Art. 8. Agenzia delle scorte 1. E' costituita l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, disciplinate dalla legge 10 marzo 1986, n. 61, e successive modificazioni e integrazioni, che gestisce le scorte obbligatorie, sulla base delle immissioni in consumo dei prodotti, delle giacenze operative degli impianti e della localizzazione dei prodotti nelle aree di consumo ai sensi della direttiva 68/414/CEE. 2. All'Agenzia partecipano, obbligatoriamente, in qualita' di soci tutti i soggetti titolari di impianti di raffinazione, i titolari di depositi fiscali e coloro i quali, avendo immesso al consumo prodotti petroliferi, sono tenuti all'obbligo del mantenimento delle scorte che, comunque, possono essere tenute presso gli impianti dei medesimi soggetti, senza oneri a carico dell'Agenzia la quale dispone le necessarie verifiche. Nei casi di controllo societario, diretto o indiretto, partecipa il soggetto controllante ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 3. Sono organi dell'Agenzia: l'assemblea dei soci, il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci. Partecipano all'assemblea i soci, ciascuno con diritto di voto unitario, nonche', senza diritto di voto, tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio nazionale e tre rappresentanti dei gestori non partecipati da soci dell'Agenzia o da soggetti da essi controllati. Un rappresentante di ciascuna delle due categorie sopra indicate assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione alle quali partecipa, di diritto, il competente direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o un suo sostituto. 4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva lo statuto dell'Agenzia e puo' formulare osservazioni sulle norme interne di funzionamento, che devono essergli previamente comunicate dall'Agenzia stessa.
Note all'art. 8: - Sulla legge 10 marzo 1986, n. 61, vedi nota all'art. 3. - La direttiva 68/414/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1968, stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio. E' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Comunita' europee del 23 dicembre 1968, n. 308. - Il testo dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" e' il seguente: "Art. 7 (Controllo). - 1. Ai fini del presente titolo si ha controllo nei casi contemplati dall'art. 2359 del codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilita' di esercitare un'influenza determinante sulle attivita' di un'impresa, anche attraverso: a) diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita' o su parti del patrimonio di un'impresa; b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa. 2. Il controllo e' acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese: a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici suddetti; b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano".