Art. 6.
Adozione del provvedimento
1. Il responsabile del procedimento, entro dieci giorni dalla
ricezione del parere igienicosanitario definitivo, trasmette la
documentazione al segretario generale della camera di commercio,
dandone notizia all'interessato.
2. Il segretario generale della camera di commercio, entro quaranta
giorni dalla ricezione degli atti, adotta il provvedimento formale,
comunicandolo all'interessato nei dieci giorni successivi
all'adozione.
3. In caso di unica domanda per piu' stabilimenti o depositi, il
segretario generale della camera di commercio adotta un unico
provvedimento favorevole per tutte le installazioni ritenute idonee e
distinti provvedimenti di diniego per le installazioni non idonee.