Art. 8.
  1. L'emanazione  di provvedimenti  di decadenza o  archiviazione di
istanze di ammissione  al premio di arresto definitivo,  ai sensi dei
regolamenti nazionali  7 giugno 1991, n.  226, e 14 ottobre  1994, n.
611, per inosservanza dei termini di decadenza ivi previsti, non osta
alla presentazione, entro sessanta  giorni decorrenti dall'entrata in
vigore  del  presente  regolamento,  di  una  nuova  istanza  per  la
riammissione  al beneficio  da parte  dei proprietari  delle navi  da
pesca gia' demolite.
  2.  A tali  fini sono  considerati efficaci  i requisiti,  previsti
dalla normativa comunitaria sopra richiamata, gia' posseduti all'atto
della presentazione dell'istanza precedentemente rigettata.