Art. 9. Compiti dell'Agenzia 1. L'Agenzia provvede a: a) distribuire nel territorio nazionale le scorte in base alle disponibilita' di stoccaggio e al consumo dei prodotti finiti; b) soddisfare la domanda di prodotti finiti in caso di crisi; c) garantire la disponibilita' di stoccaggio per gli operatori; d) registrare le domande di prodotti finiti nelle diverse aree geografiche del Paese; e) verificare le capacita' di stoccaggio dei depositi fiscali e la capacita' di lavorazione sulla base dei decreti di concessione rilasciati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 420; f) annotare le immissioni al consumo degli impianti di raffinazione e dei depositi fiscali; g) valutare il grado di utilizzo degli impianti di produzione e di stoccaggio, evidenziando separatamente i quantitativi movimentati tramite permute; h) determinare la capacita' disponibile per gli operatori nei singoli impianti; i) registrare le tariffe di transito e di permuta, aggregate per aree geografiche, praticate dai titolari degli impianti di deposito o di produzione; l) trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati previsti dal comma 4 del presente articolo e ogni altro dato richiesto, al fine della pubblicazione di cui allo stesso comma e dell'eventuale attivazione delle procedure di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. 2. L'Agenzia individua annualmente le spese per il proprio funzionamento, il contributo in quota fissa a carico dei soci, nonche' il contributo variabile calcolato sulla quantita' di prodotto immesso al consumo nell'anno precedente dai soci e dalle eventuali societa' controllate, con proposta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che li determina con proprio decreto. 3. Il costo della scorta, gia' incluso nel prezzo al consumo, e' separato contabilmente dal prezzo del prodotto. 4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni trimestre pubblica, attraverso il bollettino petrolifero, i dati concernenti l'attivita' dell'Agenzia e, in particolare, il livello delle capacita' utilizzate nei singoli impianti, le capacita' disponibili e le tariffe praticate, anche aggregate per regione.
Note all'art. 9: - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420, concernente: "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di olii minerali" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1994, n. 151. - Sulla legge 10 ottobre 1990, n. 287, vedi nota all'art. 5.