Art. 4.
                        Abrogazione di norme
  1.  Sono abrogati gli articoli da 1 a 3 della legge 14 agosto 1982,
n.  590,  nonche' gli articoli da 1 a 6 e l'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 245.
  2.  Restano  ferme  le  disposizioni  di cui alla legge 23 dicembre
1996, n. 662, articolo 1, commi 90, 91 e 92.
 
           Note all'art. 4:
            - Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge
          14 agosto 1982, n. 590 (Istituzione di nuove universita'):
            "Art.  1  (Piano quadriennale di sviluppo universitario e
          istituzione  di    nuove  universita').    -  Il      piano
          quadriennale    di  sviluppo    della universita',   di cui
          all'art.  2 del  decreto  del Presidente  della  Repubblica
          11   luglio 1980,  n. 382, e'  approvato dal  Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta   del   Ministro   della   pubblica
          istruzione,   sentito   il   parere      delle   competenti
          commissioni permanenti del  Senato della Repubblica e della
          Camera dei deputati.
            L'istituzione di  nuove universita' statali   e di  nuove
          facolta'  e  corsi  di  laurea    in sedi diverse da quelle
          delle universita'  statali  gia'  esistenti    puo'  essere
          disposta    solo con   legge. A tal  fine il Ministro della
          pubblica istruzione,  sentito  il    parere  del  Consiglio
          universitario    nazionale e   delle  regioni  interessate,
          presenta  al Parlamento i disegni di legge  istitutivi,  di
          norma, almeno otto mesi prima  dell'inizio  del quadriennio
          nel    corso    del  quale    le   nuove istituzioni devono
          diventare operanti.
            Le   proposte di    istituzione  di    nuove  universita'
          statali  saranno dirette   ad   assicurare   uno   sviluppo
          equilibrato  delle  strutture universitarie,    provvedendo
          a     tal     fine     prioritariamente all'istituzione  di
          universita'  nelle   aree del  territorio nazionale che  ne
          sono   carenti e   allo  sdoppiamento    delle  universita'
          troppo  affollate.  Ogni  universita'  non puo', di regola,
          avere piu' di 40.000 studenti.
            L'istituzione   di    nuove   facolta'    o   corsi    di
          laurea      presso   universita'  statali  o  non  statali,
          riconosciute per rilasciare titoli di    studio      aventi
          valore     legale,     e'      proposta    dall'universita'
          interessata    e      si    effettua,      con    procedura
          amministrativa,    in conformita' del piano quadriennale di
          cui al primo comma.
            Il  riconoscimento ad  universita'   non statali    della
          facolta'    di  rilasciare  titoli di studio aventi  valore
          legale, puo' avvenire solo con  legge. Tale  riconoscimento
          comporta  l'obbligo di  adeguare gli ordinamenti    interni
          dell'universita'   non   statale  ai principi  che regolano
          l'ordinamento universitario statale.
            Nel    quadro del  primo piano  di  sviluppo quadriennale
          di cui    al  presente  articolo    sara'  prioritariamente
          considerata  la    esigenza  di realizzare   una   migliore
          articolazione   territoriale   universitaria nelle  regioni
          Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Puglia".
            "Art.      2    (Comitato      tecnicoamministrativo    e
          comitati    tecnici  ordinatori).     -     Nelle     nuove
          universita'   istituite  ai  sensi  del precedente  art. 1,
          in  attesa    della  costituzione    del  consiglio      di
          amministrazione,  le  attribuzioni  ad  esso spettanti sono
          esercitate da un comitato  tecnicoamministrativo,  composto
          da:
            a)  un professore   ordinario designato nel proprio  seno
          da ciascuno  dei  comitati  tecnici  ordinatori  costituiti
          nell'universita';
               b) un rappresentante della regione;
            c)   un   rappresentante   del  comune  in  cui  ha  sede
          l'universita';
            d)  un  rappresentante  del  Ministero   della   pubblica
          istruzione;
            e)   un  rappresentante  del  Consiglio  nazionale  delle
          ricerche;
               f) il provveditore regionale alle opere pubbliche;
            g)  l'intendente  di  finanza  della   provincia  in  cui
          ha  sede l'universita'.
            Il   comitato  tecnicoamministrativo   elegge  nel    suo
          seno     un presidente,   scelto tra  i  professori  di cui
          alla  lettera a)  del precedente comma.
            Il presidente svolge anche le funzioni  di  rettore  fino
          all'elezione  di quest'ultimo,  che deve comunque  avvenire
          entro i primi   due mesi del secondo  anno  di  svolgimento
          dell'attivita' accademica.
            Il    comitato      tecnicoamministrativo    decade   con
          l'elezione  del consiglio di amministrazione,   alla  quale
          si procede  entro lo stesso termine indicato per l'elezione
          del rettore.
            Nel   caso   di istituzione  di  una  nuova  facolta', ai
          sensi   del precedente art. 1,  le  attribuzioni  che    le
          disposizioni   di  legge  e  di  regolamento  demandano  al
          consiglio di   facolta'  sono  esercitate  da  un  apposito
          comitato      tecnico  ordinatore,    costituito  da    due
          professori ordinari,  di   ruolo  e  fuori  ruolo,    delle
          discipline    previste nell'ordinamento   delle  rispettive
          facolta',    ovvero    delle    stesse  discipline    o  di
          discipline  affini    di  altre    facolta'  indicate   dal
          Consiglio universitario  nazionale,  eletti    dai  docenti
          ordinari   delle   corrispondenti      discipline     delle
          universita' statali  o  legalmente riconosciute, e   da  un
          membro  designato dal Ministro  della pubblica istruzione.
            I    professori ordinari   o straordinari   che, in  base
          alle  vigenti disposizioni, entrano   a far    parte  della
          predetta    facolta',  vengono  aggregati    al    comitato
          anzidetto. Al   comitato    ordinatore    saranno  altresi'
          aggregati,  via  via  che saranno  nominati,  i  professori
          associati,   ferma   restando   la  riserva  ai  professori
          ordinari    e straordinari   delle funzioni   ad essi  soli
          spettanti.   Tale comitato cessa   dalle    sue    funzioni
          allorche'   alla   facolta'   stessa  sono assegnati almeno
          tre professori straordinari o ordinari.
            In ogni caso detto  comitato  non    potra'  rimanere  in
          carica  oltre  un  biennio  e,   qualora allo scadere   del
          biennio medesimo  non risultino assegnati  alla    facolta'
          almeno    tre   professori    straordinari   o ordinari, si
          provvedera'  alla costituzione di un  nuovo comitato con le
          stesse modalita' indicate al precedente quinto comma.
            Nelle  facolta'  in   cui   sia   stato   costituito   il
          consiglio    di facolta', qualora i professori straordinari
          e ordinari si riducano a un numero inferiore  a  tre,    si
          procede alla integrazione della stessa componente  mediante
          elezioni   di tanti  professori, straordinari  od ordinari,
          quanti siano necessari  per raggiungere il predetto numero,
          al solo  fine dello svolgimento  dei compiti riservati   ai
          professori   straordinari     od    ordinari.    L'elezione
          avviene  tra  i  professori straordinari  ed  ordinari   di
          ruolo    e  fuori  ruolo  titolari  di discipline  previste
          nell'ordinamento   didattico  delle   rispettive  facolta';
          partecipano  alla stessa  elezione i  docenti straordinari,
          ordinari,   di   ruolo   e   fuori     ruolo  di  tutte  le
          corrispondenti facolta'  delle    universita'  statali    o
          riconosciute    per  rilasciare    titoli  di studio aventi
          valore legale".
            "Art. 3 (Comitati  regionali di coordinamento). -   Nelle
          regioni  in  cui operano piu'  universita' e' costituito un
          comitato, formato dai rettori di ciascuna universita' e dai
          presidi  delle  relative  facolta'  con   il   compito   di
          coordinare le attivita' delle sedi universitarie in materia
          di    diritto  allo studio   e di utilizzazione e  sviluppo
          delle strutture universitarie nella regione".
