Art. 9.

  1.  La  commissione  conclude i propri lavori entro otto mesi dalla
data  della  sua  costituzione, con la presentazione di una relazione
finale  sull'esito  delle indagini svolte e con la formulazione delle
conseguenti proposte.
  2.  La commissione presenta al Presidente della Camera dei deputati
e  al  Presidente del Senato della Repubblica una prima relazione sui
lavori svolti entro quattro mesi dalla sua costituzione.