Art. 9. Inapplicabilita' di norme 1. Ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento, non sono applicabili, in particolare, gli articoli 37 e 38 del codice della navigazione, gli articoli 5, 6, 12, 13, 14, 15 e 18 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione e l'articolo 82, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo degli articoli 37 e 38 del codice della navigazione (regio decreto n. 327/1942 citato nelle note al preambolo): "Art. 37 (Concorso di piu' domande di concessione). - Nel caso di piu' domande di concessione, e' preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un piu' rilevante interesse pubblico. Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attivita' turisticoricreative e' data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. E' altresi' data preferenza alle precedenti concessioni, gia' rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata". "Art. 38 (Anticipata occupazione di zone demaniali). - Qualora ne riconosca l'urgenza, l'autorita' marittima puo', su richiesta dell'interessato, consentire, previa cauzione, l'immediata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo, nonche' l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a rischio del richiedente, purche' questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione. Se la concessione e' negata, il richiedente deve demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato". - Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 12, 13,14, 15 e 18 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (D.P.R. n. 328/1952 citato nelle note al preambolo): "Art. 5 (Presentazione della domanda di concessione). - Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime o apportarvi innovazioni, o recare limitazioni agli usi cui esse sono destinate, deve presentare domanda al capo del compartimento competente per territorio. Se si tratta di innovazioni da eseguire in terreno privato confinante col demanio marittimo che non inducano limitazioni all'uso del demanio stesso si applicano le norme contenute nell'art. 22". "Art. 6 (Contenuto e documentazione della domanda di concessione). - La domanda deve specificare l'uso che il richiedente intende fare del bene demaniale e la durata della concessione richiesta. La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica delle opere da eseguire, dal piano della localita' e dai disegni particolari degli impianti. Il piano e gli altri disegni devono essere in scala adatta ed essere firmati da un professionista abilitato. Per le concessioni da farsi con licenza i richiedenti possono essere esonerati, secondo i casi, dall'obbligo di produrre la relazione tecnica, il piano e gli altri disegni". "Art. 12 (Parere del genio civile). - Il capo del compartimento richiede sulla domanda di concessione il parere del competente ufficio del genio civile che indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, e pone il suo visto alla relazione tecnica, ai piani e agli altri disegni dopo averne accertata l'esattezza. Per le concessioni con licenza il predetto parere deve essere richiesto soltanto quando per l'attuazione degli impianti previsti si debbano apportare modificazioni di qualunque entita' ad opere marittime. In ogni caso, l'esecuzione delle opere e' soggetta alla vigilanza dell'ufficio del genio civile alle cui prescrizioni il concessionario deve attenersi. Quando occorra, in relazione all'entita' e allo scopo della concessione, l'ufficio del genio civile procede alle stime, al computo e ai collaudi necessari. L'ufficio del genio civile assiste inoltre il capo del compartimento nelle operazioni di consegna e di riconsegna, quando sia necessario". "Art. 13 (Parere dell'intendenza di finanza). - Il capo del compartimento richiede sulle domande relative a concessioni superiori al biennio o che importino impianti di difficile rimozione il parere della competente intendenza di finanza per quanto ha riguardo alla proprieta' demaniale e alla misura del canone. Per le concessioni con licenza il parere e' richiesto sulla misura del canone, se questa non sia gia' stata fissata a norma del penultimo comma dell'art. 16". "Art. 14 (Parere dell'autorita' doganale). - Il capo del compartimento promuove sulla domanda di concessione il parere dell'autorita' doganale competente". "Art. 15 (Dissenso sulle domande di concessione). - Nel caso in cui gli uffici interessati non siano dello stesso avviso in ordine a una domanda di concessione, oppure il richiedente reclami contro il rifiuto opposto o non accetti le condizioni stabilite la decisione spetta al Ministro per la marina mercantile, sentiti, ove necessario, gli altri Ministri interessati. In caso di dissenso sulla misura del canone, la decisione e' presa dal Ministro per la marina mercantile di accordo con quello per le finanze". "Art. 18 (Pubblicazione della domanda). - Quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entita' o per lo scopo, il capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell'albo del comune ove e' situato il bene richiesto e la inserzione della domanda per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia. Il provvedimento del capo del compartimento che ordina la pubblicazione della domanda deve contenere un sunto, indicare i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione ed invitare tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro il termine indicato nel provvedimento stesso le osservazioni che credano opportune. In caso di opposizione o di presentazione di reclami la decisione spetta al Ministro per la marina mercantile. In ogni caso non si puo' procedere alla stipulazione dell'atto se non dopo la scadenza del termine indicato nel provvedimento per la presentazione delle osservazioni e se, comunque, non siano trascorsi almeno venti giorni dalla data dell'affissione e dell'inserzione della domanda. Nei casi in cui la domanda di concessione sia pubblicata, le domande concorrenti debbono essere presentate nel termine previsto per la proposizione delle opposizioni. Il Ministro per la marina mercantile puo' autorizzare l'esame delle domande presentate anche oltre detto termine per imprescindibili esigenze di interesse pubblico. Quando siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande concorrenti senza che sia stata rilasciata la concessione al richiedente preferito per fatto da addebitarsi allo stesso, possono essere prese in considerazione le domande presentate dopo detto termine. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni altro caso di presentazione di domande concorrenti". - Si riporta il testo dell'art. 82, comma 9, del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382): "L'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione".