Art. 6. Fondo per la razionalizzazione della rete 1. E' costituito presso la cassa conguaglio GPL il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti nel quale confluiscono i fondi residui disponibili nel conto economico avente la medesima denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18 del 12 settembre 1989 e successive integrazioni e modificazioni. Tale Fondo sara' integrato, per gli anni 1998, 1999 e 2000, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione (benzine, gasolio, GPL e metano) venduto negli impianti di distribuzione, pari a lire tre a carico dei titolari di concessione o autorizzazione e una lira carico dei gestori. Tali disponibilita' sono utilizzate per la concessione di indennizzi, per la chiusura di impianti, ai gestori e ai titolari di autorizzazione o concessione, secondo le condizioni, le modalita' e i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Nota all'art. 6: - La deliberazione CIP 12 settembre 1989, n. 18 (Adeguamento per il coefficiente per il calcolo del prezzo delle benzine di cui al provvedimento ClP n. 28/1987 ed istituzione di un fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 1989, n. 218. Il provvedimento CIP n. 18/1989 e' stato da ultimo modificato dal decreto ministeriale 25 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1993, n. 21.