Art. 4. Istruttoria 1. La camera di commercio, ricevuta la domanda, provvede immediatamente ad iscriverla nel registro di protocollo, comunicando all'impresa interessata l'avvenuta iscrizione e il nominativo del responsabile del procedimento. 2. Nei dieci giorni successivi alla ricezione, il responsabile del procedimento verifica la regolarita' e completezza della domanda. Se vi rileva difformita' o carenze non sanabili d'ufficio, assegna un congruo termine, comunque non superiore a sessanta giorni, entro cui l'impresa deve provvedere alle necessarie rettifiche od integrazioni decorso inutilmente il quale il procedimento si estingue e per il rilascio della licenza dovra' essere presentata una nuova domanda. 3. Nello stesso termine di dieci giorni previsto dal comma 2, il responsabile del procedimento accerta d'ufficio l'inesistenza delle cause di divieto o sospensione previste dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
Nota all'art. 4: - Il decreto legislativo n. 490/1994 reca: "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia".