Art. 4. Abrogazione di norme 1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, nonche' gli articoli da 1 a 6 e l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 245. 2. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, commi 90, 91 e 92.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590 (Istituzione di nuove universita'): "Art. 1 (Piano quadriennale di sviluppo universitario e istituzione di nuove universita'). - Il piano quadriennale di sviluppo della universita', di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. L'istituzione di nuove universita' statali e di nuove facolta' e corsi di laurea in sedi diverse da quelle delle universita' statali gia' esistenti puo' essere disposta solo con legge. A tal fine il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale e delle regioni interessate, presenta al Parlamento i disegni di legge istitutivi, di norma, almeno otto mesi prima dell'inizio del quadriennio nel corso del quale le nuove istituzioni devono diventare operanti. Le proposte di istituzione di nuove universita' statali saranno dirette ad assicurare uno sviluppo equilibrato delle strutture universitarie, provvedendo a tal fine prioritariamente all'istituzione di universita' nelle aree del territorio nazionale che ne sono carenti e allo sdoppiamento delle universita' troppo affollate. Ogni universita' non puo', di regola, avere piu' di 40.000 studenti. L'istituzione di nuove facolta' o corsi di laurea presso universita' statali o non statali, riconosciute per rilasciare titoli di studio aventi valore legale, e' proposta dall'universita' interessata e si effettua, con procedura amministrativa, in conformita' del piano quadriennale di cui al primo comma. Il riconoscimento ad universita' non statali della facolta' di rilasciare titoli di studio aventi valore legale, puo' avvenire solo con legge. Tale riconoscimento comporta l'obbligo di adeguare gli ordinamenti interni dell'universita' non statale ai principi che regolano l'ordinamento universitario statale. Nel quadro del primo piano di sviluppo quadriennale di cui al presente articolo sara' prioritariamente considerata la esigenza di realizzare una migliore articolazione territoriale universitaria nelle regioni Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Puglia". "Art. 2 (Comitato tecnicoamministrativo e comitati tecnici ordinatori). - Nelle nuove universita' istituite ai sensi del precedente art. 1, in attesa della costituzione del consiglio di amministrazione, le attribuzioni ad esso spettanti sono esercitate da un comitato tecnicoamministrativo, composto da: a) un professore ordinario designato nel proprio seno da ciascuno dei comitati tecnici ordinatori costituiti nell'universita'; b) un rappresentante della regione; c) un rappresentante del comune in cui ha sede l'universita'; d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; f) il provveditore regionale alle opere pubbliche; g) l'intendente di finanza della provincia in cui ha sede l'universita'. Il comitato tecnicoamministrativo elegge nel suo seno un presidente, scelto tra i professori di cui alla lettera a) del precedente comma. Il presidente svolge anche le funzioni di rettore fino all'elezione di quest'ultimo, che deve comunque avvenire entro i primi due mesi del secondo anno di svolgimento dell'attivita' accademica. Il comitato tecnicoamministrativo decade con l'elezione del consiglio di amministrazione, alla quale si procede entro lo stesso termine indicato per l'elezione del rettore. Nel caso di istituzione di una nuova facolta', ai sensi del precedente art. 1, le attribuzioni che le disposizioni di legge e di regolamento demandano al consiglio di facolta' sono esercitate da un apposito comitato tecnico ordinatore, costituito da due professori ordinari, di ruolo e fuori ruolo, delle discipline previste nell'ordinamento delle rispettive facolta', ovvero delle stesse discipline o di discipline affini di altre facolta' indicate dal Consiglio universitario nazionale, eletti dai docenti ordinari delle corrispondenti discipline delle universita' statali o legalmente riconosciute, e da un membro designato dal Ministro della pubblica istruzione. I professori ordinari o straordinari che, in base alle vigenti disposizioni, entrano a far parte della predetta facolta', vengono aggregati al comitato anzidetto. Al comitato ordinatore saranno altresi' aggregati, via via che saranno nominati, i professori associati, ferma restando la riserva ai professori ordinari e straordinari delle funzioni ad essi soli spettanti. Tale comitato cessa dalle sue funzioni allorche' alla facolta' stessa sono assegnati almeno tre professori straordinari o ordinari. In ogni caso detto comitato non potra' rimanere in carica oltre un biennio e, qualora allo scadere del biennio medesimo non