Art. 4. 
                             Istruttoria 
  1.  La  camera  di  commercio,  ricevuta   la   domanda,   provvede
immediatamente ad iscriverla nel registro di protocollo,  comunicando
all'impresa interessata l'avvenuta iscrizione  e  il  nominativo  del
responsabile del procedimento. 
  2. Nei dieci giorni successivi alla ricezione, il responsabile  del
procedimento verifica la regolarita' e completezza della domanda.  Se
vi rileva difformita' o carenze non sanabili  d'ufficio,  assegna  un
congruo termine, comunque non superiore a sessanta giorni, entro  cui
l'impresa deve provvedere alle necessarie rettifiche od  integrazioni
decorso inutilmente il quale il procedimento si  estingue  e  per  il
rilascio della licenza dovra' essere presentata una nuova domanda. 
  3. Nello stesso termine di dieci giorni previsto dal  comma  2,  il
responsabile del procedimento accerta d'ufficio  l'inesistenza  delle
cause di divieto o sospensione previste  dal  decreto  legislativo  8
agosto 1994, n. 490. 
 
           Nota all'art. 4:
            - Il decreto legislativo  n. 490/1994 reca: "Disposizioni
          attuative della legge  17 gennaio 1994,  n. 47,  in materia
          di  comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa
          antimafia".