Art. 8.
                        Agenzia delle scorte

  1.  E'  costituita  l'Agenzia  nazionale  delle  scorte di riserva,
disciplinate   dalla  legge  10  marzo  1986,  n.  61,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  che gestisce le scorte obbligatorie,
sulla  base  delle immissioni in consumo dei prodotti, delle giacenze
operative  degli  impianti  e della localizzazione dei prodotti nelle
aree di consumo ai sensi della direttiva 68/414/CEE.
  2.  All'Agenzia partecipano, obbligatoriamente, in qualita' di soci
tutti  i soggetti titolari di impianti di raffinazione, i titolari di
depositi fiscali e coloro i quali, avendo immesso al consumo prodotti
petroliferi,  sono  tenuti  all'obbligo del mantenimento delle scorte
che, comunque, possono essere tenute presso gli impianti dei medesimi
soggetti,  senza  oneri  a  carico  dell'Agenzia  la quale dispone le
necessarie  verifiche.  Nei  casi  di controllo societario, diretto o
indiretto,  partecipa il soggetto controllante ai sensi dell'articolo
7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
  3.  Sono  organi dell'Agenzia: l'assemblea dei soci, il presidente,
il   consiglio   di   amministrazione  e  il  collegio  dei  sindaci.
Partecipano  all'assemblea  i  soci,  ciascuno  con  diritto  di voto
unitario,  nonche',  senza  diritto di voto, tre rappresentanti delle
associazioni   dei   consumatori   maggiormente  rappresentative  sul
territorio nazionale e tre rappresentanti dei gestori non partecipati
da   soci   dell'Agenzia  o  da  soggetti  da  essi  controllati.  Un
rappresentante di ciascuna delle due categorie sopra indicate assiste
alle  riunioni del consiglio di amministrazione alle quali partecipa,
di   diritto,   il   competente   direttore  generale  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato o un suo sostituto.
  4.  Il  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
approva  lo  statuto dell'Agenzia e puo' formulare osservazioni sulle
norme  interne  di  funzionamento,  che  devono  essergli previamente
comunicate dall'Agenzia stessa.
 
          Note all'art. 8:
            - Sulla legge 10 marzo 1986, n. 61, vedi nota all'art. 3.
            -   La direttiva   68/414/CEE   del Consiglio   del    20
          dicembre  1968, stabilisce l'obbligo  per gli  Stati membri
          di  mantenere    un  livello minimo di   scorte di petrolio
          greggio. E' pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale  Comunita'
          europee del 23 dicembre 1968, n. 308.
            -  Il  testo  dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n.
          287, recante "Norme per la tutela della concorrenza  e  del
          mercato" e' il seguente:
            "Art.    7 (Controllo).   -   1.   Ai fini  del  presente
          titolo si   ha controllo nei   casi  contemplati  dall'art.
          2359  del codice  civile ed inoltre in presenza di diritti,
          contratti o altri rapporti giuridici che  conferiscono,  da
          soli  o  congiuntamente, e  tenuto conto  delle circostanze
          di fatto  e di  diritto, la   possibilita' di    esercitare
          un'influenza     determinante    sulle      attivita'    di
          un'impresa,  anche attraverso:
            a) diritti di proprieta' o di  godimento sulla  totalita'
          o su parti del patrimonio di un'impresa;
            b)  diritti,    contratti o altri rapporti  giuridici che
          conferiscono un'influenza determinante  sulla composizione,
          sulle   deliberazioni o sulle  decisioni  degli  organi  di
          un'impresa.
            2.  Il    controllo  e' acquisito dalla   persona o dalla
          impresa  o dal gruppo di persone o di imprese:
            a) che  siano titolari  dei diritti o    beneficiari  dei
          contratti   o   soggetti  degli  altri  rapporti  giuridici
          suddetti;
            b) che, pur   non essendo titolari di  tali  diritti    o
          beneficiari  di  tali    contratti  o    soggetti di   tali
          rapporti  giuridici, abbiano   il potere  di  esercitare  i
          diritti che ne derivano".