Art. 8.
Modifiche delle installazioni
1. La trasformazione degli impianti e gli ampliamenti o
trasferimenti dei locali di lavorazione o di deposito nell'ambito
territoriale di competenza della camera di commercio che ha
rilasciato la licenza vigente, sono sottoposti ad autorizzazione
della medesima camera di commercio.
2. La richiesta deve contenere gli estremi di identificazione della
vigente licenza, del relativo titolare e la quietanza di deposito
delle somme necessarie agli accertamenti igienicosanitari.
3. Alla richiesta deve essere, inoltre, allegata:
a) nei casi di trasformazione degli impianti, la descrizione
tecnica dei nuovi impianti, ed il loro inserimento nel ciclo
tecnologico di lavorazione;
b) nei casi di ampliamento o di trasferimento dei locali, la
planimetria dei nuovi locali in scala 1:100, con descrizione degli
stessi e della relativa destinazione d'uso secondo quanto disposto
dall'articolo 2.
4. Al procedimento di rilascio delle autorizzazioni si applica la
stessa disciplina dettata dal presente regolamento per il rilascio
delle licenze.
5. I termini per la deliberazione e la comunicazione del
provvedimento finale all'impresa sono ridotti della meta' rispetto a
quelli previsti dall'articolo 6, comma 2.
6. Decorso inutilmente il termine per la comunicazione,
l'autorizzazione si intende rilasciata. La camera di commercio e'
comunque tenuta a rilasciare all'impresa la relativa attestazione.