Art. 4. 1. La detrazione non e' riconosciuta in caso di: a) violazione di quanto previsto all'articolo 1, commi 1 e 2; b) effettuazione di pagamenti secondo modalita' diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3, limitatamente a questi ultimi; c) esecuzione di opere edilizie difformi da quelle comunicate ai sensi dell'articolo 1; d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonche' di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 febbraio 1998 Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro dei lavori pubblici Costa Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1998 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 102