Art. 9. 
                        Compiti dell'Agenzia 
 
  1. L'Agenzia provvede a: 
    a) distribuire nel territorio nazionale le scorte  in  base  alle
disponibilita' di stoccaggio e al consumo dei prodotti finiti; 
    b) soddisfare la domanda di prodotti finiti in caso di crisi; 
    c) garantire la disponibilita' di stoccaggio per gli operatori; 
    d) registrare le domande di prodotti finiti  nelle  diverse  aree
geografiche del Paese; 
    e) verificare le capacita' di stoccaggio dei depositi  fiscali  e
la capacita' di lavorazione sulla base  dei  decreti  di  concessione
rilasciati   dal   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato,  ai  sensi  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica del 18 aprile 1994, n. 420; 
    f)  annotare  le  immissioni  al  consumo   degli   impianti   di
raffinazione e dei depositi fiscali; 
    g) valutare il grado di utilizzo degli impianti di  produzione  e
di stoccaggio, evidenziando separatamente i quantitativi  movimentati
tramite permute; 
    h) determinare la capacita' disponibile  per  gli  operatori  nei
singoli impianti; 
    i) registrare le tariffe di transito e di permuta, aggregate  per
aree geografiche, praticate dai titolari degli impianti di deposito o
di produzione; 
    l) trasmettere  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato i dati previsti dal comma 4 del presente articolo  e
ogni altro dato richiesto, al fine della pubblicazione  di  cui  allo
stesso comma e dell'eventuale attivazione delle procedure di cui alla
legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
  2.  L'Agenzia  individua  annualmente  le  spese  per  il   proprio
funzionamento, il contributo  in  quota  fissa  a  carico  dei  soci,
nonche' il contributo variabile calcolato sulla quantita' di prodotto
immesso al consumo nell'anno precedente dai soci  e  dalle  eventuali
societa' controllate, con proposta al  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato che li determina con proprio decreto. 
  3. Il costo della scorta, gia' incluso nel prezzo  al  consumo,  e'
separato contabilmente dal prezzo del prodotto. 
  4. Il Ministero dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato
ogni trimestre pubblica, attraverso il bollettino petrolifero, i dati
concernenti l'attivita' dell'Agenzia e, in  particolare,  il  livello
delle  capacita'  utilizzate  nei  singoli  impianti,  le   capacita'
disponibili e le tariffe praticate, anche aggregate per regione. 
 
          Note all'art. 9:
            - Il  decreto del  Presidente della Repubblica  18 aprile
          1994, n.   420,    concernente:     "Regolamento    recante
          semplificazione     delle procedure  di    concessione  per
          l'installazione   di     impianti   di lavorazione    o  di
          deposito  di olii  minerali"  e' pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 30 giugno 1994, n. 151.
            - Sulla legge 10 ottobre 1990, n. 287, vedi nota all'art.
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