Art. 2.
                   Competenze comunali e regionali

  1.  Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione
e  la  semplificazione  del  procedimento  di autorizzazione di nuovi
impianti su aree private i comuni, entro novanta giorni dalla data di
entrata   in   vigore  del  presente  decreto,  individuano  criteri,
requisiti  e  caratteristiche  delle  aree sulle quali possono essere
installati detti impianti, anche in difformita' dai vigenti strumenti
urbanistici;   in   quest'ultimo   caso   la  deliberazione  comunale
costituisce adozione di variante. Contestualmente i comuni dettano le
norme  applicabili a dette aree, ivi comprese quelle sulle dimensioni
delle  superfici  edificabili,  in  presenza delle quali il comune e'
tenuto  a  rilasciare  la  concessione  edilizia per la realizzazione
dell'impianto.  I  comuni  dettano, altresi', ogni altra disposizione
che  consenta al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e
le   condizioni   indispensabili   per   la   corretta  presentazione
dell'autocertificazione  di cui all'articolo 1, comma 3, del presente
decreto  anche  ai  fini  del  potenziamento o della ristrutturazione
degli impianti esistenti.
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma 1 i comuni possono avvalersi degli
accordi  di  programma tra comuni e regioni, tra consorzi di comuni o
di  comunita'  montane, ai sensi dell'articolo 27, commi 4 e 5, della
legge  8  giugno  1990,  n.  142, in quanto applicabile, adottati nel
rispetto  delle norme poste a tutela dei beni culturali, paesistici e
ambientali, della salute, della sicurezza e della viabilita'.
  3.  Il  comune,  entro  un anno dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  individua  le  destinazioni d'uso compatibili con
l'installazione  degli impianti all'interno delle zone comprese nelle
fasce  di  rispetto  di  cui  agli  articoli  16, 17 e 18 del decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n. 285, recante il Nuovo codice della
strada, e successive modificazioni.
  4.   Il  comune,  quando  intende  riservare  aree  pubbliche  alla
installazione  degli  impianti,  stabilisce  i  criteri  per  la loro
assegnazione,  cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara,
secondo  modalita'  che  garantiscano  la partecipazione di tutti gli
interessati  a  condizioni  eque  e non discriminatorie. I bandi sono
pubblicati  almeno  sessanta giorni prima del termine di scadenza per
la presentazione delle domande.
 
          Note all'art. 2:
            -   La legge   8  giugno    1990,    n.  142,    recante:
          "Ordinamento    delle  autonomie    locali"   e' pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale del   12 giugno  1990,  n.  135,
          supplemento  ordinario.  Il testo dei commi 4 e 5 dell'art.
          27 e' il seguente:
            "4.     L'accordo,      consistente     nel      consenso
          unanime        delle  amministrazioni    interessate,    e'
          approvato   con   atto   formale   del  presidente    della
          regione  o  del presidente  della  provincia o  del sindaco
          ed  e'    pubblicato    nel  bollettino    ufficiale  della
          regione.   L'accordo,  qualora  adottato  con  decreto  del
          presidente della regione, produce gli effetti  della intesa
          di  cui  all'art.  81    del  decreto  del Presidente della
          Repubblica   24 luglio  1977,  n.    616,  determinando  le
          eventuali    e conseguenti   variazioni   degli   strumenti
          urbanistici  e sostituendo le concessioni edilizie,  sempre
          che vi sia l'assenso del comune interessato.
            5.  Ove    l'accordo comporti variazione degli  strumenti
          urbanistici, l'adesione  del  sindaco  allo   stesso   deve
          essere    ratificata    dal consiglio comunale entro trenta
          giorni a pena di decadenza".
            - Il   decreto legislativo  30    aprile  1992,  n.  285,
          recante:  "Nuovo codice della  strada" e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  del 18 maggio 1992, n. 114, supplemento
          ordinario. Si riporta il testo degli articoli 16, 17 e  18,
          per quanto di interesse.
            "Art.  16   (Fasce di rispetto  in rettilineo ed aree  di
          visibilita' nelle intersezioni fuori  dei centri  abitati).
