Art. 2.
                Concorso pubblico - Bando di concorso
  1. Il concorso pubblico e'  indetto, su base nazionale, con decreto
del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel
quale sono indicati:
  a)  il numero  dei posti  messi  a concorso  ed, eventualmente,  la
distribuzione degli stessi nelle diverse regioni;
  b) il numero  dei posti riservati da leggi a  favore di determinate
categorie ed i  titoli che danno luogo a precedenza  o a preferenza a
parita' di punteggio;
  c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
    d) i documenti prescritti;
  e)  il termine  e le  modalita' di  presentazione delle  domande di
ammissione al concorso e dei documenti di cui alla precedente lettera
d);
  f)  il programma  delle  prove  d'esame ed  il  diario della  prova
scritta;
  g) la votazione minima da conseguire nelle prove d'esame;
    h) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
  2. Per particolari esigenze possono essere banditi concorsi per una
o piu' regioni.
  3. La sede o le sedi nelle quali ha luogo la prova scritta, nonche'
il diario  di detta prova  sono stabiliti  con lo stesso  decreto che
indice  il concorso  o  con successiva  comunicazione da  pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale  del giorno indicato nel  bando di concorso.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.