Art. 2.
              Programmazione del sistema universitario
  1.  La  programmazione  di cui al presente regolamento, mediante la
razionalizzazione   dell'offerta   formativa   degli   atenei   e  il
potenziamento della ricerca in essi realizzata, persegue la finalita'
della  qualificazione  del sistema universitario, corrispondendo alle
esigenze  di sviluppo culturale, sociale, civile ed economico ed alla
connessa  evoluzione del mercato del lavoro, nonche' contribundo alla
riduzione   degli   squilibri   territoriali,   in   particolare  tra
Centro-Nord e Sud.
  2.  Sono  strumenti e modalita' della programmazione l'istituzione,
la  soppressione  o  la  trasformazione  di corsi, facolta' o atenei,
l'adeguamento  delle  risorse  delle universita', ivi comprese quelle
per strutture e personale universitario, gli accordi di programma tra
Ministero,   atenei   e   altri   soggetti  pubblici  e  privati,  la
partecipazione  e  il sostegno ad iniziative cofinanziate dall'Unione
europea o da soggetti terzi.
  3. La programmazione si attua mediante:
  a)  la  determinazione  per  ciascun  triennio  degli obiettivi del
sistema  universitario  e  la  finalizzazione  delle relative risorse
finanziarie.  A tal fine il Ministro predispone un apposito schema di
decreto,  sul  quale  esprimono  parere  il  Consiglio  universitario
nazionale (CUN), la Conferenza dei rettori delle universita' italiane
(CRUI),   il  CNSU.  In  sede  di  prima  applicazione  del  presente
regolamento, si prescinde dal parere del CNSU, qualora non istituito.
Il  predetto  schema  e' quindi trasmesso alle commissioni competenti
per  materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
che esprimo parere a norma dei rispettivi regolamenti. Decorsi trenta
giorni  dalla  trasmissione  al CUN, alla CRUI, al CNSU lo schema del
decreto  e'  comunque  trasmesso  alle  commissioni  parlamentari. Il
decreto   e'   emanato  dal  Ministro  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale;
  b)  la  formulazione da parte delle universita' o di altri soggetti
pubblici  e  privati di apposite proposte, coerenti con gli obiettivi
di cui alla lettera a), indicando le risorse necessarie, diponibili e
da  acquisire.  Le  proposte sono corredate da una relazione tecnica,
predisposta  dal  nucleo  di valutazione dell'ateneo, con riguardo ai
parametri  di  cui  alla  lettera  d)  e  sono  trasmesse ai comitati
regionali   di   coordinamento.  Le  proposte  di  istituzione  o  di
soppressione  di  facolta'  di medicina e chirurgia sono trasmesse al
Ministero della sanita' per l'espressione di un parere;
  c) l'espressione di pareri motivati da parte dei comitati regionali
di coordinamento sulle proposte di cui alla lettera b). Le proposte e
i  pareri  di  cui  alla presente lettera sono trasmessi da parte dei
predetti  comitati  al Ministero. Qualora le proposte riguardino piu'
regioni,  i pareri sono espressi dai comitati interessati, riuniti in
seduta comune;
  d)    la    predisposizione    di    apposita   relazione   tecnica
dell'Osservatorio sulle proposte trasmesse ai sensi della lettera c),
con  riguardo  alla  congruita'  tra proposte, obiettivi dichiarati e
mezzi  indicati,  nonche'  con riferimento agli obiettivi di cui alla
lettera a). La relazione e' trasmessa al Ministro;
  e)  l'emanazione di un successivo decreto ministeriale che, tenendo
conto  degli obiettivi determinati con il decreto di cui alla lettera
a),  individua,  sulla  base  delle  proposte,  dei  pareri  e  della
relazione  di  cui  rispettivamente  alle  lettere  b),  c)  e d), le
iniziative  da  realizzare nel triennio, gli strumenti e le modalita'
di  cui  al  comma  2  da attivare, nonche' i criteri di ripartizione
delle  relative  risorse  finanziarie. Decorsi sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore del decreto di cui alla lettera a), il decreto di
cui  alla  presente  lettera  e'  comunque emanato e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
  4.  In  deroga  alle disposizioni di cui al comma 3 le universita',
sulla base di una relazione tecnica del nucleo di valutazione interno
e   acquisito   il   parere  favorevole  del  comitato  regionale  di
coordinamento, possono autonomamente istituire nuove facolta' e corsi
nel  territorio  sede  dell'ateneo,  con  risorse a carico dei propri
bilanci e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema
universitario. L'istituzione delle facolta' e l'attivazione dei corsi
di cui al presente comma sono comunicate al Ministero.
