientali  puo'  in  ogni
          caso     annullare,     con     provvedimento     motivato,
          l'autorizzazione  regionale    entro  i    sessanta  giorni
          successivi alla relativa comunicazione".