Art. 12.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 13 novembre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari
regionali
Bindi, Ministro della sanita'
Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato
Pinto, Ministro per le politiche agricole
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 18, come delibe-
rato dalla sezione del controllo nell'adunanza del 26 febbraio
1998