Art. 12. 
                          Entrata in vigore 
  1. Il presente regolamento entra in vigore il  sessantesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 13 novembre 1997 
                              SCALFARO 
    Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
    Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari 
   regionali 
    Bindi, Ministro della sanita' 
    Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e 
   dell'artigianato 
    Pinto, Ministro per le politiche agricole 
 Visto, il Guardasigilli: Flick 
  Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1998 
  Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 18, come delibe- 
    rato dalla sezione del controllo nell'adunanza del 26 febbraio 
    1998