Art. 7.
                          Prova preliminare
  1. Qualora  le domande  di partecipazione  superino di  oltre cento
volte il  numero dei posti messi  a concorso e non  siano inferiori a
quindicimila,   l'ammissione   agli   accertamenti   psicofisici   ed
attitudinali  e'  preceduta  dalla   prova  preliminare  a  carattere
generale mediante  idonei tests prevista dall'articolo  5 della legge
30 novembre 1990, n. 359.
  2. L'esclusione  dal concorso  per mancato superamento  della prova
preliminare e' disposta con decreto motivato del Capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza.
 
           Nota all'art. 7:
            -  Il testo dell'art. 5 della legge  30 novembre 1990, n.
          359, e' il seguente:
            "1.  L'accesso ai  ruoli del   personale   della  Polizia
          di  Stato    e  l'ammissione  alle    prove d'esame ed agli
          accertamenti psicofisici ed attitudinali    possono  essere
          preceduti  da una  prova preliminare  a carattere  generale
          mediante    idonei    test.  Detta    prova  non    esclude
          l'ulteriore   accertamento dei   requisiti   psicofisici  e
          attitudinali secondo le disposizioni vigenti.
            2.  Il  superamento della  prova  preliminare  di  cui al
          comma      1  costituisce     requisito    essenziale    di
          partecipazione  al  concorso.  L'esclusione  dal   concorso
          per     mancato   superamento   della  prova preliminare  o
          per difetto  di   uno   o   piu' degli   altri    requisiti
          prescritti    e'   disposta   con  decreto   motivato   del
          Ministro dell'interno.
            3. La prova preliminare di cui al  comma  1  puo'  essere
          effettuata  in  giorni  e  luoghi  diversi, per contingenti
          predeterminati di candidati, con  l'istituzione  di  una  o
          piu'  commissioni. Le modalita' della prova preliminare, la
          composizione e nomina    delle  commissioni  tecniche  e  i
          criteri   per la  verifica  dei  risultati, anche  a  mezzo
          di  idonea strumentazione  automatica, sono  stabiliti  con
          apposito  regolamento  emanato  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno.
            4.  Nei   concorsi   per   titoli   ed   esami   previsti
          dalle    vigenti disposizioni   relative   all'accesso   ai
          ruoli   del   personale   della Polizia   di   Stato,    la
          valutazione  dei  titoli  e'  effettuata  nei confronti dei
          candidati che abbiano  superato le prove d'esame, salvo che
          il possesso del titolo  sia  richiesto  come  requisito  di
          ammissione al concorso.
            4-bis.  Il termine  di cui  all'art. 1  del decreto-legge
          4  agosto  1987,  n.   325, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge  3 ottobre 1987,   n. 402,   e' prorogato    di
          quattro    anni;  i    cicli  di    corso  di aggiornamento
          professionale di cui all'art.   5, comma 3,  e  il  secondo
          ciclo  di  corso    di cui all'art. 6, comma 7,  del citato
          decreto-legge n. 325  del 1987 sono  effettuati secondo  le
          modalita'    stabilite  dal Ministro   dell'interno, tenuto
          conto delle   disponibilita' ricettive  degli  istituti  di
          istruzione".