Art. 12. Graduatoria del concorso pubblico 1. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. 2. Il decreto di cui al comma precedente e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno e di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.