Art. 3. Norme transitorie 1. Fino al 31 dicembre 1999, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 e al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva, la promozione dell'efficienza e il contenimento dei prezzi per i consumatori, l'autorizzazione per nuovi impianti o per il trasferimento di quelli in esercizio e' subordinata alla chiusura di almeno tre impianti preesistenti, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, della cui concessione il richiedente sia titolare da data anteriore al 31 dicembre 1996, ovvero di almeno due impianti nelle medesime condizioni, purche' l'erogato complessivo nell'anno solare precedente quello della richiesta sia stato non inferiore a 1.800 kilolitri. Se alla predetta data del 31 dicembre 1996 il richiedente era titolare di concessioni in numero inferiore a tre, l'autorizzazione e' subordinata alla chiusura dei relativi impianti e di quelli la cui concessione sia stata acquisita nel periodo compreso fra il 31 dicembre 1996 e la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. La chiusura degli impianti di cui al presente comma consente il rilascio della nuova autorizzazione fino al 31 dicembre 1999. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 si applicano esclusivamente al potenziamento degli impianti. 2. Il titolare di una o piu' autorizzazioni di impianti incompatibili con la normativa urbanistica o con le disposizioni a tutela dell'ambiente, del traffico urbano ed extraurbano, della sicurezza stradale e dei beni di interesse storico e architettonico e, comunque, in contrasto con le disposizioni emanate dalle regioni e dai comuni, ha la facolta' di presentare al comune competente, alla regione e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un proprio programma di chiusura e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla vigente normativa, articolato per fasi temporali, da effettuare entro i successivi diciotto mesi nei comuni capoluogo di provincia e due anni negli altri comuni, trasmettendone copia al Ministero dell'ambiente. I titolari di impianti non a norma sono comunque tenuti a presentare il predetto programma entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 5. I comuni verificano l'adeguatezza dei programmi di conformazione alla normativa vigente e l'attuazione dei medesimi. In assenza del programma, ovvero in caso di inadeguatezza o mancato rispetto del medesimo, e comunque, accertata la non conformita' alle vigenti norme, allo scadere dei termini previsti le autorizzazioni dei predetti impianti sono revocate. I comuni adottano i provvedimenti conseguenti, anche ai fini del ripristino delle aree. 3. I soggetti di cui al comma 2 che presentano il programma previsto dal medesimo comma possono installare nuovi impianti, o potenziare quelli esistenti, alle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, previa effettuazione delle chiusure programmate. 4. Al fine di assicurare il servizio pubblico, il sindaco puo' autorizzare la prosecuzione dell'attivita' di un solo impianto in deroga ai divieti di legge, se nel medesimo territorio comunale non e' presente altro impianto e, comunque, fino a quando non venga installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente. L'autorizzazione di nuovi impianti nei porti marini e lacuali nonche' di impianti per la distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione nonche', nelle aree servite dalla relativa rete, di gas metano per autotrazione, e' rilasciata dal comune, in deroga all'obbligo di chiusura di impianti preesistenti, nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico delle regioni purche' siano previamente verificati i requisiti di sicurezza sanitaria e ambientale. 5. Coloro che sono autorizzati a installare un nuovo impianto sono tenuti a impiegare con priorita' il personale gia' addetto ai propri impianti, dismessi nel corso dei due anni precedenti, nello stesso ambito provinciale ovvero, ove occorra, regionale. 6. E' abrogato l'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, della legge 10 marzo 1986, n. 61. 7. Se al termine del periodo di cui al comma 2 si registra un numero di impianti sensibilmente divergente dalla media dei rapporti fra il numero di veicoli in circolazione e gli impianti stessi, rilevati in Germania, Francia, Regno Unito e Spagna, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti commissioni parlamentari e l'autorita' garante della concorrenza e del mercato, possono essere emanate ulteriori disposizioni attuative e integrative del disposto del comma 2 al fine di perseguire l'allineamento alla predetta media. 8. Le regioni e i comuni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dotati di appositi piani di ristrutturazione della rete degli impianti, approvati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono applicare criteri, modalita' e procedure ivi stabiliti in deroga a quanto stabilito dal presente articolo, fatti comunque salvi gli strumenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, nonche' quanto disposto dal comma 1 del presente articolo. 9. Le regioni, sentite le commissioni consultive, ove istituite, effettuano annualmente un monitoraggio per verificare, sulla base dei dati forniti dagli uffici tecnici del Ministero delle finanze competenti per territorio, l'evoluzione del processo di ristrutturazione della rete i cui risultati sono trasmessi al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al fine di emanare le ulteriori disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo e all'articolo 4. 10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio di nuovi impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, e' rilasciata dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione. Gli impianti regolarmente in esercizio alla predetta data devono essere conformati a quanto previsto dal presente comma entro il 31 dicembre 1998. 11. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392, sono tenuti agli obblighi di raccolta degli oli lubrificanti usati ai sensi della vigente normativa.
