Art. 19.
                          Titoli di servizio
  1. Le categorie  di titoli di servizio ammessi a  valutazione ed il
punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come
segue:
  a)  rapporti   informativi  e   giudizi  complessivi   del  biennio
anteriore, fino a punti 12;
  b)  qualita' delle  mansioni svolte  - con  particolare riferimento
alla competenza professionale ed al grado di responsabilita' assunta,
fino a punti 12.
  Il  Capo   della  Polizia  -  Direttore   generale  della  pubblica
sicurezza, con proprio decreto avente natura di atto di indirizzo per
tutti  i concorsi  interni, individua,  anche per  fasce, i  punteggi
attribuibili  a  ciascuna  tipologia  di incarichi  in  relazione  al
rilievo degli stessi;
  c)   incarichi  e   servizi   speciali   conferiti  con   specifico
provvedimento  dell'amministrazione,  che   comportino  un  rilevante
aggravio  di  lavoro  e   presuppongano  una  particolare  competenza
professionale, fino a punti 6;
  d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con
particolare  riguardo ai  corsi professionali  e di  specializzazione
frequentati e superati, fino a punti 4;
  e) lavori originali  elaborati per il servizio che  il candidato ha
svolto  nell'esercizio  delle  proprie attribuzioni  o  per  speciali
incarichi  conferitigli  dall'amministrazione  di appartenenza  o  da
quella  presso  cui  presta  servizio   e  che  vertono  su  problemi
giuridici,   amministrativi  o   tecnici  ovvero   su  questioni   di
particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a
punti 4;
  f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;
  g) anzianita' complessiva di servizio, fino a punti 6.
  2.   Nell'ambito   delle   suddette   categorie,   la   commissione
esaminatrice determina  i titoli valutabili  ed i criteri  di massima
per la  valutazione degli  stessi e  per l'attribuzione  dei relativi
punteggi.  Predetermina,  altresi' in  modo  omogeneo  i punteggi  da
attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione.
  3. Il direttore centrale del personale presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza  invia alla commissione esaminatrice  il fascicolo
personale dei candidati, copia dello stato matricolare, le domande di
partecipazione corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei
titoli  di  servizio e  ogni  altra  indicazione utile  afferente  il
concorso,   redatto  dal   dirigente   dell'ufficio   o  reparto   di
appartenenza e sottoscritto per conferma dai candidati.
  4.  La  commissione esaminatrice  annota  i  titoli valutati  ed  i
relativi  punteggi su  apposite  schede  individuali sottoscritte  da
tutti  i  componenti ed  allegate  ai  verbali  del concorso  di  cui
costituiscono parte integrante.
  5. Le  somme dei punti  assegnati dai membri della  commissione per
ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed
i relativi quozienti sono sommati tra loro.
  6.  Il totale  cosi' ottenuto  costituisce il  punteggio di  merito
attribuito dalla commissione.
  7. La valutazione  dei titoli e' effettuata nei  confronti dei soli
candidati che abbiano superato le prove d'esame.