  5.  L'istituzione  e  la  soppressione  di universita' previste dal
decreto  di  cui  al  comma 3, lettera e), sono disposte con appositi
decreti  del  Ministro,  che disciplinano le modalita' attuative ed i
tempi, sulla base dei seguenti principi:
  a) nuove universita' o istituti di istruzione universitaria statali
si costituiscono mediante:
  1)  l'istituzione contestuale in una medesima sede di piu' facolta'
e  la determinazione delle procedure per la costituzione degli organi
accademici;
  2)   il  trasferimento  da  altre  universita'  di  strutture  gia'
esistenti,  subentrando  la  nuova  universita'  in  tutti i rapporti
giuridici inerenti al funzionamento delle strutture trasferite;
  b)  nel  caso  di istituzione di nuove facolta' di cui alla lettera
a),  punto  1),  anche  decentrate,  le attribuzioni del consiglio di
facolta'  sono  esercitate  temporaneamente  da  un apposito comitato
costituito  da  cinque professori di ruolo, tre di prima fascia e due
di  seconda.  I  predetti  componenti  il  comitato  sono  eletti dai
professori  di  ruolo appartenenti ai settori scientificodisciplinari
afferenti  alle  predette  facolta'.  Le  elezioni  sono  indette  ed
espletate  dagli  atenei. I membri del comitato durano in carica fino
all'assegnazione  alla facolta' di almeno cinque professori di ruolo,
di  cui tre di prima fascia e due di seconda e comunque non oltre tre
anni.  Decorso  tale  termine senza che si sia verificata la predetta
assegnazione  il  comitato  decade,  i suoi membri non possono essere
rieletti  e  si  procede  ad  una  nuova  elezione.  Non  si fa luogo
all'elezione  del  comitato  qualora  abbiano  optato  per  la  nuova
facolta' almeno tre professori di prima fascia e due di seconda;
  c)  l'istituzione  di  nuove  universita'  o istituti di istruzione
universitaria   non   statali,   legalmente   riconosciuti,   nonche'
l'autorizzazione  al  rilascio di titoli aventi valore legale avviene
contestualmente  all'approvazione  dello  statuto  e  del regolamento
didattico  di ateneo, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19
novembre  1990, n. 341. A tali universita' o istituti si applicano le
disposizioni di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243;
  d) nel caso di soppressione di ateneo e' garantito agli studenti il
completamento  degli  studi,  al personale tecnicoamministrativo e al
personale  docente  e ricercatore il mantenimento del posto, anche in
altra sede universitaria.
  6.  Nel  caso  di  istituzione di nuove facolta', nella stessa o in
altra sede di universita' esistenti, non finalizzate all'obiettivo di
cui  al  comma  5,  lettera  a),  i  predetti  atenei disciplinano la
procedura  per  la  costituzione dei relativi organi accademici e per
l'avvio delle attivita'.
  7.  Per l'attuazione della programmazione del sistema universitario
sono  prioritariamente  utilizzate  le quote annue determinate per la
predetta  finalita'  dalla  legge finanziaria, ai sensi dell'articolo
11,  comma  3,  lettera  c),  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni e integrazioni.
  8.  L'Osservatorio  predispone ogni anno un rapporto sullo stato di
attuazione  della programmazione nonche', alla fine di ogni triennio,
un  rapporto  sui  risultati della medesima. I predetti rapporti sono
trasmessi al Ministro e al Parlamento.
 
           Note all'art. 2:
            -  Il  testo  dell'art.  11,  comma    1,  della legge 19
          novembre 1990, n.  341, e' il seguente:

            "1. L'ordinamento degli studi dei  corsi di cui  all'art.
          1,  nonche'  dei  corsi e delle attivita' formative  di cui
          all'art. 6, comma 2, e' disciplinato, per  ciascun  ateneo,
          da  un regolamento degli ordinamenti didattici,  denominato
          ''regolamento  didattico  di   ateneo''.  Il regolamento e'
          deliberato dal   senato  accademico,  su    proposta  delle
          struture   didattiche,     ed  e'    inviato  al  Ministero
          dell'universita'  e  della    ricerca     scientifica     e
          tecnologica  per  l'approvazione.  Il Ministro, sentito  il
          Consiglio  universitario nazionale,  approva il regolamento
          entro  centottanta  giorni dal ricevimento, decorsi i quali
          senza che  il Ministro si  sia pronunciato  il  regolamento
          si intende approvato. Il regolamento e' emanato con decreto
          del rettore".
            -  La legge   29 luglio 1991, n. 243, reca:  "Universita'
          non statali legalmente riconosciute".
            - L'art.  11, comma 3,  lettera c), della  legge 5 agosto
          1978, n.  468, e  successive modificazioni  ed integrazioni
          (Riforma  di alcune norme di contabilita'   generale  dello
          Stato in  materia di bilancio), prevede:
            "3.  La  legge  finanziaria  non  puo'  introdurre  nuove
          imposte, tasse e contributi, ne' puo'  disporre  nuove    o
          maggiori  spese,  oltre  a  quanto  previsto  dal  presente
          articolo. Essa contiene:
              a)-b) (omissis);
            c)  la  determinazione,  in  apposita tabella,   per   le
          leggi    che  dispongono   spese a   carattere pluriennale,
          delle quote   destinate a gravare su  ciascuno  degli  anni
          considerati;".