Art. 3.
                          Norme transitorie

  1.   Fino  al  31  dicembre  1999,  in  deroga  a  quanto  disposto
dall'articolo  1  e  al  fine di agevolare la razionalizzazione della
rete  distributiva,  la  promozione dell'efficienza e il contenimento
dei  prezzi  per i consumatori, l'autorizzazione per nuovi impianti o
per  il  trasferimento  di  quelli  in  esercizio e' subordinata alla
chiusura  di almeno tre impianti preesistenti, in esercizio alla data
di  entrata  in  vigore  del  presente decreto legislativo, della cui
concessione  il  richiedente  sia  titolare  da  data anteriore al 31
dicembre   1996,   ovvero  di  almeno  due  impianti  nelle  medesime
condizioni, purche' l'erogato complessivo nell'anno solare precedente
quello  della richiesta sia stato non inferiore a 1.800 kilolitri. Se
alla  predetta  data del 31 dicembre 1996 il richiedente era titolare
di  concessioni  in  numero  inferiore  a  tre,  l'autorizzazione  e'
subordinata  alla  chiusura  dei relativi impianti e di quelli la cui
concessione  sia  stata  acquisita  nel  periodo  compreso  fra il 31
dicembre  1996  e  la  data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.  La  chiusura  degli  impianti  di cui al presente comma
consente  il  rilascio della nuova autorizzazione fino al 31 dicembre
1999. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del
Presidente   della   Repubblica   13   dicembre   1996  si  applicano
esclusivamente al potenziamento degli impianti.
  2.   Il   titolare   di  una  o  piu'  autorizzazioni  di  impianti
incompatibili  con  la  normativa urbanistica o con le disposizioni a
tutela  dell'ambiente,  del  traffico  urbano  ed  extraurbano, della
sicurezza  stradale  e dei beni di interesse storico e architettonico
e, comunque, in contrasto con le disposizioni emanate dalle regioni e
dai  comuni,  ha la facolta' di presentare al comune competente, alla
regione    e   al   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
vigore  del  presente  decreto  legislativo,  un proprio programma di
chiusura  e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla
vigente normativa, articolato per fasi temporali, da effettuare entro
i  successivi  diciotto  mesi nei comuni capoluogo di provincia e due
anni   negli   altri   comuni,   trasmettendone  copia  al  Ministero
dell'ambiente.  I  titolari  di  impianti  non  a norma sono comunque
tenuti  a  presentare  il predetto programma entro e non oltre trenta
giorni  dalla  comunicazione di cui all'articolo 1, comma 5. I comuni
verificano   l'adeguatezza   dei   programmi  di  conformazione  alla
normativa  vigente  e  l'attuazione  dei  medesimi.  In  assenza  del
programma,  ovvero  in  caso  di inadeguatezza o mancato rispetto del
medesimo,  e  comunque,  accertata  la  non  conformita' alle vigenti
norme,  allo  scadere  dei  termini  previsti  le  autorizzazioni dei
predetti  impianti  sono  revocate. I comuni adottano i provvedimenti
conseguenti, anche ai fini del ripristino delle aree.
  3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  2  che presentano il programma
previsto  dal  medesimo  comma  possono  installare nuovi impianti, o
potenziare  quelli  esistenti,  alle condizioni di cui al comma 1 del
presente articolo, previa effettuazione delle chiusure programmate.
  4.  Al  fine  di  assicurare  il servizio pubblico, il sindaco puo'
autorizzare  la  prosecuzione  dell'attivita'  di un solo impianto in
deroga  ai  divieti di legge, se nel medesimo territorio comunale non
e'  presente  altro  impianto  e,  comunque,  fino a quando non venga
installato   un  nuovo  impianto  conforme  alla  normativa  vigente.
L'autorizzazione di nuovi impianti nei porti marini e lacuali nonche'
di  impianti per la distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL)
per  autotrazione nonche', nelle aree servite dalla relativa rete, di
gas  metano  per  autotrazione,  e'  rilasciata dal comune, in deroga
all'obbligo  di chiusura di impianti preesistenti, nel rispetto delle
norme   di   indirizzo  programmatico  delle  regioni  purche'  siano
previamente   verificati   i   requisiti  di  sicurezza  sanitaria  e
ambientale.
  5.  Coloro che sono autorizzati a installare un nuovo impianto sono
tenuti  a impiegare con priorita' il personale gia' addetto ai propri
impianti,  dismessi  nel  corso dei due anni precedenti, nello stesso
ambito provinciale ovvero, ove occorra, regionale.
  6.  E'  abrogato l'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, della legge
10 marzo 1986, n. 61.
  7.  Se  al  termine  del  periodo  di cui al comma 2 si registra un
numero  di impianti sensibilmente divergente dalla media dei rapporti
fra  il  numero  di  veicoli  in  circolazione e gli impianti stessi,
rilevati  in Germania, Francia, Regno Unito e Spagna, con regolamento
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988,  n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato, sentite le competenti commissioni parlamentari e
l'autorita'  garante  della concorrenza e del mercato, possono essere
emanate  ulteriori  disposizioni attuative e integrative del disposto
del comma 2 al fine di perseguire l'allineamento alla predetta media.
