IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1 della legge 17 dicembre 1997,  n.  433,  recante
delega al Governo per assicurare la  compatibilita'  dell'ordinamento
nazionale con quanto disposto  dall'articolo  108  del  trattato  che
istituisce la Comunita' europea; 
  Visto l'articolo 109 F, paragrafo 6, del trattato che istituisce la
Comunita' europea; 
  Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea 93/717/CE  del
22 novembre 1993; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 1997; 
  Acquisito il parere dell'Istituto monetario europeo; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 marzo 1998; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
  a) "trattato": il trattato che istituisce la Comunita' europea; 
  b) "SEBC": il Sistema europeo di banche centrali istituito a  norma
dell'articolo 4A del trattato; 
  c) "BCE": la Banca centrale europea istituita a norma dell'articolo
4A del trattato; 
  d) "statuto del SEBC": lo statuto del  Sistema  europeo  di  banche
centrali e della Banca centrale europea, oggetto del protocollo n.  3
allegato al trattato; 
  e) "statuto della Banca": lo statuto della Banca d'Italia approvato
con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive  modifiche  e
integrazioni; 
  f) "testo unico": il testo unico  delle  leggi  sugli  istituti  di
emissione, approvato con regio decreto 28  aprile  1910,  n.  204,  e
successive modifiche e integrazioni. 
 
    

          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          
          Note alle premesse:
            -    L'art.    76    della    Costituzione  prevede   che
          l'esercizio  della funzione   legislativa    puo'    essere
          delegato    al   Governo   con determinazione di  principii
          e  criteri direttivi  solo per   un tempo  limitato  ed  in
          relazione ad oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  L'art. 1  della  legge  17 dicembre  1997,   n.   433,
          prevede    il  conferimento  al  Governo   della delega per
          l'emanazione di  uno o piu' decreti   legislativi   recanti
          le   norme   necessarie   ai   fini  della attuazione delle
          disposizioni  comunitarie    sul  passaggio    dalla   lira
          all'Euro,  nonche'    per  assicurare  la    compatibilita'
          dell'ordinamento nazionale con   quanto disposto  dall'art.
          108  del trattato istitutivo della Comunita' europea.
            -  Il  predetto  art. 108 del  trattato impone a ciascuno
          Stato membro di    provvedere      ad    assicurare      la
          compatibilita'    della  propria legislazione nazionale con
          il trattato  medesimo e con lo statuto del Sistema  europeo
          delle banche centrali.
            -  L'art.  109F, paragrafo  6, del  trattato prevede  che
          l'Istituto monetario europeo (IME), nei  limiti    ed  alle
          condizioni  stabilite  dal  Consiglio,    venga  consultato
          dalle autorita'  degli Stati  membri su ogni   proposta  di
          provvedimento     legislativo  che    rientri  nella    sua
          competenza.
            -  La  decisione    del  Consiglio  dell'Unione   europea
          93/717/CE  del  22  novembre  1993  (pubblicata in Gazzetta
          Ufficiale  CEE  31  dicembre  1993)  e'     relativa   alla
          consultazione  dell'Istituto   monetario europeo   da parte
          delle   autorita'  degli   Stati  membri  sulle    proposte
          di provvedimenti legislativi.
         
          Note all'art. 1:
            -  Si  riporta    il testo dell'art. 4A del trattato  che
          istituisce la Comunita' europea:
            "Sono  istituiti,  secondo  le   procedure  previste  dal
          presente trattato,   un   Sistema   europeo    di    banche
          centrali    (in    appresso  denominato  SEBC)  e una Banca
          centrale europea (in appresso denominata BCE), che agiscono
          nei limiti  dei poteri loro conferiti dal presente trattato
          e  dallo  statuto  del  SEBC  e  della  BCE  (in   appresso
          denominato  ''statuto  del  SEBC'')  allegati  al  trattato
          stesso".
            -  Il titolo  del regio   decreto   11 giugno   1936,  n.
          1067,  e'    il seguente: "Approvazione dello statuto della
          Banca d'Italia".
            - Il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione,
          approvato con regio   decreto 28   aprile 1910,  n.    204,
          reca:   "Approvazione del testo  unico  delle  leggi  sugli
          istituti   di    emissione    e    sulla  circolazione  dei
          biglietti di banca".