IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
n. 44;
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327;
  Visto  il  decreto  del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n.
209,  concernente  la disciplina degli additivi alimentari consentiti
nella  preparazione  e per la conservazione delle sostanze alimentari
in attuazione delle direttive 94/34/CE, 94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE e
95/31/CE;
  Visto  il  decreto  legislativo 3 marzo 1993, n. 123, in materia di
controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 25 giugno 1993, n. 459;
  Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 novembre 1997;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 novembre 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con  i  Ministri  della  sanita'  e  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                   Produzione, commercializzazione
                e deposito degli additivi alimentari
  1.  L'autorizzazione alla produzione, al commercio e al deposito ai
fini   della   commercializzazione   degli   additivi  alimentari  e'
rilasciata  dalla  regione  o  dalle  province  autonome  di Trento e
Bolzano  territorialmente  competenti  o dalle autorita' dalle stesse
delegate.
  2.  Il  1egale  rappresentante dell'impresa interessato al rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma 1 presenta istanza contenente:
  a)   certificazione   comprovante   l'iscrizione   alla  camera  di
commercio,  industria  ed  artigianato, in relazione allo svolgimento
dell'attivita' per la quale l'autorizzazione e' richiesta;
    b) numero del codice fiscale;
  c) elenco degli additivi alimentari oggetto dell'istanza;
  d)  planimetria  in  scala  1:100,  con  descrizione  dei locali ed
indicazione della relativa destinazione d'uso;
  e)  relazione sulle caratteristiche tecnicocostruttive, strutturali
ed igienicosanitarie dello stabilimento;
  f)  descrizione  delle  attrezzature  adibite alla produzione ed al
controllo  analitico  delle  caratteristiche  prescritte  dai decreti
ministeriali  emanati ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 aprile
1962, n. 283, e successive modificazioni, per gli additivi alimentari
oggetto dell'istanza, limitatamente alla produzione;
  g)  copia  autentica  dell'autorizzazione rilasciata dall'autorita'
competente  allo  smaltimento o all'allontanamento delle acque reflue
nonche' alle emissioni in atmosfera, limitatamente alla produzione;
    h) nominativo del responsabile dello stabilimento;
  i)  dichiarazione,  sotto  propria responsabilita', di possedere il
requisito prescritto dal comma 4.
  3.  La  documentazione richiesta ai sensi del comma 2, lettere a) e
g), puo' essere sostituita, per l'avvio dell'istruttoria, dalla copia
della  domanda presentata dall'interessato ai fini del rilascio delle
stesse.
  4.  Per il rilascio dell'autorizzazione alla produzione di additivi
alimentari  il  richiedente  deve  disporre  di un laboratorio per il
controllo  analitico  delle  caratteristiche  prescritte  dai decreti
ministeriali  emanati ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 aprile
1962,  n.  283, e successive modificazioni, ovvero di una convenzione
stipulata con un laboratorio di analisi.
  5.  L'impresa  che ha gia' ottenuto il rilascio dell'autorizzazione
per la produzione, commercio e deposito di determinati additivi e che
intende   estendere  l'autorizzazione  ad  altri  additivi,  presenta
istanza all'autorita' competente individuata nel comma 1.
  6.  L'istanza  di  cui  al  comma  5  deve contenere unicamente una
dichiarazione  con  cui il richiedente afferma di aver predisposto le
attrezzature  prescritte  dalla normativa vigente per la produzione e
l'analisi  degli additivi che si intendono produrre, commercializzare
o depositare.
  7.  Entro  trenta  giorni  dalla data di presentazione dell'istanza
l'autorita' competente effettua il sopralluogo previsto dall'articolo
2.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note al preambolo:
             - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
            "Art. 87. - Il Presidente della  Repubblica  e'  il  Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza, la  presentazione alle  Camere dei  disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
            Promulga  le  leggi, ed emana i  decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
            Indice il referendum popolare  nei  casi  previsti  dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita   e   riceve  i    rappresentanti  diplomatici,
          ratifica   i trattati    internazionali,    previa,  quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha  il comando delle Forze  armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa  costituito secondo  la  legge,  dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            -  Si    riporta il testo   dell'art. 17,  comma 2, della
          legge  numero  400/1988  (Disciplina    dell'attivita'   di
          Governo  e   ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri).
