Art. 18. Prove d'esame 1. Le prove d'esame del concorso interno sono costituite da una prova scritta ed un colloquio che vertono sulle materie indicate nell'articolo 9 del presente regolamento. 2. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi. 3. Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trenta cinquantesimi.