  8.  Le  regioni  e  i comuni di cui all'articolo 17, comma 1, della
legge   8   giugno   1990,  n.  142,  dotati  di  appositi  piani  di
ristrutturazione  della  rete  degli  impianti, approvati prima della
data  di  entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono
applicare  criteri,  modalita'  e procedure ivi stabiliti in deroga a
quanto  stabilito  dal  presente  articolo,  fatti comunque salvi gli
strumenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, nonche' quanto disposto
dal comma 1 del presente articolo.
  9.  Le  regioni,  sentite le commissioni consultive, ove istituite,
effettuano annualmente un monitoraggio per verificare, sulla base dei
dati  forniti  dagli  uffici  tecnici  del  Ministero  delle  finanze
competenti    per    territorio,   l'evoluzione   del   processo   di
ristrutturazione  della  rete  i  cui  risultati  sono  trasmessi  al
Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato al fine di
emanare  le  ulteriori  disposizioni  di  cui al comma 7 del presente
articolo e all'articolo 4.
  10.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto,  l'autorizzazione  per  l'installazione e per l'esercizio di
nuovi impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti a uso
esclusivo  di  imprese  produttive  e  di  servizi, e' rilasciata dal
comune  alle  medesime  condizioni  e  nel  rispetto  della  medesima
disciplina   applicabile  per  gli  impianti  di  distribuzione.  Gli
impianti  regolarmente  in esercizio alla predetta data devono essere
conformati  a quanto previsto dal presente comma entro il 31 dicembre
1998.
  11.  I  soggetti  di  cui  all'articolo 2, comma 4, del decreto del
Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato 16 maggio
1996,  n.  392,  sono  tenuti  agli  obblighi  di  raccolta degli oli
lubrificanti usati ai sensi della vigente normativa.
 
          Note all'art. 3:
            -    Il decreto   del   Presidente della   Repubblica  13
          dicembre  1996 recante: "Nuove  direttive alle  regioni  in
          materia   di distribuzione automatica di carburanti per uso
          di autotrazione" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  25
          marzo  1997, n.  70. Si   riporta il   testo  del  comma  1
          dell'art. 2:
            "Art. 2  (Nuove concessioni, potenziamenti  e rinnovi). -
          1.  Fermo restando quanto  previsto dagli  articoli 6,  7 e
          8 del   decreto del Presidente    del      Consiglio    dei
          Ministri   11    settembre  1989,  le concessioni  relative
          ad  impianti attivi  e funzionanti   (erogazione  effettiva
          di  carburanti  negli ultimi  dodici mesi)  potranno essere
          finalizzate,     previa     volontaria     rinuncia,     ad
          operazioni      di  concentrazione  e/o    potenziamento da
          effettuarsi entro  i termini con le modalita' e nell'ambito
          territoriale   stabiliti    nei    piani    regionali    di
          razionalizzazione  e   comunque   entro cinque  anni  dalla
          data  di entrata  in vigore  delle presenti  direttive.  In
          assenza  del    piano  regionale  di   razionalizzazione le
          operazioni di   concentrazione e/o  potenziamento  dovranno
          effettuarsi secondo le seguenti articolazioni:
            a)  rinunce  relative a chiusure   effettuate entro il 30
          giugno 1998:  un quinquennio decorrente dalla chiusura.  In
          tal caso potranno essere utilizzate in ambito regionale;
            b)  rinunce  relative a chiusure   effettuate entro il 30
          giugno 1999:  un trennio decorrente dalla chiusura;
            c) rinunce relative a chiusure   effettuate entro  il  30
          giugno 2000:  diciotto mesi decorrenti dalla chiusura".
            -    La  legge    10   marzo   1986, n.   61,   "Modifica
          dell'art. 21  del decreto-legge    30    settembre    1982,
          n.    688,    convertito,    con modificazioni, nella legge
          27 novembre 1982, n.   873,  concernente  la  misura  delle
          scorte  di  riserva  a carico degli importatori di prodotti
          petroliferi  finiti e  del regio  decreto-legge 2  novembre
          1933,  n.  1741,   concernente    la    disciplina    della
          importazione,      della  lavorazione, del deposito e della
          distribuzione degli  oli  minerali  e  oli  carburanti"  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1986, n. 60.
