Art. 5. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 119, secondo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 gennaio 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Berlinguer, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: F lick Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1998 Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 14
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 17, comma 119, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' il seguente: "119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i commi da 95 a 118 del presente articolo ed in particolare i commi 3, 4, 5 e 7 dell'art. 3, il comma 3 dell'art. 4, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 9, l'art. 10, ad eccezione del comma 9, e l'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' gli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I regolamenti di cui all'art. 20, comma 8, lettere a) e c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".