            - Il  testo degli articoli da   1 a 6    e  dell'art.  15
          della   legge 7 agosto  1990,  n.   245  (Norme  sul  piano
          triennale  di  sviluppo dell'universita' e per l'attuazione
          del piano quadriennale 1986-1990) e' il seguente:
            "Art. 1 (Fini  e procedimento di formazione  del    piano
          triennale  di  sviluppo).   - 1.   Il   piano triennale  di
          sviluppo  dell'universita', previsto dall'art. 2, comma  1,
          lettera  a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' adottato
          con la procedura di cui ai commi 2,  3 e 4 ed ha lo scopo:
            a)    di    assicurare     l'equilibrato  sviluppo      e
          l'adeguamento    delle  strutture didattiche e scientifiche
          delle universita' in rapporto ai flussi    territorialmente
          stimati   dell'utenza,   alle   grandi  aree metropolitane,
          agli   squilibri nordsud e ai    fabbisogni  formativi  del
          Paese;
            b)   di  favorire  l'istituzione  di  corsi  di  studi  a
          carattere innovativo  ovvero  non  presenti  nelle  tabelle
          degli  ordinamenti didattici.
            2.  Le   universita'  predispongono  e  trasmettono    al
          Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica
          e   tecnologica,    di  seguito  denominato  ''Ministero'',
          almeno  un  anno  prima della scadenza del   piano,  propri
          programmi      di    sviluppo    riferiti    al    triennio
          successivo.  I  programmi  devono indicare   analiticamente
          anche  le risorse finanziarie, il  personale e le strutture
          disponibili   per   la   propria   attuazione,  nonche'  le
          richieste  aggiuntive  necessarie  a  tal   fine.      Tali
          programmi   sono   trasmessi   dal  Ministero  ai  comitati
          regionali di  coordinamento di cui  all'art. 3 della  legge
          14  agosto  1982, n.  590, che esprimono,  entro il termine
          perentorio  di trenta giorni  dalla  richiesta,  pareri   e
          avanzano     proposte    al    fine    di  realizzare    un
          coordinamento   su   base   regionale.     La    conferenza
          permanente dei  rettori formula, entro trenta  giorni dalla
          richiesta  del  Ministero, una  propria relazione  generale
          riferita  all'intero sistema universitario.
            3.  Il  piano,  formulato  dal Ministro  dell'universita'
          e  della ricerca   scientifica    e     tecnologica,     di
          seguito      denominato  ''Ministro'', sentito il Consiglio
          universitario nazionale (CUN),  e'  trasmesso,  almeno  tre
          mesi  prima  della  scadenza  del  precedente  piano,  alla
          Camera  dei   deputati  e  al  Senato   della   Repubblica,
          per  l'assegnazione  alle commissioni permanenti competenti
          in materia, che esprimono  il  proprio parere  nei  termini
          previsti dai  rispettivi regolamenti.
            4. Il piano e' approvato dal  Consiglio dei  Ministri  ed
          emanato  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri".
            "Art. 2 (Istituzione  di nuove universita' e  di    nuove
          facolta').   -   1.   Il   piano     puo'  prevedere  anche
          l'istituzione  di nuove universita' statali di  cui  indica
          le  facolta'  e  i  corsi  di  laurea  contestualmente alla
          localizzazione di tali strutture.
            2. L'istituzione di nuove  universita'  statali  previste
          nel  piano si attua  attraverso l'attivazione,  nell'ambito
          di  universita' statali gia' esistenti, delle  strutture di
          cui al comma  1, decentrate nelle nuove sedi.
            3.  Il  piano  indica  il   fabbisogno  finanziario,   le
          forme    di  copertura, acquisite   anche mediante apposite
          convenzioni  con enti e privati, nonche'  i contingenti  di
          personale docente,  ricercatore e non   docente  occorrenti
          per  l'istituzione    delle  nuove    strutture. I relativi
          stanziamenti   iscritti  nello  stato  di   previsione  del
          Ministero  e i  posti  di  organico sono   assegnati,   con
          vincolo    di  destinazione,  con    decreto  del Ministro,
          all'universita'  statale cui fanno capo le nuove strutture.
            4. L'universita'  alla quale e'  affidato il  compito  di
          avviare  il  graduale  funzionamento della nuova  struttura
          decentrata adotta tutti i conseguenti provvedimenti.
