Art. 9. 1. La commissione conclude i propri lavori entro otto mesi dalla data della sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sull'esito delle indagini svolte e con la formulazione delle conseguenti proposte. 2. La commissione presenta al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica una prima relazione sui lavori svolti entro quattro mesi dalla sua costituzione.