Art. 4. A r o m i 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli aromi di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.
Nota all'art. 4: - Per il titolo del decreto legislativo n. 107/1992, vedi note al preambolo. Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 6, comma 2, della gia' citata legge n. 283/1962 e' il seguente: "Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanita', anche se disciplinati da leggi speciali: a) la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicita' degli additivi chimici destinati alla preparazione di sostanze alimentari; b) la produzione ed il commercio di surrogati o succedanei di sostanze alimentari". - Il testo degli articoli 59 e 60 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980, e' il seguente: "Art. 59 (Autorizzazione alla produzione, al commercio e deposito all'ingrosso di additivi chimici). - La produzione, il commercio ed il deposito all'ingrosso di additivi chimici per uso alimentare sono soggetti ad autorizzazione sanitaria. L'autorizzazione alla produzione e' rilasciata dal Ministero della sanita'. Le autorizzazioni al commercio e al deposito all'ingrosso sono rilasciate, rispettivamente, dall'autorita' di cui all'art. 3, comma primo, n. 2), e dall'autorita' di cui all'art. 3, comma primo, n. 3), del presente regolamento. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi vengono rilasciate previo sopralluogo inteso ad accertare l'idoneita' degli impianti, delle attrezzature e dei locali all'esercizio, rispettivamente, delle attivita' di produzione, commercio e deposito delle sostanze alle quali si riferisce l'istanza. Il rilascio dell'autorizzazione alla produzione di additivi chimici per uso alimentare e' subordinato, inoltre, alla disponibilita', da parte del richiedente, di un idoneo laboratorio per il controllo analitico delle caratteristiche prescritte dai decreti ministeriali di cui all'art. 22 della legge, per le sostanze alle quali l'istanza si riferisce, ovvero all'esistenza di una convenzione stipulata con idoneo laboratorio di analisi per il controllo periodico della produzione. E' esentato dall'obbligo di disporre di un laboratorio, proprio o convenzionato, chi procede esclusivamente all'estrazione di olii essenziali nonche' di aromi naturali dalle piante o loro parti sotto forma di infusi o distillati acquosi od idroalcoolici". "Art. 60 (Domande di autorizzazione). - Le domande intese ad ottenere le autorizzazioni di cui all'articolo precedente debbono contenere: a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa; b) l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o dell'ubicazione dei locali destinati al commercio o deposito all'ingrosso degli additivi; c) l'indicazione degli additivi che si intende produrre, commerciare o detenere in deposito, secondo la denominazione prevista dai decreti di cui all'art. 22 della legge. Le domande debbono, inoltre essere corredate dalla pianta planimetrica dei locali, su scala 1:100". - Il testo dell'art. 57, comma 4, della legge n. 142/1992 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991) e' il seguente: "4. La produzione, il commercio e la detenzione di coloranti per alimenti sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanita'". - Per il titolo del decreto del Ministro della sanita' n. 459/1993, vedi note al preambolo.