Art. 8.
  1. I  componenti della commissione,  i funzionari, il  personale di
qualsiasi ordine e grado addetto alla commissione stessa e ogni altra
persona che collabora  con la commissione o concorre  a compiere atti
di inchiesta, oppure  ne viene a conoscenza per ragioni  di ufficio o
di servizio, sono  obbligati al segreto per tutto  quanto riguarda le
deposizioni,  le notizie,  gli  atti e  i  documenti acquisiti  nelle
sedute dalle quali sia stato escluso  il pubblico ovvero dei quali la
commissione medesima abbia vietato la divulgazione.
  2. Per il segreto di  Stato, d'ufficio, professionale e bancario si
applicano le norme in vigore.