            5.  Per    l'esercizio  delle    attribuzioni    relative
          alla    nuova  struttura,  il  consiglio di amministrazione
          dell'universita' di cui al comma 4 puo'  essere  integrato,
          qualora  gia'  non    vi appartengano, da un rappresentante
          della regione, della  provincia, del comune e della  camera
          di  commercio,   industria, artigianato  e agricoltura  nel
          cui  territorio     ha   sede     la     nuova    struttura
          decentrata,     nonche' dell'eventuale   promotore,      se
          consorzio   pubblico   o    societa'  a prevalente capitale
          pubblico.
            6. Nel caso di istituzione di una facolta' decentrata, ai
          sensi del comma   2,    le   attribuzioni   spettanti    al
          consiglio     di     facolta'  relativamente    alla  nuova
          struttura  sono  esercitate dal   consiglio della  facolta'
          corrispondente  della  stessa  universita'.    Nel  caso di
          attivazione di  una nuova facolta'   decentrata diversa  da
          quelle  che  compongono  l'universita',    le  attribuzioni
          spettanti al   consiglio di facolta'    relativamente  alla
          nuova  struttura  sono esercitate  da un comitato  composto
          da  cinque  professori  di  ruolo  di  discipline  previste
          nei  piani  di  studio della   nuova facolta'. Di essi, tre
          sono eletti dai professori di   ruolo delle  corrispondenti
          discipline   delle   universita'  statali     o  legalmente
          riconosciute e due  sono designati dal senato    accademico
          dell'universita'.    Dei  professori    eletti, due sono di
          prima fascia e uno  di seconda; dei  professori  designati,
          uno  di  prima    fascia  ed uno di   seconda. I membri del
          comitato durano in  carica  fino  alla  costituzione  della
          nuova facolta' e comunque per non piu' di un triennio.
            7.  Le  disposizioni  del  comma 6 si applicano anche per
          l'istituzione di nuove facolta' previste dal piano    nella
          stessa o in altra sede di universita' esistenti.
            8.  Allorche'  risultino assegnati alla facolta' di nuova
          istituzione almeno cinque professori di ruolo di   cui  tre
          di  prima  fascia,  due  di  seconda  fascia  e siano stati
          completati almeno due anni accademici, e comunque non oltre
          quattro, si costituisce il consiglio di facolta'.
            9.  Le iscrizioni  degli studenti  ai   nuovi corsi    di
          laurea    sono  aperte  dopo  la  costituzione degli organi
          collegiali e l'approntamento  degli  spazi  e  dei  servizi
          didattici.
            10. La sede  di servizio, per il personale docente  e non
          docente  e per i ricercatori facenti parte  dei contingenti
          assegnati alla nuova struttura,  e'  a  tutti  gli  effetti
          quella in cui la stessa e' ubicata.
            11.   Il  piano  successivo  a  quello  che  ha  previsto
          l'istituzione  o  la  prosecuzione    dell'attivita'  della
          struttura decentrata  stabilisce, con le medesime procedure
          prescritte    dall'art.   1,   la   sua   costituzione   in
          universita'  autonoma,    la    sua     soppressione,    la
          graduale  disattivazione   o  la  prosecuzione   della  sua
          attivita'.  Per  la costituzione in universita' autonoma e'
          necessario il conforme parere delle competenti  commissioni
          parlamentari,  espresso in sede di esame del  piano secondo
          quanto  previsto    dall'art.  1,    comma  3.    La  nuova
          universita',  con  le facolta'   e   i   corsi di    laurea
          espressamente  previsti dal piano, e' costituita, a seguito
          del predetto parere, con  decreto  del    Presidente  della
          Repubblica,   su  proposta    del  Ministro;  tale  decreto
          definisce altresi' i rapporti tra la  nuova  universita'  e
          quella  di  origine.  Entro  sei mesi  dall'emanazione  del
          predetto  decreto,    i  competenti    organi   della nuova
          universita' adottano  lo statuto.
            12.  Il   piano  puo'   anche   prevedere   l'istituzione
          di   nuove universita' statali mediante il trasferimento da
          altre universita' di strutture gia'   esistenti.  La  nuova
          universita'  subentra  in    tutti i rapporti     giuridici
          inerenti      al    funzionamento       delle     strutture
          trasferite".
            "Art.  3   (Soppressione  di  strutture  decentrate).   -
          1.    Dopo  l'approvazione  del  piano  che  ne  preveda la
          soppressione, la struttura decentrata non  puo'  effettuare
          immatricolazioni.  Essa    e'  soppressa  non appena non vi
          risultino  studenti iscritti, e comunque al  termine  della
          durata   legale  del  corso  di studi  degli  studenti  che
          vi risultino  iscritti alla   data   di approvazione    del
          piano  predetto.  Qualora nell'universita'  che ha  avviato
          la  struttura   da sopprimere esista  un  uguale  corso  di
          studi,   gli   studenti    iscritti    nella  struttura  da
          sopprimere  hanno  diritto  ad esservi trasferiti, anche in
          soprannumero,  con   pieno   riconoscimento   degli   studi
          effettuati.
            2.  Al  personale  tecnico  e   amministrativo che presta
          servizio nella struttura   decentrata da   sopprimere    si
          applicano    le procedure   per l'attuazione  del principio
          di  mobilita' previste   dal decreto   del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri  5 agosto 1988, n.  325, fatto salvo
          comunque   il    diritto  al    trasferimento,  anche    in
          soprannumero nell'universita'  che ha   attivato la    sede
          decentrata.    Il  personale tecnico e   amministrativo che
          risulti ancora  in servizio   presso la  sede    decentrata
          alla  data    di    soppressione   della sede   stessa   e'
          soggetto   a   mobilita'   d'ufficio,        anche    verso
          amministrazioni diverse, secondo la normativa vigente.
            3.  Il  personale docente  e  i  ricercatori  assumono la
          sede    di servizio presso l'universita' che ha attivato la
          struttura  soppressa.    Il  senato    accademico,  sentiti
          l'interessato  e    i  competenti  consigli  di   facolta',
          delibera   in ordine   all'assegnazione   dei    professori
          universitari   e   dei   ricercatori   e     alle  relative
          titolarita'. Nel caso di  titolarita'  diverse  da   quella
          di    appartenenza,   il   Ministro, sentito l'interessato,
          adottera' i conseguenti provvedimenti su parte conforme del
          Consiglio universitario nazionale".
            "Art.  4  (Attivazione    delle  strutture  previste  dal
          piano).    -  1. Ai fini dell'attivazione delle strutture e
          dei corsi previsti dal piano, ai  sensi dell'art.  2, commi
          2 e  7, le  universita' presentano  al Ministro    proposte
          corredate    da una   relazione tecnica,   nella quale sono
          indicate  le  risorse  finanziarie,    di  personale  e  di
          attrezzature disponibili per assicurarne il  funzionamento.
          Il  Ministro  accerta la disponibilita'   delle risorse  e,
          acquisito    il  parere     del   Consiglio   universitario
          nazionale,     con    proprio   decreto,    definisce    le
          assegnazioni   integrative   eventualmente  necessarie   ed
          autorizza l'attivazione, che  decorre dall'anno  accademico
          successivo    a  quello  nel  quale    sono presentate   le
          proposte di   attivazione. Nel   caso di  istituzione    di
          nuove    strutture  ai   sensi dell'art.   2, comma   2, il
          decreto  e'  adottato  di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro".
            "Art.  5 (Attuazione   del piano). - 1. Una  quota parte,
          determinata nel  piano,    degli  stanziamenti  di    parte
          corrente  destinati    alla  sua  attuazione,  e' riservata
          all'incremento delle dotazioni  organiche  dei  professori,
          dei  ricercatori e   del personale tecnico e amministrativo
          da  assegnare  alle nuove  istituzioni.   L'incremento   e'
          attuato    in relazione  alla predetta  disponibilita'  con
          decreto  del    Ministro,  adottato  di  concerto  con   il
          Ministro  del  tesoro. Per la ripartizione ed  assegnazione
          alle   universita'    dei   posti   in    organico    cosi'
          incrementati  e'    obbligatorio il   parere del  Consiglio
          universitario nazionale.
