Art. 5. 
           Norme per la razionalizzazione dello stoccaggio 
 
  1. Le societa' titolari di concessioni e autorizzazioni relative  a
depositi di oli minerali,  di  cui  all'articolo  16  della  legge  9
gennaio 1991, n. 9, sono tenute a garantire l'uso delle capacita'  di
stoccaggio non utilizzate e delle infrastrutture di trasporto per  il
transito  del  prodotto  a  chiunque  ne  faccia  richiesta,  purche'
autorizzato ai sensi delle vigenti norme di legge, a condizioni  eque
e  non  discriminatorie.  Le  predette  condizioni  e  i  criteri  di
determinazione dei prezzi del servizio sono comunicati  al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  che  provvede  alla
loro  pubblicita',  pure  per  via   informatica,   anche   al   fine
dell'eventuale segnalazione all'autorita' garante della concorrenza e
del mercato per l'attuazione delle procedure di  cui  alla  legge  10
ottobre 1990, n. 287. 
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, da emanare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri  per
individuare   le   capacita'   disponibili,   tenendo   anche   conto
dell'utilizzo medio delle stesse  capacita'  negli  ultimi  due  anni
nonche' delle capacita' di stoccaggio e di movimentazione, verificate
dal medesimo decreto, al netto dei quantitativi immessi a  fronte  di
permute tra societa' indicati separatamente. 
  3. Il Ministero dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato
esercita le funzioni di sorveglianza e di controllo per  il  rispetto
delle disposizioni  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo  e
all'articolo  9,  anche  attraverso  verifiche  e   controlli   sulle
capacita'  di  stoccaggio,  sulle  capacita'  di  movimentazione  dei
depositi e sul grado di utilizzo degli stessi. 
 
          Note all'art. 5:
            - La legge  9 gennaio 1991, n. 9, recante:    "Norme  per
          l'attuazione  del Nuovo piano energetico nazionale: aspetti
          istituzionali,   centrali   idroelettriche               ed
          elettrodotti,          idrocarburi      e        geotermia,
          autoproduzione  e    disposizioni  fiscali"  e'  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  16  gennaio  1991,  n. 13,
          supplemento  ordinario.  ll  testo  dell'art.  16   e'   il
          seguente:
            "Art.   16 (Atttuazione  della legge  - Competenza  delle
          regioni   e delle province   autonome di    Trento  e    di
          Bolzano).    - 1.  Le regioni emanano,  ai sensi  dell'art.
          117,    terzo  comma,    della  Costituzione,   norme   per
          l'attuazione della presente legge.
            2.  Resta  ferma   la potesta' delle province autonome di
          Trento e di Bolzano   di emanare   norme legislative    sul
          contenimento    dei consumi energetici   e  sullo  sviluppo
          delle fonti   rinnovabili   di   energia nell'ambito  delle
          materie   di   loro  competenza,  escluse  le  prescrizioni
          tecniche  rispondenti ad  esigenze di  carattere  nazionale
          contenute nella presente legge e nelle diretive del CIPE.
            3.  Su  richiesta delle regioni o delle province autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano,    l'ENEL,  l'Ente    nazionale
          idrocarburi  (ENI),  l'ENEA, il CNR e  le universita' degli
          studi  in base ad apposite  convenzioni e nell'ambito   dei
          rispettivi   compiti  istituzionali,  assistono  le regioni
          e   le   province   autonome   di   Trento   e  di  Bolzano
          nell'attuazione della presente legge.    Le  regioni  e  le
          province  autonome    di Trento e di  Bolzano e  i  comuni,
          singoli o    associati,    possono  dotarsi    di  appositi
          servizi   per  l'attuazione   degli  adempimenti   di  loro
          competenza previsti dalla presente legge".
            - La legge  10 ottobre 1990, n. 287, recante:  "Norme per
          la  tutela  della    concorrenza    e   del   mercato"   e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre  1990,
          n. 240.