            "2.     Con   decreto      del      Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per    le quali   le  leggi della  Repubblica, autorizzando
          l'esercizio della  potesta'  regolamentare   del   Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari".
            - Si riporta il testo dell'art.  20, allegato 1,  n.  44,
          della  legge  n.    59/1997 (Delega   al Governo   per   il
          conferimento  di funzioni  e compiti alle  regioni ed  enti
          locali,  per  la riforma   della pubblica amministrazione e
          per la semplificazione amministrativa):
            "Art.  20. -  1. Il  Governo,  entro il  31 gennaio    di
          ogni  anno, presenta al Parlamento un disegno  di legge per
          la  delegificazione  di  norme   concernenti   procedimenti
          amministrativi,    anche     coinvolgenti   amministrazioni
          centrali,  locali  o    autonome,  indicando  i criteri per
          l'esercizio  della   potesta'   regolamentare   nonche'   i
          procedimenti   oggetto  della  disciplina,    salvo  quanto
          previsto alla   lettera a) del  comma  5.  In  allegato  al
          disegno   di legge e' presentata una relazione sullo  stato
          di  attuazione  della   semplificazione dei    procedimenti
          amministrativi.
            2.  Con   lo stesso disegno  di legge di cui  al comma 1,
          il Governo individua i  procedimenti relativi a  funzioni e
          servizi che,  per le loro  caratteristiche   e   per     la
          loro    pertinenza    alle    comunita'  territoriali, sono
          attribuiti alla potesta' normativa delle  regioni  e  degli
          enti  locali,  e indica i principi che restano regolati con
          legge della Repubblica ai sensi degli  articoli 117,  primo
          e secondo comma, e 128 della Costituzione.
            3.    I  regolamenti    sono  emanati   con decreto   del
          Presidente  della Repubblica,  previa   deliberazione   del
          Consiglio  dei  Ministri,  su proposta  del Presidente  del
          Consiglio    dei  Ministri   - Dipartimento della  funzione
          pubblica,   di   concerto con   il  Ministro    competente,
          previa     acquisizione  del    parere    delle  competenti
          Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato.   A  tal
          fine,   la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove
          necessario,  promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro
          competente,  riunioni  tra  le amministrazioni interessate.
          Decorsi trenta giorni   dalla richiesta  di  parere    alle
          Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
            4.    I      regolamenti    entrano    in   vigore     il
          sessantesimo  giorno successivo  alla   data   della   loro
          pubblicazione   nella  Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana.   Con effetto dalla  stessa data sono abrogate le
          norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
            5. I regolamenti si  conformano  ai  seguenti  criteri  e
          principi:
            a)  semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di
          quelli che agli stessi risultano  strettamente  connessi  o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il   numero delle fasi
          procedimentali    e  delle  amministrazioni  intervenienti,
          anche    riordinando     le   competenze    degli   uffici,
          accorpando le  funzioni per settori omogenei,   sopprimendo
          gli  organi  che    risultino   superflui   e   costituendo
          centri  interservizi  dove raggruppare  competenze  diverse
          ma confluenti in una unica procedura;
            b)    riduzione  dei   termini per   la conclusione   dei
          procedimenti   e uniformazione dei tempi  di    conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
            c)  regolazione  uniforme   dei procedimenti dello stesso
          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
            d)      riduzione    del     numero   di     procedimenti
          amministrativi   e accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla   medesima attivita', anche  riunendo  in
          una    unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda   ad
          esigenze     di     semplificazione   e      conoscibilita'
          normativa,  disposizioni  provenienti  da  fonti  di  rango
          diverso, ovvero che   pretendono  particolari    procedure,
          fermo   restando l'obbligo  di porre in essere le procedure
          stesse;
            e)  semplificazione  e accelerazione   delle    procedure
          di  spesa   e contabili,   anche   mediante   adozione   ed
          estensione   alle   fasi   di  integrazione  dell'efficacia
          degli  atti,   di disposizioni   analoghe a quelle  di  cui
          all'art.  51,   comma   2,   del decreto   legislativo    3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
            f)    trasferimento    ad   organi   monocratici   o   ai
          dirigenti amministrativi di funzioni  anche    decisionali,
          che  non  richiedano,  in ragione della  loro specificita',
