Art. 6. 
                      Adozione del provvedimento 
  1. Il responsabile  del  procedimento,  entro  dieci  giorni  dalla
ricezione  del  parere  igienicosanitario  definitivo,  trasmette  la
documentazione al segretario  generale  della  camera  di  commercio,
dandone notizia all'interessato. 
  2. Il segretario generale della camera di commercio, entro quaranta
giorni dalla ricezione degli atti, adotta il  provvedimento  formale,
comunicandolo   all'interessato   nei   dieci    giorni    successivi
all'adozione. 
  3. In caso di unica domanda per piu' stabilimenti  o  depositi,  il
segretario  generale  della  camera  di  commercio  adotta  un  unico
provvedimento favorevole per tutte le installazioni ritenute idonee e
distinti provvedimenti di diniego per le installazioni non idonee.