Art. 6. Adozione del provvedimento 1. Il responsabile del procedimento, entro dieci giorni dalla ricezione del parere igienicosanitario definitivo, trasmette la documentazione al segretario generale della camera di commercio, dandone notizia all'interessato. 2. Il segretario generale della camera di commercio, entro quaranta giorni dalla ricezione degli atti, adotta il provvedimento formale, comunicandolo all'interessato nei dieci giorni successivi all'adozione. 3. In caso di unica domanda per piu' stabilimenti o depositi, il segretario generale della camera di commercio adotta un unico provvedimento favorevole per tutte le installazioni ritenute idonee e distinti provvedimenti di diniego per le installazioni non idonee.