Art. 4.
                              A r o m i
  1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli
aromi di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.
 
           Nota all'art. 4:
            - Per il   titolo del decreto  legislativo  n.  107/1992,
          vedi note al preambolo.
           Note all'art. 6:
            -  Il testo  dell'art.  6,  comma 2,  della  gia'  citata
          legge  n.  283/1962 e' il seguente:
            "Sono    parimenti  soggetti    ad   autorizzazione   del
          Ministero  della sanita', anche se  disciplinati  da  leggi
          speciali:
            a)    la produzione,   il commercio,  la detenzione  e la
          pubblicita' degli   additivi   chimici    destinati    alla
          preparazione  di  sostanze alimentari;
            b)    la produzione   ed il   commercio   di surrogati  o
          succedanei  di sostanze alimentari".
            -  Il testo  degli articoli  59 e   60 del   gia'  citato
          decreto  del Presidente della Repubblica n. 327/1980, e' il
          seguente:
            "Art. 59  (Autorizzazione alla produzione, al   commercio
          e  deposito  all'ingrosso  di  additivi    chimici).  -  La
          produzione,  il commercio ed il  deposito  all'ingrosso  di
          additivi    chimici  per  uso  alimentare  sono soggetti ad
          autorizzazione sanitaria.
            L'autorizzazione  alla  produzione  e'    rilasciata  dal
          Ministero della sanita'.
            Le    autorizzazioni  al    commercio    e  al   deposito
          all'ingrosso        sono    rilasciate,    rispettivamente,
          dall'autorita'  di    cui all'art. 3, comma primo, n. 2), e
          dall'autorita' di cui all'art. 3, comma primo, n.  3),  del
          presente regolamento.
            Le   autorizzazioni di  cui ai  precedenti commi  vengono
          rilasciate  previo  sopralluogo    inteso  ad     accertare
          l'idoneita'    degli  impianti,  delle  attrezzature  e dei
          locali all'esercizio, rispettivamente, delle attivita'   di
          produzione,    commercio e   deposito delle   sostanze alle
          quali si riferisce l'istanza.
            Il  rilascio  dell'autorizzazione  alla   produzione   di
          additivi  chimici  per  uso    alimentare  e'  subordinato,
          inoltre,  alla disponibilita', da parte   del  richiedente,
          di  un    idoneo laboratorio   per il   controllo analitico
          delle  caratteristiche prescritte dai  decreti ministeriali
          di cui all'art. 22 della legge,  per le sostanze alle quali
          l'istanza  si  riferisce,    ovvero  all'esistenza  di  una
          convenzione  stipulata con idoneo  laboratorio  di  analisi
          per il  controllo  periodico  della produzione.
            E' esentato dall'obbligo  di disporre di un  laboratorio,
          proprio o convenzionato,   chi    procede    esclusivamente
          all'estrazione    di    olii  essenziali  nonche'  di aromi
          naturali  dalle piante o loro parti sotto forma di infusi o
          distillati acquosi od idroalcoolici".
            "Art.   60   (Domande di  autorizzazione).  -  Le domande
          intese    ad  ottenere     le  autorizzazioni      di   cui
          all'articolo precedente  debbono contenere:
            a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa;
            b)    l'indicazione della   sede   dello stabilimento  di
          produzione  o dell'ubicazione  dei   locali  destinati   al
          commercio   o  deposito all'ingrosso degli additivi;
            c)     l'indicazione  degli   additivi  che   si  intende
          produrre, commerciare o detenere in  deposito,  secondo  la
          denominazione prevista dai decreti di cui all'art. 22 della
          legge.
            Le    domande    debbono,   inoltre    essere   corredate
          dalla  pianta planimetrica dei locali, su scala 1:100".
            -  Il  testo  dell'art.  57,  comma  4,  della  legge  n.
          142/1992 (Disposizioni     per      l'adempimento        di
          obblighi        derivanti dall'appartenenza     dell'Italia
          alle    Comunita'    europee    (legge comunitaria  per  il
          1991) e' il seguente:
            "4.  La    produzione,  il commercio   e la detenzione di
          coloranti per alimenti  sono   soggetti  ad  autorizzazione
          del   Ministero  della sanita'".
            - Per il titolo del decreto del Ministro della sanita' n.
          459/1993, vedi note al preambolo.