Art. 2. Partecipazione della Banca d'Italia al SEBC 1. La Banca d'Italia, banca centrale della Repubblica italiana, e' parte integrante del SEBC. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualita' le competono, nel rispetto dello statuto del SEBC. Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1, del trattato e agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE. 2. La Banca d'Italia assolve inoltre gli altri compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla legge. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 14.4 dello statuto del SEBC.
Note all'art. 2: - L'art. 105, paragrafo 1, del trattato prevede quanto segue: "L'obiettivo principale del SEBC e' il mantenimento della stabilita' dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilita' dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali della Comunita' al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunita' definiti nell'art. 2. Il SEBC agisce in conformita' del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse, e rispettando i principii di cui all'art. 3A". - Si trascrive il testo dell'art. 14.4 dello statuto del SEBC: "Le Banche centrali nazionali possono svolgere funzioni diverse da quelle specificate nel presente statuto a meno che il Consiglio direttivo decida, a maggioranza dei due terzi dei votanti, che tali funzioni interferiscono con gli obiettivi e i compiti del SEBC. Tali funzioni sono svolte sotto la piena responsabilita' delle Banche centrali nazionali e non sono considerate come facenti parte delle funzioni del SEBC".