Art. 9. 
                       Documentazione contabile 
  1.  Sono  soppressi  i  registri  di  carico  e  scarico   previsti
dall'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della legge  23  dicembre  1956,  n.
1526. 
  2. I documenti contabili e fiscali di cui  e'  prevista  la  tenuta
dalla vigente normativa sostituiscono, ad ogni effetto, i registri di
carico e scarico. E' altresi soppresso l'obbligo  di  vidimazione  di
detti documenti da  parte  dell'ufficio  periferico  territorialmente
competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi. 
 
           Nota all'art. 9:
            - Per  il testo dei commi  1, 2 e   3 dell'art.  8  della
          gia' citata legge n. 1526/1956, vedi note al preambolo.