Art. 18.
                            Prove d'esame
  1. Le  prove d'esame  del concorso interno  sono costituite  da una
prova  scritta ed  un colloquio  che vertono  sulle materie  indicate
nell'articolo 9 del presente regolamento.
  2.  Al colloquio  sono ammessi  i candidati  che abbiano  riportato
nella  prova  scritta  una  votazione non  inferiore  a  trentacinque
cinquantesimi.
  3. Il colloquio  non si intende superato se il  candidato non abbia
riportato la votazione di almeno trenta cinquantesimi.