Art. 11.
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si
intendono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 8, commi primo,
secondo, terzo, quarto e quinto, della legge 23 dicembre 1956, n.
1526; articoli 1, 2, 3 e 4, primo comma, della legge 4 novembre 1951,
n. 1316; articoli 2, 3, 4 e 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131.
2. Resta ferma ogni altra disposizione concernente la repressione
delle frodi e la tutela igienicosanitaria nella preparazione e nel
commercio dei prodotti alimentari, la prevenzione degli infortuni sui
luoghi di lavoro, la conformita' urbanistica ed edilizia delle
costruzioni e la disciplina delle esportazioni.
3. Ai procedimenti di cui al presente regolamento non si applica la
disposizione di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, ai
fini dell'accertamento dei requisiti igienicosanitari.
Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 20, comma 4, della gia'
citata legge n. 59/1997, vedi note al preambolo.
- Per il testo dell'art. 8, primo, secondo, terzo,
quarto e quinto comma, della gia' citata legge n.
1526/1956, vedi note al preambolo.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 della
gia' citata legge n. 1316/1951. Per il testo dell'art. 4
della stessa legge vedi note al preambolo:
"Art. 1. - La fabbricazione a scopo di commercio
dei grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai
grassi suini nonche' la gestione dei depositi
all'ingrosso dei suddetti prodotti sono soggette a
licenza da rilasciarsi dalla camera di commercio,
industria e agricoltura della provincia, sentito
il parere dell'ufficio sanitario provinciale, sui
requisiti igienicosanitari previsti dalla legge e dai
regolamenti anche in materia di igiene di lavoro".
"Art. 2. - La domanda per ottenere il rilascio delle
licenze di cui all'articolo precedente deve contenere
la indicazione della localita', la descrizione degli
impianti e delle principali modalita' di lavorazione, e
deve essere corredata dalla pianta dei locali in scala
non inferiore a: 1 a 100, e della quietanza
comprovante il pagamento della tassa di concessione
governativa stabilita dalla presente legge.
L'accertamento dei requisiti igienicosanitari e' fatto
dall'ufficio provinciale sanitario mediante sopraluogo, le
cui spese sono a carico del richiedente".
"Art. 3. - Le licenze di cui all'art. 1 sono soggette
al visto annuale della stessa camera di commercio,
industria ed agricoltura che le ha rilasciate.
Tale visto deve essere apposto entro il mese di
gennaio di ogni anno previa esibizione della ricevuta
comprovante il pagamento delle tasse annuali di concessione
di cui all'articolo seguente".
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4 e 6 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1954
(Approvazione del regolamento per la esecuzione della
legge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della
produzione e del commercio della margarina e dei grassi
idrogenati alimentari):
"Art. 2. - I produttori di grassi alimentari solidi che
gestiscono piu' stabilimenti di produzione, anche se
situati nello stesso comune, debbono provvedersi della
relativa licenza per ciascun stabilimento da loro
gestito.
I produttori di grassi alimentari solidi che gestiscono
magazzini per il commercio all'ingrosso in comuni diversi
da quello in cui si trova lo stabilimento di produzione
debbono provvedersi di licenza per il commercio
all'ingrosso dei prodotti stessi in ciascun comune in cui
si trovano i magazzini predetti.
I commercianti di grassi alimentari solidi che gestiscono
magazzini all'ingrosso in piu' comuni debbono munirsi della
licenza relativa in ciascun comune in cui si trovano i
magazzini predetti".
"Art. 3. - la domanda per il rilascio di licenza di
fabbricazione deve contenere:
a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa
richiedente;
b) l'indicazione dell'ubicazione dei locali di
lavorazione e di deposito della fabbrica per la quale e'
chiesta la licenza;
c) la descrizione degli impianti e delle principali
norme di lavorazione.
Nella domanda deve essere, inoltre, indicata
l'eventuale denominazione di fantasia che, ai sensi
dell'art. 10 della legge, puo' essere apposta sugli
involucri.
la domanda per il rilascio di licenza per la gestione
di deposito all'ingrosso deve contenere:
1) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa
richiedente;
2) l'indicazione della ubicazione dei locali di
deposito di cui l'impresa dispone nel territorio del
comune.
Alla domanda per il rilascio di licenza, sia per la
fabbricazione che per la gestione di depositi all'ingrosso,
debbono essere unite la pianta dei locali in scala non
inferiore a 1 a 100 e la quietanza comprovante il
pagamento della tassa di concessione governativa,
nonche' la quietanza del deposito per le spese degli
accertamenti sanitari.
Le imprese richiedenti dovranno versare alla tesoreria
provinciale, nell'apposito conto a favore della prefettura
la somma occorrente per il rimborso delle spese per gli
accertamenti sanitari nella misura che sara' stabilita
dal prefetto, in relazione al prevedibile costo di
controllo. La liquidazione definitiva delle spese sara'
fatta dal prefetto, il quale disporra' o la restituzione
della somma versata in supero o il versamento nella
forma suindicata dell'eventuale complemento".
"Art. 4. - Le trasformazioni degli impianti, gli
ampliamenti o trasferimenti dei locali di lavorazione o
di deposito, nell'ambito del territorio dei comune,
debbono essere autorizzati dalla camera di commercio,
industria e agricoltura.
Alla relativa domanda deve essere allegata la
descrizione tecnica dei nuovi impianti e la planimetria
dei nuovi locali in scala non inferiore a 1 a 100,
nonche' la quietanza del deposito per le spese degli
accertamenti sanitari, fatto presso la tesoreria
provinciale. L'autorizzazione e' annotata sulla licenza di
esercizio".
"Art. 6. - L'accertamento dei requisiti
igienicosanitari deve essere eseguito dal medico
provinciale, coadiuvato da personale tecnico del
laboratorio provinciale di igiene e profilassi.
Il medico provinciale, constatata la rispondenza degli
stabilimenti e dei depositi ai requisiti di cui agli
articoli precedenti, da' parere favorevole alla
concessione della licenza o all'autorizzazione di cui
all'art. 4. Diversamente, lo stesso medico provinciale
concede un termine per le necessarie modifiche.
Trascorso tale termine, il medico provinciale,
previo nuovo sopralluogo, esprime parere definitivo".
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 283/1962
(Modifica agli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del
testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27
luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande):
"Art. 2. - L'esercizio di stabilimenti, laboratori di
produzione, preparazione e confezionamento, nonche' di
depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, subordinato
ad autorizzazione sanitaria.
Il rilascio di tale autorizzazione e'
condizionato dall'accertamento dei requisiti
igienicosanitari, sia di impianto, che funzionali,
previsti dalle leggi e dai regolamenti.
I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonche'
dei depositi all'ingrosso, di cui al primo comma, gia'
esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, debbono, nel termine di tre mesi dalla detta
data, richiedere la prescritta autorizzazione
sanitaria, anche nel caso che fossero in possesso di
autorizzazioni rilasciate da altri dicasteri in base a
leggi speciali.
I contravventori sono puniti con l'ammenda da L.
300.000 a L. 1.500.000".