Art. 2.
                             Sopralluogo
  1.   L'autorita'   competente  al  rilascio  della  autorizzazione,
verificata la completezza della documentazione prescritta dai commi 2
e  3 dell'articolo 1, dispone un sopralluogo finalizzato ad accertare
l'idoneita' degli impianti, delle attrezzature e dei locali.
  2.  L'autorizzazione  e' rilasciata a seguito dell'esito favorevole
del predetto sopralluogo.
  3.   Qualora  l'esito  del  sopralluogo  di  cui  al  comma  1  sia
sfavorevole,   l'autorita'  competente  comunica  al  richiedente  le
carenze  riscontrate  e  fissa  un  congruo  termine, non inferiore a
sessanta  giorni,  per  eliminarle.  Scaduto  tale  termine,  ove  il
successivo   sopralluogo  non  dia  esito  favorevole,  l'istanza  e'
respinta.
  4.  Nel  caso  in cui l'istante adempia alle prescrizioni impartite
prima   del   termine  fissato  ne  da'  comunicazione  all'autorita'
competente  la  quale,  entro  sette  giorni  dal  ricevimento  della
predetta comunicazione, dispone un sopralluogo di verifica.