Art. 7.
                          Norma transitoria
  1.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di cui
all'articolo  5,  ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione di cui
all'articolo  1,  per  i  requisiti  igienicosanitari  continuano  ad
applicarsi le disposizioni vigenti.
  2.   Il   legale  rappresentante  dell'impresa  di  produzione,  di
commercializzazione e di deposito di additivi alimentari, autorizzato
ai  sensi  della  normativa previgente, o quello autorizzato ai sensi
del   comma   1,  comunicano  all'autorita'  competente  al  rilascio
dell'autorizzazione,  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore  del decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 5,
di   essere   in  possesso  dei  requisiti  igenicosanitari  in  esso
prescritti,  ovvero di potervisi adeguare entro un congruo termine da
indicare nella comunicazione.
  3.   Decorso   tale   termine  l'autorita'  competente  dispone  il
sopralluogo di verifica secondo la procedura di cui all'articolo 2.
  4.  Nel  caso in cui il sopralluogo di cui all'articolo 2, comma 3,
dia esito sfavorevole l'autorizzazione si intende revocata.