          -  1.  Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti
          con le proprieta' stradali  fuori  dei  centri  abitati  e'
          vietato:
            a)    aprire    canali, fossi   ed   eseguire   qualunque
          escavazione  nei terreni laterali alle strade;
            b)  costruire, ricostruire   o   ampliare    lateralmente
          alle  strade, manufatti o  muri di cinta di  qualsiasi tipo
          e  materiale    a distanze misurate  dal  confine  stradale
          inferiori  a  quelle  indicate  nel regolamento per ciascun
          tipo di strada;
            c)   impiantare   alberi   lateralmente   alle    strade,
          siepi  vive  o piantagioni ovvero recinzioni.
            Il  regolamento  determina le varie  distanze dal confine
          stradale in relazione alla tipologia dei divieti indicati.
            2. In corrispondenza di  intersezioni  stradali  a  raso,
          alle  fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere  b) e
          c), devesi aggiungere la area di visibilita'    determinata
          dal   triangolo   avente     due  lati  sugli  allineamenti
          delimitanti  le  face  di rispetto,   la   cui    lunghezza
          misurata    a   partire dal   punto  di  intersezione degli
          allineamenti stessi  sia  pari  al  doppio  delle  distanze
          stabilite  nel  regolamento, e il terzo lato costituito dal
          segmento congiungente i punti estremi.
            3. In  corrispondenza e  all'interno degli   svincoli  e'
          vietata  la  costruzione  di  ogni   genere di manufatti in
          elevazione e  le fasce di rispetto   da   associare    alle
          rampe    esterne    devono    essere   quelle relative alla
          categoria di strada di minore importanza tra quelle che  si
          intesecano.
             (Omissis)".
            "Art. 17 (Fasce di rispetto  nelle curve fuori dei centri
          abitati).   -  1.  Fuori  dei  centri abitati,  all'interno
          delle   curve   devesi assicurare, fuori  della  proprieta'
          stradale,  una  fascia  di rispetto, inibita  a   qualsiasi
          tipo   di  costruzione,  di   recinzione,  di  piantagione,
          di     deposito,   osservando  le  norme    deteminate  dal
          regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.
            2.  All'esterno  delle curve  si  osservano  le fasce  di
          rispetto stabilite per le strade in rettilineo.
             (Omissis)".
            "Art.    18 (Fasce  di rispetto  ed  aree di  visibilita'
          nei  centri abitati).  -  1.  Nei   centri   abitati,   per
          le   nuove   costruzioni, ricostruzioni ed  ampliamenti, le
          fasce di  rispetto a  tutela delle strade,  misurate    dal
          confine  stradale, non   possono avere dimensioni inferiori
          a  quelle  indicate  nel  regolamento  in  relazione   alla
          tipologia delle strade.
            2.  In  corrispondenza  di  intersezioni stradali a raso,
          alle  fasce  di  rispetto  indicate  nel  comma  1   devesi
          aggiungere   l'area   di   visibilita'  determinata     dal
          triangolo   avente   due    lati      sugli    allineamenti
          delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata
          a  partire dal   punto di  intersezione  degli allineamenti
          stessi  sia pari  al doppio delle  distanze  stabilite  nel
          regolamento  a  seconda del tipo di strada, e il terzo lato
          costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
            3. In corrispondenza di intersezioni stradali  a  livelli
          sfalsati  e'  vietata   la costruzione   di ogni  genere di
          manufatti  in    elevazione  all'interno  dell'area      di
          intersezione  che  pregiudichino,    a  giudizio  dell'ente
          proprietario,  la funzionalita' dell'intersezione  stessa e
          le fasce   di rispetto da   associare  alle  rampe  esterne
          devono  essere  quelle relative   alla categoria  di strada
          di minore  importanza tra quelle che si intersecano.
            4. Le   recinzioni e   le piantagioni    dovranno  essere
          realizzate  in conformita'   ai   piani   urbanistici  e di
          traffico  e  non  dovranno comunque  ostacolare o  ridurre,
          a  giudizio dell'ente  proprietario della strada, il  campo
          visivo   necessario  a  salvaguardare  la  sicurezza  della
          circolazione.
             (Omissis)".