IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con 
 
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 
 
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,
in forza del quale, ai fini dell'imposta sul  reddito  delle  persone
fisiche, dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del  suo
ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute sino
a  un  importo  massimo  delle  stesse  di  lire   150   milioni   ed
effettivamente  rimaste  a  carico,  per   la   realizzazione   degli
interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della
legge  5  agosto  1978,  n.  457,  sulle  parti  comuni  di  edificio
residenziale di cui all'articolo 1117,  n.  1),  del  codice  civile;
nonche' per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b),
c) e  d)  dell'articolo  31  della  legge  5  agosto  1978,  n.  457,
effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi
categoria catastale possedute o detenute e sulle loro pertinenze; 
  Visto, in particolare, il comma 3 dell'articolo 1  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, il quale prevede che con decreto del  Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro  dei  lavori  pubblici,  da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
medesima legge, sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonche' le procedure di  controllo
da effettuare, anche mediante l'intervento di banche, in funzione del
contenimento  del  fenomeno  dell'evasione  fiscale  e  contributiva,
prevedendosi in  tali  ipotesi  specifiche  cause  di  decadenza  dal
diritto alla detrazione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi in data 29 gennaio 1998; 
  Ritenuto che le considerazioni formulate dal Consiglio di Stato  in
ordine  alla  necessita'  di  dare  ai  contribuenti  un'informazione
completa sugli adempimenti  amministrativi  necessari  per  usufruire
della  detrazione  prevista,  possono  trovare  accoglimento  con  la
contestuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento  e
del modello di comunicazione e di indicazione dei centri di  servizio
competenti, ma che non sembra opportuno inserire  il  citato  modello
quale allegato al regolamento poiche' e' stato approvato con  decreto
dirigenziale proprio al fine di rendere piu' agevole l'iter  in  caso
di successive modifiche; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400  del  1988
(nota n. 3-851 dell'11 febbraio 1998); 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. I soggetti che ai fini dell'imposta sul  reddito  delle  persone
fisiche intendono avvalersi della detrazione  d'imposta  del  41  per
cento delle spese sostenute per la esecuzione degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  sono
tenuti a: 
    a) trasmettere,  prima  dell'inizio  dei  lavori,  al  centro  di
servizio delle imposte dirette e indirette, individuato  con  decreto
dirigenziale, mediante raccomandata, comunicazione della data in  cui
avranno inizio i lavori redatta su apposito modello approvato con  il
medesimo   decreto    dirigenziale;    copia    della    concessione,
autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio  dei  lavori,  se
previste dalla vigente  legislazione  in  materia  edilizia;  i  dati
catastali identificativi dell'immobile o, in  mancanza,  copia  della
domanda  di  accatastamento;  copia  delle  ricevute   di   pagamento
dell'imposta comunale  sugli  immobili  relativa  all'anno  1997,  se
dovuta; nel caso in cui gli  interventi  siano  effettuati  su  parti
comuni dell'edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice
civile, copia della delibera assembleare e della tabella  millesimale
di  ripartizione  delle  spese;  se  i  lavori  sono  effettuati  dal
detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne  costituisce
titolo,  nonche'  la  dichiarazione  del   possessore   di   consenso
all'esecuzione dei lavori; 
    b)  comunicare  preventivamente  all'azienda   sanitaria   locale
territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio
dei lavori; 
    c)  conservare  ed  esibire,  previa   richiesta   degli   uffici
finanziari, le fatture o le ricevute  fiscali  comprovanti  le  spese
effettivamente sostenute negli anni 1998 e 1999 per la  realizzazione
degli interventi di recupero del patrimonio edilizio  e  la  ricevuta
del bonifico bancario attraverso il  quale  e'  stato  effettuato  il
pagamento, ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da  soggetti  non
tenuti all'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la  prova  delle
spese puo' essere costituita da altra idonea documentazione; 
    d) trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la
somma di L.  100.000.000,  dichiarazione  di  esecuzione  dei  lavori
sottoscritta da un soggetto  iscritto  negli  albi  degli  ingegneri,
architetti  e   geometri   ovvero   da   altro   soggetto   abilitato
all'esecuzione degli stessi. 
  2. Per i lavori iniziati prima della data di entrata in vigore  del
presente regolamento gli adempimenti di cui al comma 1, lettere a)  e
b), sono effettuati entro quaranta giorni da questa ultima data. 
  3.  Il  pagamento  delle  spese  detraibili  e'  disposto  mediante
bonifico bancario dal quale risulti la  causale  del  versamento,  il
codice fiscale del beneficiario della  detrazione  ed  il  numero  di
partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del  quale
il bonifico e' effettuato. 
 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicate  e  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
            - L'art. 1, comma 1, della legge  27  dicembre  1997,  n.
