Art. 10.
           Disposizioni per l'impiego dei serbatoi di GPL

  1.  I  contratti,  stipulati  dalle aziende distributrici di gas di
petrolio  liquefatto  (GPL), per la fornitura di prodotto in serbatoi
per   uso   civile,   industriale   o  agricolo  prevedono  modalita'
alternative  di  offerta  del  serbatoio,  consentendo  l'opzione tra
l'acquisto  e  la disponibilita' dello stesso ma non possono comunque
vincolare   gli   utenti   all'acquisto   di  quantita'  di  prodotto
contrattualmente  predeterminate  o all'acquisto di detto prodotto in
regime  di  esclusiva.  Tali  contratti, di durata non superiore a un
anno,  devono  prevedere  la  facolta'  per  l'utente  di  modificare
l'opzione  inizialmente  prescelta  alla  scadenza dei medesimi, alle
stesse condizioni indicate al momento della stipula, con un preavviso
non  superiore  a  tre  mesi.  In  caso  di  locazione o comodato del
serbatoio  i  relativi contratti, di durata non superiore a due anni,
devono   predeterminare   il   prezzo   ovvero   i   criteri  per  la
quantificazione  del  prezzo  nel  caso  di esercizio dell'opzione di
acquisto nonche' le modalita' di acquisto in regime di esclusiva.
  2.  I contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo possono avere durata non superiore a tre
anni  e sono modificati secondo gli altri criteri indicati al comma 1
entro  il  1  settembre  1998;  in  mancanza di tale adeguamento alla
medesima data i contratti si intendono risolti con effetto immediato.
A decorrere dalla predetta data coloro che hanno concesso in comodato
il  serbatoio  hanno  la  facolta'  o,  se  richiesto,  l'obbligo  di
procedere  alla  rimozione  immediata  dello  stesso. Le spese per la
rimozione   sono  a  carico  del  comodante  ed  e'  nulla  qualunque
previsione contrattuale che stabilisca diversamente.
  3.  Al  fine  di adeguare i contratti stipulati prima della data di
entrata   in   vigore   del  presente  decreto  legislativo,  ove  il
comodatario  intenda  acquistare  la  proprieta'  del  serbatoio e il
comodante  sia  disposto  ad  alienarlo,  il  prezzo  di  cessione e'
determinato  in  misura  non superiore all'ammontare piu' alto fra il
valore residuo rilevato dal libro dei cespiti del comodante, al netto
della   quota   di   ammortamento   risultante  dall'ultimo  bilancio
approvato,  e  il 20 per cento del valore iniziale. Se il comodatario
intende prendere in locazione il serbatoio e il comodante e' disposto
a  cederlo a tale titolo, il canone annuo e' determinato nella misura
del  10  per  cento  del  valore  di  cessione,  calcolato secondo la
procedura di cui al periodo precedente.
  4.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1999,  le  aziende distributrici
assicurano  i  servizi  di  installazione e manutenzione dei serbatoi
riforniti,  effettuando  visite  semestrali  e  rilasciando  apposita
certificazione,  ai  sensi  della  legge  5  marzo  1990,  n.  46,  e
successive  modificazioni e integrazioni. Le aziende che riforniscono
serbatoi  privi  della  predetta  certificazione o con certificazione
scaduta  sono  punite con la sanzione amministrativa da venti a cento
milioni   di   lire.   Gli  utenti  possono  richiedere  la  medesima
certificazione  a  uno dei soggetti previsti dalla citata legge n. 46
del   1990,   anziche'   alle   aziende  distributrici,  esonerandole
espressamente.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

   Dato a Roma, addi' 11 febbraio 1998

                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Bersani,  Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                   Costa,    Ministro    dei   lavori
                                  pubblici
                                   Napolitano, Ministro dell'interno
                                   Visco, Ministro delle finanze
                                   Bassanini, Ministro per la
                                  funzione   pubblica  e  gli  affari
                                  regionali
 Visto, il Guardasigilli: Flick
 
           Nota all'art. 10:
            - La  legge 5 marzo  1990, n. 46,  recante "Norme per  la
          sicurezza degli impianti" e'    pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  del 12 marzo 1990, n. 59.