            2.  Una  quota  parte  dei  predetti   stanziamenti   non
          superiore  al 2 per cento per  il 1990,  e all'1  per cento
          per  gli anni  successivi, e' destinata, con   decreto  del
          Ministro,  alle   spese necessarie  per la elaborazione del
          piano,   la sua  valutazione  e    la  successiva  verifica
          dell'attuazione".
            "Art.    6    (Universita'    non      statali).   -   1.
          L'autorizzazione    a  rilasciare    titoli  di      studio
          universitari   aventi    valore  legale    e'  conferita  a
          istituzioni, promosse o gestite da enti e da  privati,  con
          decreto  del    Ministro, secondo le espresse   indicazioni
          contenute nel piano su  conforme  parere  delle  competenti
          commissioni parlamentari.
            2.   Le      universita'   non  statali,  in     possesso
          dell'autorizzazione di cui  al comma  1, possono  attivare,
          con   modifica statutaria,   nuovi corsi di  studi  al  cui
          termine  sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio
          di titoli aventi  valore legale, quando i    corsi  vengano
          istituiti  nelle  sedi  delle   predette universita'. Nuovi
          corsi possono essere istituiti   in altre   sedi solo    se
          espressamente  previsti dal piano.
            3.     Ferme      restando    le      disposizioni    per
          l'assegnazione  alle universita' non statali dei contributi
          dello Stato in  relazione  alle  strutture  didattiche    e
          scientifiche  deliberate  alla   data di entrata in  vigore
          della  presente legge,  nel caso  di attivazione  di  nuove
          strutture  i    contributi  sono  erogati  tenendo    conto
          esclusivamente di quelle la cui istituzione e' prevista nel
          piano".
            "Art. 15 (Universita' del Mezzogiorno).  - 1. Al fine  di
          assicurare   un     equilibrato  sviluppo    del    sistema
          universitario, come  previsto dall'art. 2, comma 1, lettera
          c),  della legge 9 maggio 1989, n.  168,  una  quota    non
          inferiore    al  40 per   cento delle   risorse finanziarie
          complessive   destinate ai   piani    di  sviluppo    delle
          universita',  e' riservata alle universita' che hanno  sede
          nelle  aree  del  Mezzogiorno di cui   all'art. 1 del testo
          unico  delle  leggi  sugli    interventi  nel  Mezzogiorno,
          approvato  con  decreto   del Presidente della Repubblica 6
          marzo  1978,  n.  218,  e   successive   modificazioni   ed
          integrazioni".
            -  Il  testo dell'art. 1, commi 90,  91 e 92, della legge
          23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica), e' il seguente:
            "90.   Il Ministro   dell'universita' e    della  ricerca
          scientifica e tecnologica e' autorizzato a provvedere,  nel
          termine  di  cinque  anni, con propri  decreti da adottare,
          anche in  deroga alle norme   di cui alla  legge  7  agosto
          1990,    n.  245,  alla graduale separazione organica delle
          universita',    anche  preceduta  da  suddivisioni    delle
          facolta'  o  corsi    di    laurea,   secondo     modalita'
          concordate   con   gli   atenei  interessati,  laddove  sia
          superato  il  numero  di  studenti  e  docenti  che  verra'
          determinato  sede  per     sede,   con   apposito   decreto
          ministeriale,  previo   parere   dell'osservatorio  per  la
          valutazione  del  sistema universitario.
            91.   I provvedimenti   ministeriali  saranno    adottati
          anche   tenendo conto   delle   specifiche   situazioni  ed
          esigenze      delle      aree  metropolitane   maggiormente
          congestionate.
            92. I decreti di cui al comma  90 prevedono il piano e le
          procedure  dell'intervento,    comprendente   l'indicazione
          degli   immobili     da utilizzare  e    delle  risorse  di
          personale  e finanziarie  da destinare allo stesso, nonche'
          alle modalita'  di verifica periodica. I decreti contenenti
          disposizioni di  programmazione sono  emanati sentite    le
          commissioni parlamentari competenti per materia".