Art. 2. Concorso pubblico - Bando di concorso 1. Il concorso pubblico e' indetto, su base nazionale, con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel quale sono indicati: a) il numero dei posti messi a concorso ed, eventualmente, la distribuzione degli stessi nelle diverse regioni; b) il numero dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie ed i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parita' di punteggio; c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso; d) i documenti prescritti; e) il termine e le modalita' di presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei documenti di cui alla precedente lettera d); f) il programma delle prove d'esame ed il diario della prova scritta; g) la votazione minima da conseguire nelle prove d'esame; h) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile. 2. Per particolari esigenze possono essere banditi concorsi per una o piu' regioni. 3. La sede o le sedi nelle quali ha luogo la prova scritta, nonche' il diario di detta prova sono stabiliti con lo stesso decreto che indice il concorso o con successiva comunicazione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del giorno indicato nel bando di concorso. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.