Art. 9.
Documentazione contabile
1. Sono soppressi i registri di carico e scarico previsti
dall'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 1956, n.
1526.
2. I documenti contabili e fiscali di cui e' prevista la tenuta
dalla vigente normativa sostituiscono, ad ogni effetto, i registri di
carico e scarico. E' altresi soppresso l'obbligo di vidimazione di
detti documenti da parte dell'ufficio periferico territorialmente
competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
Nota all'art. 9:
- Per il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 8 della
gia' citata legge n. 1526/1956, vedi note al preambolo.