Art. 12.
                  Graduatoria del concorso pubblico
  1. Con  decreto del Capo  della Polizia - Direttore  generale della
pubblica sicurezza, riconosciuta la  regolarita' del procedimento, e'
approvata la graduatoria di merito  e sono dichiarati i vincitori del
concorso,  sotto  condizione   dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'ammissione all'impiego.
  2.  Il  decreto  di  cui  al comma  precedente  e'  pubblicato  nel
Bollettino ufficiale  del personale  del Ministero dell'interno  e di
tale pubblicazione viene data  notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.