Art. 10. 
                          Norma transitoria 
  1. In sede di prima applicazione, e fino al  termine  dell'anno  di
gestione in corso al momento della data  di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento, le imprese possono continuare ad  utilizzare  i
registri di carico e scarico di cui all'articolo 9, comma 1.