          449, e' il seguente: 
            "1.  Ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          fisiche,  si   detrae   dall'imposta   lorda,   fino   alla
          concorrenza del suo ammontare, un importo pari  al  41  per
          cento delle spese sostenute  sino  ad  un  importo  massimo
          delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente  rimaste
          a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle
          lettere a), b), c), e d) dell'art. 31 della legge 5  agosto
          1978, n. 457, sulle parti comuni di  edificio  residenziale
          di cui all'art. 1117, n. 1), del codice civile, nonche' per
          la realizzazione degli interventi di cui alle  lettere  b),
          c) e d), dell'art. 31 della legge 5 agosto  1978,  n.  457,
          effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di
          qualsiasi categoria catastale, anche  rurali,  possedute  o
          detenute e sulle loro pertinenze. Tra  le  spese  sostenute
          sono comprese quelle di  progettazione  e  per  prestazioni
          professionali connesse all'esecuzione delle opere  edilizie
          e alla messa a norma degli edifici ai sensi della  legge  5
          marzo  1990,  n.  46,  per  quanto  riguarda  gli  impianti
          elettrici, e delle norme  UNI-CIG,  di  cui  alla  legge  6
          dicembre 1971, n. 1083,  per  gli  impianti  a  metano.  La
          stessa detrazione, con le medesime condizioni e i  medesimi
          limiti,   spetta   per   gli   interventi   relativi   alla
          realizzazione di autorimesse  o  posti  auto  pertinenziali
          anche a proprieta' comune, alla eliminazione delle barriere
          architettoniche, alla realizzazione  di  opere  finalizzate
          alla   cablatura    degli    edifici,    al    contenimento
          dell'inquinamento acustico, al  conseguimento  di  risparmi
          energetici con particolare  riguardo  all'installazione  di
          impianti basati sull'impiego  delle  fonti  rinnovabili  di
          energia, nonche' all'adozione di  misure  antisismiche  con
          particolare riguardo all'esecuzione di opere per  la  messa
          in  sicurezza   statica,   in   particolare   sulle   parti
          strutturali, gli interventi relativi all'adozione di misure
          antisismiche e all'esecuzione di  opere  per  la  messa  in
          sicurezza statica  devono  essere  realizzati  sulle  parti
          strutturali degli edifici o complessi di edifici  collegati
          strutturalmente  e  comprendere  interi  edifici   e,   ove
          riguardino i centri storici, devono essere  eseguiti  sulla
          base  di  progetti  unitari  e  non   su   singole   unita'
          immobiliari. Gli effetti derivanti  dalle  disposizioni  di
          cui al presente comma sono cumulabili con  le  agevolazioni
          gia' previste sugli immobili oggetto di  vincolo  ai  sensi
          della  legge  1  giugno  1939,  n.   1089,   e   successive
          modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento". 
            - L'art. 1, comma 3, della legge  27  dicembre  1997,  n.
          449, e' il seguente: 
            "3. Con decreto del Ministro delle  finanze  di  concerto
          con il Ministro  dei  lavori  pubblici,  da  emanare  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 3, della  legge
          23 agosto 1988, n. 400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonche'
          le  procedure   di   controllo   da   effettuare   mediante
          l'intervento di banche, in funzione  del  contenimento  del
          fenomeno  dell'evasione  fiscale  e  contributiva,   ovvero
          mediante  l'intervento  delle  aziende   unita'   sanitarie
          locali, in funzione dell'osservanza delle norme in  materia
          di tutela della salute  e  della  sicurezza  sul  luogo  di
          lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi  19
          settembre 1994, n.  626,  e  14  agosto  1996,  n.  494,  e
          successive modificazioni ed integrazioni,  prevedendosi  in
          tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla
          detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo  sono
          ammesse per edifici censiti all'ufficio del  catasto  o  di
          cui sia stato richiesto l'accatastamento e di  cui  risulti
          pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI)  per  l'anno
          1997, se dovuta". 
            - L'art. 31, lettere a), b), c) e d), della legge 5 
          agosto 1978, n. 457, e' il seguente: 
            "Gli  interventi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio
          esistente sono cosi' definiti: 
            a)  interventi  di  manutenzione  ordinaria,  quelli  che
          riguardano  le  opere  di   riparazione,   rinnovamento   e
          sostituzione  delle  finiture  degli   edifici   e   quelle
          necessarie ad  integrare  o  mantenere  in  efficienza  gli
          impianti tecnologici esistenti; 
            b) interventi di manutenzione straordinaria, le  opere  e
          le modifiche necessarie per rinnovare  e  sostituire  parti
          anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare  ed
          integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici,  sempre
          che' non alterino i volumi e  le  superfici  delle  singole
          unita'  immobiliari  e  non  comportino   modifiche   delle
          destinazioni di uso; 
            c) interventi di restauro e di risanamento  conservativo,
          quelli rivolti  a  conservare  l'organismo  edilizio  e  ad
          assicurarne   la   funzionalita'   mediante   un    insieme
          sistematico di  opere  che,  nel  rispetto  degli  elementi
          tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne
          consentano destinazioni d'uso 
          con essi compatibili. 
            Tali  interventi  comprendono   il   consolidamento,   il
          ripristino  e  il  rinnovo   degli   elementi   costitutivi
          dell'edificio, l'inserimento  degli  elementi  accessori  e
          degli   impianti   richiesti   dalle   esigenze   dell'uso,
          l'eliminazione  degli   elementi   estranei   all'organismo
          edilizio; 
            d)  interventi  di  ristrutturazione   edilizia,   quelli
          rivolti a trasformare gli  organismi  edilizi  mediante  un
          insieme sistematico di opere  che  possono  portare  ad  un
          organismo  edilizio  in  tutto  o  in  parte  diverso   dal
          precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o  la
          sostituzione di alcuni elementi costitutivi  dell'edificio,
          la eliminazione,  la  modifica  e  l'inserimento  di  nuovi
          elementi ed impianti". 
           Nota all'art. 1: 
            - L'art. 3,  quarto  comma,  del  D.P.R  n.  600  del  29
          settembre 1973, come sostituito dal D.Lgs. 9  luglio  1997,
          n. 241, e' il seguente: 
            "3. I contribuenti  devono  conservare,  per  il  periodo
          previsto dall'art.  43,  le  certificazioni  dei  sostituti
          d'imposta, nonche' i documenti  probatori  dei  crediti  di
          imposta,  dei  versamenti  eseguiti  con  riferimento  alla
          dichiarazione  dei  redditi  e  degli  oneri  deducibili  o
          detraibili e ogni altro documento previsto dal  decreto  di
          cui all'art. 8. Le certificazioni  ed  i  documenti  devono
          essere  esibiti  o  trasmessi,  su  richiesta,  all'ufficio
          competente".