Art. 7.
                         Orario di servizio

  1. A decorrere dalla scadenza dei termini per i comuni capoluogo di
provincia  e per gli altri comuni di cui all'articolo 3, comma 2, e a
fronte  della  chiusura  di  almeno  settemila  impianti  nel periodo
successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto
legislativo,  l'orario  massimo di servizio puo' essere aumentato dal
gestore  fino  al  cinquanta  per cento dell'orario minimo stabilito.
Ciascun   gestore   puo'   stabilire   autonomamente  la  modulazione
dell'orario   di  servizio  e  del  periodo  di  riposo,  nei  limiti
prescritti dal presente articolo, previa comunicazione al comune.
  2.  Esclusi  gli  impianti  funzionanti  con  sistemi automatici di
pagamento anticipato rispetto alla erogazione del carburante, per gli
impianti assistiti da personale restano ferme le vigenti disposizioni
sull'orario  minimo  settimanale, le modalita' necessarie a garantire
il  servizio  nei  giorni  festivi  e nel periodo notturno, stabilite
dalle  regioni  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto
legislativo,  nonche' la disciplina vigente per gli impianti serventi
le reti autostradali e quelle assimilate.