Art. 3.
  1.  Ai  fini  dei  controlli  concernenti  la detrazione, le banche
presso  le  quali  sono  disposti  i  bonifici comunicano all'ufficio
dell'amministrazione  finanziaria  di  cui  all'articolo  1, entro il
trentuno  luglio  dell'anno  successivo a quello di effettuazione del
bonifico,   gli  elenchi  dei  beneficiari  della  detrazione  e  dei
destinatari  dei  pagamenti.  Tali  elenchi,  predisposti su supporti
magnetici  aventi le caratteristiche ed il tracciato record stabiliti
con  decreto  dirigenziale,  sono  trasmessi  unitamente ad una nota,
sottoscritta  dal  legale rappresentante della banca o altro soggetto
autorizzato, contenente i dati identificativi del mittente, il numero
di  supporti, il numero di soggetti in esso contenuti e il totale dei
bonifici effettuati.