Art. 4.
  1. La detrazione non e' riconosciuta in caso di:
  a) violazione di quanto previsto all'articolo 1, commi 1 e 2;
  b) effettuazione  di pagamenti secondo modalita'  diverse da quelle
previste dall'articolo 1, comma 3, limitatamente a questi ultimi;
  c) esecuzione  di opere edilizie  difformi da quelle  comunicate ai
sensi dell'articolo 1;
  d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonche' di obbligazioni
contributive  accertate dagli  organi  competenti  e comunicate  alla
direzione regionale delle entrate territorialmente competente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 18 febbraio 1998
                                  Il Ministro delle finanze
                                           Visco
Il Ministro dei lavori pubblici
             Costa
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1998
  Registro n. 1 Finanze, foglio n. 102