Art. 4.
                        Decreti ministeriali

  1. Ferma restando la competenza regolamentare delle regioni a norma
dell'articolo  2,  comma  1,  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, con
regolamento    del   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge  23  agosto  1988,  n.  400, possono essere stabilite ulteriori
modalita' attuative del presente decreto.
 
          Note all'art. 4:
            - La legge 15 marzo 1997, n.    59,  recante  "Delega  al
          Governo  per  il  conferimento di funzioni   e compiti alle
          regioni ed  enti locali, per la  riforma    della  pubblica
          amministrazione  e per   la semplificazione amministrativa"
          e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del 17 marzo 1997,
          n. 63, supplemento ordinario. Si    riporta  il  testo  del
          comma 1, dell'art. 2:
            "Art.    2.  -   1.   La   disciplina legislativa   delle
          funzioni e  dei compiti conferiti alle   regioni  ai  sensi
          della    presente  legge  spetta  alle  regioni   quando e'
          riconducibile alle  materie di   cui all'art.   117,  primo
          comma  della   Costituzione. Nelle restanti  materie spetta
          alle regioni il potere di  emanare norme attuative ai sensi
          dell'art.  117, secondo comma, della Costituzione".
            - Il testo del comma 3  dell'art.    17  della  legge  23
          agosto 1988, n.  400,  recante: "Disciplina  dell'attivita'
          di    Governo e  ordinamento della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri" e' il seguente:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione".