Art. 6. 
              Fondo per la razionalizzazione della rete 
 
  1. E' costituito presso la cassa conguaglio GPL  il  Fondo  per  la
razionalizzazione della rete  di  distribuzione  dei  carburanti  nel
quale confluiscono i fondi residui disponibili  nel  conto  economico
avente  la   medesima   denominazione,   istituito   ai   sensi   del
provvedimento  CIP  n.  18  del  12  settembre  1989   e   successive
integrazioni e modificazioni. Tale Fondo  sara'  integrato,  per  gli
anni 1998, 1999 e 2000, attraverso un contributo  calcolato  su  ogni
litro di carburante per autotrazione (benzine, gasolio, GPL e metano)
venduto negli impianti di distribuzione, pari a lire tre a carico dei
titolari di concessione  o  autorizzazione  e  una  lira  carico  dei
gestori. Tali disponibilita' sono utilizzate per  la  concessione  di
indennizzi, per la chiusura di impianti, ai gestori e ai titolari  di
autorizzazione o concessione, secondo le condizioni, le modalita' e i
termini  stabiliti  dal  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato con  proprio  decreto,  da  emanare  entro  sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto
legislativo. 
 
          Nota all'art. 6:
            -  La  deliberazione  CIP  12  settembre  1989,   n.   18
          (Adeguamento  per  il coefficiente   per il   calcolo   del
          prezzo delle  benzine  di cui   al provvedimento    ClP  n.
          28/1987     ed    istituzione  di    un    fondo  per    la
          razionalizzazione     della   rete      di    distribuzione
          carburanti)   e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18
          settembre 1989, n. 218. Il provvedimento  CIP   n.  18/1989
          e'  stato  da ultimo  modificato  dal decreto  ministeriale
          25  gennaio 1993,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 27
          gennaio 1993, n. 21.