Art. 3.
                 Comitati regionali di coordinamento
  1.  I  comitati  regionali  di  coordinamento  sono  costituiti dai
rettori  delle  universita'  aventi  sede  nella  stessa regione, dal
presidente della giunta regionale o da un suo delegato, nonche' da un
rappresentante  degli studenti se nella regione hanno sede fino a due
atenei,  da  due rappresentanti se ivi hanno sede fino a tre atenei e
da  tre per un numero di atenei nella regione superiore a tre, eletti
dalla  componente studentesca dei senati accademici e dei consigli di
amministrazione  delle  universita'  della regione, riunita in seduta
comune.   Nella  regione  Trentino-Alto  Adige  si  istituiscono  due
comitati  provinciali di coordinamento, ciascuno di essi composto dal
presidente  della  provincia  autonoma,  o  da  un  suo delegato, dai
rettori  delle universita' della provincia e dai rappresentanti degli
studenti delle medesime, determinati ai sensi del presente comma.
  2.  I comitati eleggono nel loro seno il rettore che li presiede ed
individuano  la  sede  universitaria  ai  fini del supporto tecnico e
amministrativo.
  3.  I comitati, oltre alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3,
lettera  c),  provvedono al coordinamento delle iniziative in materia
di  programmazione  degli  accessi  all'istruzione  universitaria, di
orientamento,   di   diritto   allo   studio,   di   alta  formazione
professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione
delle  strutture  universitarie,  nonche'  al  coordinamento  con  il
sistema  scolastico,  con  le istituzioni formative regionali, con le
istanze economiche e sociali del territorio.