Art. 8. 1. L'emanazione di provvedimenti di decadenza o archiviazione di istanze di ammissione al premio di arresto definitivo, ai sensi dei regolamenti nazionali 7 giugno 1991, n. 226, e 14 ottobre 1994, n. 611, per inosservanza dei termini di decadenza ivi previsti, non osta alla presentazione, entro sessanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento, di una nuova istanza per la riammissione al beneficio da parte dei proprietari delle navi da pesca gia' demolite. 2. A tali fini sono considerati efficaci i requisiti, previsti dalla normativa comunitaria sopra richiamata, gia' posseduti all'atto della presentazione dell'istanza precedentemente rigettata.