Art. 3.
                      Termini del procedimento
  1.  Qualora l'istruttoria dia risultato favorevole, il procedimento
per  il  rilascio dell'autorizzazione deve concludersi nel termine di
sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
  2.   Decorsi  inutilmente  sessanta  giorni  l'istanza  si  intende
respinta.