Art. 5. Norme per la razionalizzazione dello stoccaggio 1. Le societa' titolari di concessioni e autorizzazioni relative a depositi di oli minerali, di cui all'articolo 16 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono tenute a garantire l'uso delle capacita' di stoccaggio non utilizzate e delle infrastrutture di trasporto per il transito del prodotto a chiunque ne faccia richiesta, purche' autorizzato ai sensi delle vigenti norme di legge, a condizioni eque e non discriminatorie. Le predette condizioni e i criteri di determinazione dei prezzi del servizio sono comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede alla loro pubblicita', pure per via informatica, anche al fine dell'eventuale segnalazione all'autorita' garante della concorrenza e del mercato per l'attuazione delle procedure di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per individuare le capacita' disponibili, tenendo anche conto dell'utilizzo medio delle stesse capacita' negli ultimi due anni nonche' delle capacita' di stoccaggio e di movimentazione, verificate dal medesimo decreto, al netto dei quantitativi immessi a fronte di permute tra societa' indicati separatamente. 3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita le funzioni di sorveglianza e di controllo per il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 9, anche attraverso verifiche e controlli sulle capacita' di stoccaggio, sulle capacita' di movimentazione dei depositi e sul grado di utilizzo degli stessi.
Note all'art. 5: - La legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante: "Norme per l'attuazione del Nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1991, n. 13, supplemento ordinario. ll testo dell'art. 16 e' il seguente: "Art. 16 (Atttuazione della legge - Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Le regioni emanano, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, norme per l'attuazione della presente legge. 2. Resta ferma la potesta' delle province autonome di Trento e di Bolzano di emanare norme legislative sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia nell'ambito delle materie di loro competenza, escluse le prescrizioni tecniche rispondenti ad esigenze di carattere nazionale contenute nella presente legge e nelle diretive del CIPE. 3. Su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'ENEL, l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), l'ENEA, il CNR e le universita' degli studi in base ad apposite convenzioni e nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, assistono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'attuazione della presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, singoli o associati, possono dotarsi di appositi servizi per l'attuazione degli adempimenti di loro competenza previsti dalla presente legge". - La legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante: "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1990, n. 240.