          l'esercizio in   forma  collegiale,  e  sostituzione  degli
          organi   collegiali  con    conferenze  di  servizi  o  con
          interventi,  nei relativi   procedimenti,   dei    soggetti
          portatori  di interessi diffusi;
            g)   individuazione   delle   responsabilita'   e   delle
          procedure  di verifica e controllo;
            h)  previsione, per  i casi  di   mancato rispetto    del
          termine  del procedimento, di  mancata o ritardata adozione
          del   provvedimento,   di  ritardato       o     incompleto
          assolvimento  degli   obblighi  e    delle prestazioni   da
          parte    della    pubblica amministrazione,   di forme   di
          indennizzo automatico e forfettario a favore  dei  soggetti
          richiedenti il  provvedimento;  contestuale  individuazione
          delle    modalita'    di  pagamento  e    degli  uffici che
          assolvono    all'obbligo  di  corrispondere   l'indennizzo,
          assicurando  la   massima   pubblicita'   e conoscenza   da
          parte del pubblico  delle  misure  adottate  e  la  massima
          celerita' nella corresponsione dell'indennizzo stesso.
            6.    I    servizi  di    controllo    interno   compiono
          accertamenti   sugli effetti    prodotti   dalle      norme
          contenute      nei   regolamenti    di semplificazione e di
          accelerazione   dei procedimenti amministrativi  e  possono
          formulare   osservazioni   e    proporre  suggerimenti  per
          la modifica  delle  norme  stesse  e per  il  miglioramento
          dell'azione amministrativa.
            7. Le regioni a statuto   ordinario regolano  le  materie
          disciplinate  dai   commi da   1   a   6 nel  rispetto  dei
          principi desumibili  dalle disposizioni in  essi contenute,
          che  costituiscono    principi  generali   dell'ordinamento
          giuridico.  Tali    disposizioni operano   direttamente nei
          riguardi delle regioni fino   a  quando  esse  non  avranno
          legiferato  in    materia. Entro   un anno   dalla data  di
          entrata   in vigore   della presente legge,  le  regioni  a
          statuto  speciale e le province autonome di  Trento  e   di
          Bolzano   provvedono    ad      adeguare    i    rispettivi
          ordinamenti  alle  norme fondamentali contenute nella legge
          medesima.
            8. In sede di prima attuazione   della presente  legge  e
          nel  rispetto  dei principi, criteri e modalita'  di cui al
          presente articolo, quali norme  generali regolatrici,  sono
          emanati  appositi regolamenti  ai sensi e per  gli  effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per disciplinare i procedimenti di  cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
            a)  sviluppo  e programmazione del sistema universitario,
          di cui alla legge  7 agosto  1990, n.  245, e    successive
          modificazioni,    nonche' valutazione del medesimo sistema,
          di cui alla legge 24 dicembre 1993, n.  537,  e  successive
          modificazioni;
            b)  composizione   e funzioni degli organismi  collegiali
          nazionali e locali di  rappresentanza e  coordinamento  del
          sistema  universitario, prevedendo   altresi' l'istituzione
          di un   Consiglio nazionale   degli  studenti,  eletto  dai
          medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
            c)  interventi  per  il  diritto allo studio e contributi
          universitari.  Le  norme   sono  finalizzate   a  garantire
          l'accesso   agli  studi universitari  agli studenti  capaci
          e   meritevoli privi   di mezzi,   a ridurre  il  tasso  di
          abbandono    degli studi, a determinare percentuali massime
          dell'ammontare complessivo  della  contribuzione  a  carico
          degli  studenti  in   rapporto al finanziamento   ordinario
          dello  Stato     per  le   universita',   graduando      la
          contribuzione     stessa,  secondo    criteri  di  equita',
          solidarieta'    e  progressivita'  in   relazione      alle
          condizioni  economiche   del  nucleo familiare,  nonche'  a
          definire  parametri    e  metodologie  adeguati    per   la
          valutazione  delle    effettive  condizioni  economiche dei
          predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono
          soggette  a  revisione  biennale,  sentite  le   competenti
          commissioni parlamentari;
            d)  procedure  per il conseguimento del titolo di dottore
          di  ricerca,  di  cui    all'art.  73    del  decreto   del
          Presidente  della    Repubblica 11 luglio 1980,   n. 382, e
          procedimento di approvazione degli  atti dei  concorsi  per
          ricercatore  in deroga all'art. 5, comma  9, della legge 24
          dicembre 1993, n. 537;
            e)    procedure   per l'accettazione   da   parte   delle
          universita'     di  eredita',     donazioni  e      legati,
          prescindendo      da   ogni     autorizzazione  preventiva,
          ministeriale o prefettizia.