risultino assegnati alla facolta' almeno tre professori straordinari o ordinari, si provvedera' alla costituzione di un nuovo comitato con le stesse modalita' indicate al precedente quinto comma. Nelle facolta' in cui sia stato costituito il consiglio di facolta', qualora i professori straordinari e ordinari si riducano a un numero inferiore a tre, si procede alla integrazione della stessa componente mediante elezioni di tanti professori, straordinari od ordinari, quanti siano necessari per raggiungere il predetto numero, al solo fine dello svolgimento dei compiti riservati ai professori straordinari od ordinari. L'elezione avviene tra i professori straordinari ed ordinari di ruolo e fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico delle rispettive facolta'; partecipano alla stessa elezione i docenti straordinari, ordinari, di ruolo e fuori ruolo di tutte le corrispondenti facolta' delle universita' statali o riconosciute per rilasciare titoli di studio aventi valore legale". "Art. 3 (Comitati regionali di coordinamento). - Nelle regioni in cui operano piu' universita' e' costituito un comitato, formato dai rettori di ciascuna universita' e dai presidi delle relative facolta' con il compito di coordinare le attivita' delle sedi universitarie in materia di diritto allo studio e di utilizzazione e sviluppo delle strutture universitarie nella regione". - Il testo degli articoli da 1 a 6 e dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 245 (Norme sul piano triennale di sviluppo dell'universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990) e' il seguente: "Art. 1 (Fini e procedimento di formazione del piano triennale di sviluppo). - 1. Il piano triennale di sviluppo dell'universita', previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' adottato con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 ed ha lo scopo: a) di assicurare l'equilibrato sviluppo e l'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche delle universita' in rapporto ai flussi territorialmente stimati dell'utenza, alle grandi aree metropolitane, agli squilibri nordsud e ai fabbisogni formativi del Paese; b) di favorire l'istituzione di corsi di studi a carattere innovativo ovvero non presenti nelle tabelle degli ordinamenti didattici. 2. Le universita' predispongono e trasmettono al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato ''Ministero'', almeno un anno prima della scadenza del piano, propri programmi di sviluppo riferiti al triennio successivo. I programmi devono indicare analiticamente anche le risorse finanziarie, il personale e le strutture disponibili per la propria attuazione, nonche' le richieste aggiuntive necessarie a tal fine. Tali programmi sono trasmessi dal Ministero ai comitati regionali di coordinamento di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, che esprimono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, pareri e avanzano proposte al fine di realizzare un coordinamento su base regionale. La conferenza permanente dei rettori formula, entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero, una propria relazione generale riferita all'intero sistema universitario. 3. Il piano, formulato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato ''Ministro'', sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), e' trasmesso, almeno tre mesi prima della scadenza del precedente piano, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'assegnazione alle commissioni permanenti competenti in materia, che esprimono il proprio parere nei termini previsti dai rispettivi regolamenti. 4. Il piano e' approvato dal Consiglio dei Ministri ed emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri". "Art. 2 (Istituzione di nuove universita' e di nuove facolta'). - 1. Il piano puo' prevedere anche l'istituzione di nuove universita' statali di cui indica le facolta' e i corsi di laurea contestualmente alla localizzazione di tali strutture. 2. L'istituzione di nuove universita' statali previste nel piano si attua attraverso l'attivazione, nell'ambito di universita' statali gia' esistenti, delle strutture di cui al comma 1, decentrate nelle nuove sedi. 3. Il piano indica il fabbisogno finanziario, le forme di copertura, acquisite anche mediante apposite convenzioni con enti e privati, nonche' i contingenti di personale docente, ricercatore e non docente occorrenti per l'istituzione delle nuove strutture. I relativi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero e i posti di organico sono assegnati, con vincolo di destinazione, con decreto del Ministro, all'universita' statale cui fanno capo le nuove strutture. 4. L'universita' alla quale e' affidato il compito di avviare il graduale funzionamento della nuova struttura decentrata adotta tutti i conseguenti provvedimenti. 5. Per l'esercizio delle attribuzioni relative alla nuova struttura, il consiglio di amministrazione dell'universita' di cui al comma 4 puo' essere integrato, qualora gia' non vi appartengano, da un rappresentante della regione, della provincia, del comune e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede la nuova struttura decentrata, nonche' dell'eventuale promotore, se consorzio pubblico o societa' a prevalente capitale pubblico. 6. Nel caso di istituzione di una facolta' decentrata, ai sensi del comma 2, le attribuzioni spettanti al consiglio di facolta' relativamente alla nuova struttura sono esercitate dal consiglio della facolta' corrispondente della stessa universita'. Nel caso di attivazione di una nuova facolta' decentrata diversa da quelle che compongono l'universita', le attribuzioni spettanti al consiglio di facolta' relativamente alla nuova struttura sono esercitate da un comitato composto da cinque professori di ruolo di discipline previste nei piani di studio della nuova facolta'. Di essi, tre sono eletti dai professori di ruolo delle corrispondenti discipline delle universita' statali o legalmente riconosciute e due sono designati dal senato accademico dell'universita'. Dei professori eletti, due sono di prima fascia e uno di seconda; dei professori designati, uno di prima fascia ed uno di seconda. I membri del comitato durano in carica fino alla costituzione della nuova facolta' e comunque per non piu' di un triennio. 7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche per l'istituzione di nuove facolta' previste dal piano nella stessa o in altra sede di universita' esistenti. 8. Allorche' risultino assegnati alla facolta' di nuova istituzione almeno cinque professori di ruolo di cui tre di prima fascia, due di seconda fascia e siano stati completati almeno due anni accademici, e comunque non oltre quattro, si costituisce il consiglio di facolta'. 9. Le iscrizioni degli studenti ai nuovi corsi di laurea sono aperte dopo la costituzione degli organi collegiali e l'approntamento degli spazi e dei servizi didattici. 10. La sede di servizio, per il personale docente e non docente e per i ricercatori facenti parte dei contingenti assegnati alla nuova struttura, e' a tutti gli effetti quella in cui la stessa e' ubicata. 11. Il piano successivo a quello che ha previsto l'istituzione o la prosecuzione dell'attivita' della struttura decentrata stabilisce, con le medesime procedure prescritte dall'art. 1, la sua costituzione in universita' autonoma, la sua soppressione, la graduale disattivazione o la prosecuzione della sua attivita'. Per la costituzione in universita' autonoma e' necessario il conforme parere delle competenti commissioni parlamentari, espresso in sede di esame del piano secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3. La nuova universita', con le facolta' e i corsi di laurea espressamente previsti dal piano, e' costituita, a seguito del predetto parere, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro; tale decreto definisce altresi' i rapporti tra la nuova universita' e quella di origine. Entro sei mesi dall'emanazione del predetto decreto, i competenti organi della nuova universita' adottano lo statuto. 12. Il piano puo' anche prevedere l'istituzione di nuove universita' statali mediante il trasferimento da altre universita' di strutture gia' esistenti. La nuova universita' subentra in tutti i rapporti giuridici inerenti al funzionamento delle strutture trasferite". "Art. 3 (Soppressione di strutture decentrate). - 1. Dopo l'approvazione del piano che ne preveda la soppressione, la struttura decentrata non puo' effettuare immatricolazioni. Essa e' soppressa non appena non vi risultino studenti iscritti, e comunque al termine della durata legale del corso di studi degli studenti che vi risultino iscritti alla data di approvazione del piano predetto. Qualora nell'universita' che ha avviato la struttura da sopprimere esista un uguale corso di studi, gli studenti iscritti nella struttura da sopprimere hanno diritto ad esservi trasferiti, anche in soprannumero, con pieno riconoscimento degli studi effettuati. 2. Al personale tecnico e amministrativo che presta servizio nella struttura decentrata da sopprimere si applicano le procedure per l'attuazione del principio di mobilita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, fatto salvo comunque il diritto al trasferimento, anche in soprannumero nell'universita' che ha attivato la sede decentrata. Il personale tecnico e amministrativo che risulti ancora in servizio presso la sede decentrata alla data di soppressione della sede stessa e' soggetto a mobilita' d'ufficio, anche verso amministrazioni diverse, secondo la normativa vigente. 3. Il personale docente e i ricercatori assumono la sede di servizio presso l'universita' che ha attivato la struttura soppressa. Il senato accademico, sentiti l'interessato e i competenti consigli di facolta', delibera in ordine all'assegnazione dei professori universitari e dei ricercatori e alle relative titolarita'. Nel caso di titolarita' diverse da quella di appartenenza, il Ministro, sentito l'interessato, adottera' i conseguenti provvedimenti su parte conforme del Consiglio universitario nazionale". "Art. 4 (Attivazione delle strutture previste dal piano). - 1. Ai fini dell'attivazione delle strutture e dei corsi previsti dal piano, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 7, le universita' presentano al Ministro proposte corredate da una relazione tecnica, nella quale sono indicate le risorse finanziarie, di personale e di attrezzature disponibili per assicurarne il funzionamento. Il Ministro accerta la disponibilita' delle risorse e, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, con proprio decreto, definisce le assegnazioni integrative eventualmente necessarie ed autorizza l'attivazione, che decorre dall'anno accademico successivo a quello nel quale sono presentate le proposte di attivazione. Nel caso di istituzione di nuove strutture ai sensi dell'art. 2, comma 2, il decreto e' adottato di concerto con il Ministro del tesoro". "Art. 5 (Attuazione del piano). - 1. Una quota parte, determinata nel piano, degli stanziamenti di parte corrente destinati alla sua attuazione, e' riservata all'incremento delle dotazioni organiche dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo da assegnare alle nuove istituzioni. L'incremento e' attuato in relazione alla predetta disponibilita' con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro del tesoro. Per la ripartizione ed assegnazione alle universita' dei posti in organico cosi' incrementati e' obbligatorio il parere del Consiglio universitario nazionale. 2. Una quota parte dei predetti stanziamenti non superiore al 2 per cento per il 1990, e all'1 per cento per gli anni successivi, e' destinata, con decreto del Ministro, alle spese necessarie per la elaborazione del piano, la sua valutazione e la successiva verifica dell'attuazione". "Art. 6 (Universita' non statali). - 1. L'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale e' conferita a istituzioni, promosse o gestite da enti e da privati, con decreto del Ministro, secondo le espresse indicazioni contenute nel piano su conforme parere delle competenti commissioni parlamentari. 2. Le universita' non statali, in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1, possono attivare, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nelle sedi delle predette universita'. Nuovi corsi possono essere istituiti in altre sedi solo se espressamente previsti dal piano. 3. Ferme restando le disposizioni per l'assegnazione alle universita' non statali dei contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche deliberate alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di attivazione di nuove strutture i contributi sono erogati tenendo conto esclusivamente di quelle la cui istituzione e' prevista nel piano". "Art. 15 (Universita' del Mezzogiorno). - 1. Al fine di assicurare un equilibrato sviluppo del sistema universitario, come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168, una quota non inferiore al 40 per cento delle risorse finanziarie complessive destinate ai piani di sviluppo delle universita', e' riservata alle universita' che hanno sede nelle aree del Mezzogiorno di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni". - Il testo dell'art. 1, commi 90, 91 e 92, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "90. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' autorizzato a provvedere, nel termine di cinque anni, con propri decreti da adottare, anche in deroga alle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, alla graduale separazione organica delle universita', anche preceduta da suddivisioni delle facolta' o corsi di laurea, secondo modalita' concordate con gli atenei interessati, laddove sia superato il numero di studenti e docenti che verra' determinato sede per sede, con apposito decreto ministeriale, previo parere dell'osservatorio per la valutazione del sistema universitario. 91. I provvedimenti ministeriali saranno adottati anche tenendo conto delle specifiche situazioni ed esigenze delle aree metropolitane maggiormente congestionate. 92. I decreti di cui al comma 90 prevedono il piano e le procedure dell'intervento, comprendente l'indicazione degli immobili da utilizzare e delle risorse di personale e finanziarie da destinare allo stesso, nonche' alle modalita' di verifica periodica. I decreti contenenti disposizioni di programmazione sono emanati sentite le commissioni parlamentari competenti per materia".