Art. 4.
Istruttoria
1. La camera di commercio, ricevuta la domanda, provvede
immediatamente ad iscriverla nel registro di protocollo, comunicando
all'impresa interessata l'avvenuta iscrizione e il nominativo del
responsabile del procedimento.
2. Nei dieci giorni successivi alla ricezione, il responsabile del
procedimento verifica la regolarita' e completezza della domanda. Se
vi rileva difformita' o carenze non sanabili d'ufficio, assegna un
congruo termine, comunque non superiore a sessanta giorni, entro cui
l'impresa deve provvedere alle necessarie rettifiche od integrazioni
decorso inutilmente il quale il procedimento si estingue e per il
rilascio della licenza dovra' essere presentata una nuova domanda.
3. Nello stesso termine di dieci giorni previsto dal comma 2, il
responsabile del procedimento accerta d'ufficio l'inesistenza delle
cause di divieto o sospensione previste dal decreto legislativo 8
agosto 1994, n. 490.
Nota all'art. 4:
- Il decreto legislativo n. 490/1994 reca: "Disposizioni
attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia
di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa
antimafia".