            9. I  regolamenti di  cui al  comma 8,  lettere a),  b) e
          c),  sono  emanati  previo     parere   delle   Commissioni
          parlamentari  competenti per materia.
            10.  In  attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al comma 8, lettera c),  il decreto   del Presidente    del
          Consiglio  dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
          dicembre  1991,  n. 390, e' emanato anche nelle more  della
          costituzione della Consulta  nazionale per il diritto  agli
          studi  universitari di   cui all'art.   6 della    medesima
          legge.
            11.  Con  il  disegno    di legge di cui al comma   1, il
          Governo propone annualmente   al   Parlamento   le    norme
          di     delega    ovvero    di delegificazione    necessarie
          alla    compilazione    di   testi    unici  legislativi  o
          regolamentari,  con  particolare  riferimento  alle materie
          interessate dalla attuazione    della  presente  legge.  In
          sede  di prima attuazione della presente  legge, il Governo
          e'  delegato ad emanare, entro il   termine di    sei  mesi
          decorrenti  dalla   data di  entrata in vigore  dei decreti
          legislativi   di    cui  all'art.    4,    norme  per    la
          delegificazione  delle  materie di cui all'art. 4, comma 4,
          lettera c), non coperte da    riserva  assoluta  di  legge,
          nonche'  testi unici delle leggi che disciplinano i settori
          di    cui  al  medesimo  art. 4, comma 4, lettera c), anche
          attraverso    le  necessarie  modifiche,   integrazioni   o
          abrogazioni  di  norme,  secondo i   criteri previsti dagli
          articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
                                                          "Allegato 1
                                     (previsto dall'art. 20, comma 8)
             (Omissis).
            44.  Procedure   per la produzione e  commercializzazione
          di  additivi  alimentari  e  per  la  conservazione   delle
          sostanze alimentari:
              legge 30 aprile 1962, n. 283;
              decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.
             (Omissis)".
            - La legge n. 283/1962 reca: "Modifica agli articoli 242,
          243,  247,  250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie
          approvato  con  R.D.  27  luglio  1934,    n.  1265   reca:
          "Disciplina  igienica  della    produzione  e della vendita
          delle sostanze alimentari e delle bevande".
            -   Il decreto   del Presidente   della  Repubblica    n.
          327/1980   reca:   "Regolamento  di esecuzione  della legge
          30 aprile  1962, n.  283, e successive   modificazioni,  in
          materia di  disciplina igienica  della produzione  e  della
          vendita   delle  sostanze  alimentari  e  delle bevande".
            -    Il    decreto    legislativo    n.  123/1993   reca:
          "Attuazione   della direttiva    89/397/CEE  relativa    al
          controllo  ufficiale dei  prodotti alimentari".
            -    Il    decreto    legislativo    n.  107/1992   reca:
          "Attuazione   delle direttive    88/388/CEE  e    91/71/CEE
          relative    agli  aromi   destinati ad essere impiegati nei
          prodotti alimentari  ed ai materiali di base  per  la  loro
          preparazione".
            -    Il   decreto   del   Ministro    della   sanita'  n.
          459/1993  reca:  "Regolamento recante le procedure  per  il
          rilascio dell'autorizzazione alla produzione,  al commercio
          ed alla  detenzione di  coloranti per alimenti".