Art. 7. Norma transitoria 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 5, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, per i requisiti igienicosanitari continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. 2. Il legale rappresentante dell'impresa di produzione, di commercializzazione e di deposito di additivi alimentari, autorizzato ai sensi della normativa previgente, o quello autorizzato ai sensi del comma 1, comunicano all'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 5, di essere in possesso dei requisiti igenicosanitari in esso prescritti, ovvero di potervisi adeguare entro un congruo termine da indicare nella comunicazione. 3. Decorso tale termine l'autorita' competente dispone il sopralluogo di verifica secondo la procedura di cui all'articolo 2. 4. Nel caso in cui il sopralluogo di cui all'articolo 2, comma 3, dia esito sfavorevole l'autorizzazione si intende revocata.