Art. 2. Programmazione del sistema universitario 1. La programmazione di cui al presente regolamento, mediante la razionalizzazione dell'offerta formativa degli atenei e il potenziamento della ricerca in essi realizzata, persegue la finalita' della qualificazione del sistema universitario, corrispondendo alle esigenze di sviluppo culturale, sociale, civile ed economico ed alla connessa evoluzione del mercato del lavoro, nonche' contribundo alla riduzione degli squilibri territoriali, in particolare tra Centro-Nord e Sud. 2. Sono strumenti e modalita' della programmazione l'istituzione, la soppressione o la trasformazione di corsi, facolta' o atenei, l'adeguamento delle risorse delle universita', ivi comprese quelle per strutture e personale universitario, gli accordi di programma tra Ministero, atenei e altri soggetti pubblici e privati, la partecipazione e il sostegno ad iniziative cofinanziate dall'Unione europea o da soggetti terzi. 3. La programmazione si attua mediante: a) la determinazione per ciascun triennio degli obiettivi del sistema universitario e la finalizzazione delle relative risorse finanziarie. A tal fine il Ministro predispone un apposito schema di decreto, sul quale esprimono parere il Consiglio universitario nazionale (CUN), la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI), il CNSU. In sede di prima applicazione del presente regolamento, si prescinde dal parere del CNSU, qualora non istituito. Il predetto schema e' quindi trasmesso alle commissioni competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimo parere a norma dei rispettivi regolamenti. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione al CUN, alla CRUI, al CNSU lo schema del decreto e' comunque trasmesso alle commissioni parlamentari. Il decreto e' emanato dal Ministro e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; b) la formulazione da parte delle universita' o di altri soggetti pubblici e privati di apposite proposte, coerenti con gli obiettivi di cui alla lettera a), indicando le risorse necessarie, diponibili e da acquisire. Le proposte sono corredate da una relazione tecnica, predisposta dal nucleo di valutazione dell'ateneo, con riguardo ai parametri di cui alla lettera d) e sono trasmesse ai comitati regionali di coordinamento. Le proposte di istituzione o di soppressione di facolta' di medicina e chirurgia sono trasmesse al Ministero della sanita' per l'espressione di un parere; c) l'espressione di pareri motivati da parte dei comitati regionali di coordinamento sulle proposte di cui alla lettera b). Le proposte e i pareri di cui alla presente lettera sono trasmessi da parte dei predetti comitati al Ministero. Qualora le proposte riguardino piu' regioni, i pareri sono espressi dai comitati interessati, riuniti in seduta comune; d) la predisposizione di apposita relazione tecnica dell'Osservatorio sulle proposte trasmesse ai sensi della lettera c), con riguardo alla congruita' tra proposte, obiettivi dichiarati e mezzi indicati, nonche' con riferimento agli obiettivi di cui alla lettera a). La relazione e' trasmessa al Ministro; e) l'emanazione di un successivo decreto ministeriale che, tenendo conto degli obiettivi determinati con il decreto di cui alla lettera a), individua, sulla base delle proposte, dei pareri e della relazione di cui rispettivamente alle lettere b), c) e d), le iniziative da realizzare nel triennio, gli strumenti e le modalita' di cui al comma 2 da attivare, nonche' i criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera a), il decreto di cui alla presente lettera e' comunque emanato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3 le universita', sulla base di una relazione tecnica del nucleo di valutazione interno e acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento, possono autonomamente istituire nuove facolta' e corsi nel territorio sede dell'ateneo, con risorse a carico dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario. L'istituzione delle facolta' e l'attivazione dei corsi di cui al presente comma sono comunicate al Ministero. 5. L'istituzione e la soppressione di universita' previste dal decreto di cui al comma 3, lettera e), sono disposte con appositi decreti del Ministro, che disciplinano le modalita' attuative ed i tempi, sulla base dei seguenti principi: a) nuove universita' o istituti di istruzione universitaria statali si costituiscono mediante: 1) l'istituzione contestuale in una medesima sede di piu' facolta' e la determinazione delle procedure per la costituzione degli organi accademici; 2) il trasferimento da altre universita' di strutture gia' esistenti, subentrando la nuova universita' in tutti i rapporti giuridici inerenti al funzionamento delle strutture trasferite; b) nel caso di istituzione di nuove facolta' di cui alla lettera a), punto 1), anche decentrate, le attribuzioni del consiglio di facolta' sono esercitate temporaneamente da un apposito comitato costituito da cinque professori di ruolo, tre di prima fascia e due di seconda. I predetti componenti il comitato sono eletti dai professori di ruolo appartenenti ai settori scientificodisciplinari afferenti alle predette facolta'. Le elezioni sono indette ed espletate dagli atenei. I membri del comitato durano in carica fino all'assegnazione alla facolta' di almeno cinque professori di ruolo, di cui tre di prima fascia e due di seconda e comunque non oltre tre anni. Decorso tale termine senza che si sia verificata la predetta assegnazione il comitato decade, i suoi membri non possono essere rieletti e si procede ad una nuova elezione. Non si fa luogo all'elezione del comitato qualora abbiano optato per la nuova facolta' almeno tre professori di prima fascia e due di seconda; c) l'istituzione di nuove universita' o istituti di istruzione universitaria non statali, legalmente riconosciuti, nonche' l'autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale avviene contestualmente all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico di ateneo, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. A tali universita' o istituti si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243; d) nel caso di soppressione di ateneo e' garantito agli studenti il completamento degli studi, al personale tecnicoamministrativo e al personale docente e ricercatore il mantenimento del posto, anche in altra sede universitaria. 6. Nel caso di istituzione di nuove facolta', nella stessa o in altra sede di universita' esistenti, non finalizzate all'obiettivo di cui al comma 5, lettera a), i predetti atenei disciplinano la procedura per la costituzione dei relativi organi accademici e per l'avvio delle attivita'. 7. Per l'attuazione della programmazione del sistema universitario sono prioritariamente utilizzate le quote annue determinate per la predetta finalita' dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. 8. L'Osservatorio predispone ogni anno un rapporto sullo stato di attuazione della programmazione nonche', alla fine di ogni triennio, un rapporto sui risultati della medesima. I predetti rapporti sono trasmessi al Ministro e al Parlamento.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e' il seguente: "1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'art. 1, nonche' dei corsi e delle attivita' formative di cui all'art. 6, comma 2, e' disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato ''regolamento didattico di ateneo''. Il regolamento e' deliberato dal senato accademico, su proposta delle struture didattiche, ed e' inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il Consiglio universitario nazionale, approva il regolamento entro centottanta giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento e' emanato con decreto del rettore". - La legge 29 luglio 1991, n. 243, reca: "Universita' non statali legalmente riconosciute". - L'art. 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), prevede: "3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene: a)-b) (omissis); c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;".