Note all'art. 3: - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 recante: "Nuove direttive alle regioni in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1997, n. 70. Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2: "Art. 2 (Nuove concessioni, potenziamenti e rinnovi). - 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, le concessioni relative ad impianti attivi e funzionanti (erogazione effettiva di carburanti negli ultimi dodici mesi) potranno essere finalizzate, previa volontaria rinuncia, ad operazioni di concentrazione e/o potenziamento da effettuarsi entro i termini con le modalita' e nell'ambito territoriale stabiliti nei piani regionali di razionalizzazione e comunque entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle presenti direttive. In assenza del piano regionale di razionalizzazione le operazioni di concentrazione e/o potenziamento dovranno effettuarsi secondo le seguenti articolazioni: a) rinunce relative a chiusure effettuate entro il 30 giugno 1998: un quinquennio decorrente dalla chiusura. In tal caso potranno essere utilizzate in ambito regionale; b) rinunce relative a chiusure effettuate entro il 30 giugno 1999: un trennio decorrente dalla chiusura; c) rinunce relative a chiusure effettuate entro il 30 giugno 2000: diciotto mesi decorrenti dalla chiusura". - La legge 10 marzo 1986, n. 61, "Modifica dell'art. 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti e del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina della importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e oli carburanti" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1986, n. 60. Il testo del comma 3 dell'art. 2 e' il seguente: "3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, stabilisce annualmente l'ammontare complessivo delle scorte di riserva, ripartendolo fra i soggetti tenuti all'obbligo della scorta sulla base delle immissioni al consumo dell'anno precedente, previa detrazione dall'ammontare stesso dell'entita' delle scorte detenute dai produttori di elettricita' che gestiscono centrali termoelettriche, di quelle dei depositi commerciali ed industriali - esclusi quelli SIF e doganali privati - aventi l'obbligo della tenuta della scorta in misura pari al 10 per cento delle relative capacita', della scorta strategica di proprieta' dello Stato, dei prodotti ottenibili dalla lavorazione del greggio di produzione nazionale, e delle scorte operative delle raffinerie che abbiano effettuato lavorazioni per conto di un committente estero o per l'esportazione, limitatamente alla quantita' di prodotto ottenuto da lavorazioni per conto di committente estero o per l'esportazione. Per i soggetti che iniziano l'immissione al consumo di prodotti petroliferi nel corso dell'anno, l'ammontare della scorta e' fissato in misura pari al 25 per cento delle quantita' progressivamente immesse al consumo". - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario. Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17, nonche' dei commi 25, 26, 27 e 28 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sullo snellimento dell'attivita' amministrativa: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali". "25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in via obbligatoria: a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi unici; b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; c) sugli schemi generali di contrattitipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri. 26. E' abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. 27. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato e' reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. 28. E' istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato e' prescritto per legge o e' comunque richiesto dall'amministrazione. La sezione esamina altresi', se richiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, gli schemi di atti normativi dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato e' sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a causa della loro particolare importanza". - Il testo dell'art. 17, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante "Ordinamento delle autonomie locali" e' il seguente: "Art. 17 (Aree metropolitane). - 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attivita' economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonche' alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali". - Il decreto del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, del 16 maggio 1996, n. 392, recante "Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1996, n. 173. Il testo del comma 4 dell'art. 2, e' il seguente: "4. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione dell'olio, sono tenuti ad esporre, ove non altrimenti indicato, una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi dell'olio usato, disperdendolo nell'ambiente, ed a conferirlo nell'apposito centro di stoccaggio".