          Il testo del comma 3 dell'art. 2 e' il seguente:
            "3.  Il    Ministro  dell'industria,  del  commercio    e
          dell'artigianato,   con   proprio      decreto,  stabilisce
          annualmente  l'ammontare complessivo delle   scorte      di
          riserva,    ripartendolo    fra      i    soggetti   tenuti
          all'obbligo  della  scorta sulla  base   delle   immissioni
          al    consumo dell'anno    precedente,  previa   detrazione
          dall'ammontare   stesso dell'entita' delle scorte  detenute
          dai  produttori  di elettricita' che gestiscono    centrali
          termoelettriche,   di   quelle  dei   depositi  commerciali
          ed  industriali  - esclusi  quelli SIF e doganali privati -
          aventi l'obbligo della  tenuta della scorta in misura  pari
          al  10  per  cento  delle  relative capacita', della scorta
          strategica  di  proprieta'  dello   Stato,   dei   prodotti
          ottenibili  dalla  lavorazione  del  greggio  di produzione
          nazionale,  e delle scorte operative  delle raffinerie  che
          abbiano   effettuato   lavorazioni      per   conto  di  un
          committente estero o per l'esportazione, limitatamente alla
          quantita' di prodotto ottenuto da lavorazioni per conto  di
          committente  estero  o per l'esportazione.  Per  i soggetti
          che   iniziano l'immissione   al    consumo  di    prodotti
          petroliferi  nel corso dell'anno,  l'ammontare della scorta
          e' fissato in   misura pari   al   25 per    cento    delle
          quantita'  progressivamente immesse al consumo".
            -    La    legge  23   agosto  1988,   n.  400,   recante
          "Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza    del Consiglio   dei Ministri"   e'
          pubblicato  nella Gazzetta   Ufficiale 12  settembre  1988,
          n.  214,  supplemento   ordinario. Si riporta  il testo del
          comma 1 dell'art. 17, nonche' dei commi 25,  26,  27  e  28
          dell'art.  17  della   legge  15   maggio  1997,   n.  127,
          sullo  snellimento dell'attivita' amministrativa:
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
            a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
            e)  l'organizzazione  del  lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali".
            "25.   Il   parere   del   Consiglio    di    Stato    e'
          richiesto  in  via obbligatoria:
            a)  per  l'emanazione degli atti  normativi del Governo e
          dei singoli Ministri, ai sensi  dell'art. 17 della legge 23
          agosto  1988, n. 400, nonche'  per  l'emanazione  di  testi
          unici;
            b)  per    la  decisione  dei    ricorsi  straordinari al
          Presidente della Repubblica;
            c) sugli  schemi generali  di contrattitipo, accordi    e
          convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri.
            26.  E' abrogata  ogni diversa disposizione di legge  che
          preveda  il  parere  del    Consiglio  di    Stato  in  via
          obbligatoria.  Resta  fermo il combinato disposto dell'art.
          2, comma   3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          dell'art.  33 del testo unico delle  leggi sul Consiglio di
          Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
            27. Fatti salvi i termini piu'  brevi previsti per legge,
          il  parere  del Consiglio di  Stato e' reso nel termine  di
          quarantacinque  giorni  dal        ricevimento        della
          richiesta;    decorso     il     termine, l'amministrazione
          puo'   procedere  indipendentemente  dall'acquisizione  del
          parere.    Qualora, per   esigenze  istruttorie,  non possa
          essere rispettato il  termine di  cui al presente    comma,
          tale  termine puo' essere interrotto  per una sola  volta e
          il  parere  deve   essere reso definitivamente  entro venti
          giorni dal  ricevimento degli  elementi istruttori da parte
          delle amministrazioni interessate.
            28. E' istituita una sezione  consultiva del Consiglio di
          Stato per l'esame degli  schemi di  atti normativi   per  i
          quali il  parere del Consiglio di  Stato e' prescritto  per
          legge  o  e'    comunque richiesto dall'amministrazione. La
          sezione esamina altresi', se  richiesto dal Presidente  del
          Consiglio    dei  Ministri,  gli schemi   di atti normativi
          dell'Unione europea. Il parere del  Consiglio di  Stato  e'
          sempre  reso in   adunanza   generale   per  gli  schemi di
          atti  legislativi  e  di regolamenti devoluti dalla sezione
          o  dal presidente del Consiglio di Stato a causa della loro
          particolare importanza".
            - Il testo dell'art. 17, comma 1  della  legge  8  giugno
          1990,  n. 142, recante "Ordinamento delle autonomie locali"
          e' il seguente:
            "Art.   17     (Aree   metropolitane).   -   1.      Sono
          considerate   aree metropolitane  le  zone  comprendenti  i
          comuni  di   Torino,   Milano, Venezia, Genova,    Bologna,
          Firenze,    Roma, Bari,  Napoli e  gli altri comuni  i  cui
          insediamenti  abbiano   con   essi rapporti   di    stretta
          integrazione    in    ordine   alle  attivita'  economiche,
          ai   servizi essenziali alla  vita  sociale,  nonche'  alle
          relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali".
            -  Il  decreto  del Ministero dell'industria, commercio e
          artigianato, del   16   maggio 1996,   n.   392,    recante
          "Regolamento    recante    norme  tecniche  relative   alla
          eliminazione  degli  olii    usati"  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  25  luglio  1996, n. 173. Il testo del
          comma 4 dell'art. 2, e' il seguente:
            "4. I rivenditori  al dettaglio che non    effettuano  la
          sostituzione  dell'olio,  sono tenuti   ad esporre, ove non
          altrimenti indicato, una targa ben visibile che inviti  gli
          acquirenti  a  non disfarsi dell'olio usato,  disperdendolo
          nell'ambiente,  ed  a conferirlo   nell'apposito centro  di
          stoccaggio".