Art. 3. Requisiti d'indipendenza della Banca d'Italia 1. Fino all'adozione da parte dell'Italia della moneta unica, secondo le previsioni del trattato, il Governatore della Banca d'Italia determina la misura dell'interesse dei depositi in conto corrente fruttifero presso la Banca stessa. Successivamente tale determinazione viene effettuata secondo le competenze previste nelle norme del trattato e dello statuto del SEBC. Fino al termine sopra indicato, resta ferma la disposizione dell'articolo 10, comma 4, della legge 26 novembre 1993, n. 483, cosi' come previsto negli articoli 6, comma 1, e 11, comma 2, del presente decreto. Sono o restano abrogati l'articolo 37 del testo unico, l'articolo 2 del regio decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, e l'articolo 5, secondo comma, del regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377. 2. L'articolo 22, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed e' rieleggibile.". Sono o restano abrogati il terzo comma del predetto articolo 22 ed il secondo comma dell'articolo unico della legge 12 dicembre 1962, n. 1715. 3. I poteri di sospensione e di annullamento previsti dagli articoli 114 e 115 del testo unico non si applicano alle determinazioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia adottate nelle materie rientranti nelle competenze del SEBC e, in particolare, a quelle aventi per oggetto le banconote, le norme e le condizioni per le operazioni della Banca e la nomina dei corrispondenti della Banca all'interno e all'estero.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 10, comma 4, della legge 26 novembre 1993, n. 483, recante "Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi", e' il seguente: "4. Sulle somme depositate la Banca d'Italia corrisponde una remunerazione determinata dalla Banca stessa, con provvedimento di carattere generale, tenendo conto del livello medio dei tassi di compenso pagati sulla raccolta, nonche' delle aliquote determinate a norma del comma 3. La misura della remunerazione, differenziabile per le diverse tipologie di raccolta, non puo' comunque eccedere il tasso ufficiale di sconto". - Il testo vigente dell'art. 22, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante "Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia", e' il seguente: "I consiglieri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili". - Il testo degli articoli 114 e 155 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 204/1910, e', rispettivamente, il seguente: "Art. 114 (Art. 8, allegato P, alla legge 8 agosto 1895, n. 486). - La Direzione generale della Banca d'Italia deve informare volta per volta, e in tempo utile, il Ministro del tesoro del giorno e dell'ora fissati per la convocazione dell'assemblea generale degli azionisti, per le adunanze del Consiglio superiore e per quelle della commissione liquidatrice della Banca romana, inviando contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi. Eguali comunicazioni devono farsi dai Banchi di Napoli e di Sicilia per le adunanze del consiglio generale e del consiglio centrale di amministrazione. Alle sedute dell'assemblea, dei consigli e della commissione suddetta assiste un ispettore governativo, o, in sua vece, un funzionario a cio' delegato dal Ministro del tesoro, con facolta' di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni che creda contrarie alle leggi, ai regolamenti e agli statuti. Di questa sospensione dev'essere immediatamente informato il Ministro del tesoro, il quale confermera' o revochera' la sospensione, dandone notizia all'istituto interessato, nel termine di cinque giorni dalla avvenuta sospensione. Alla conferma della sospensione il Ministro medesimo potra' far seguire l'annullamento della deliberazione, quando questa sia riconosciuta contraria alle leggi, ai regolamenti ed agli statuti". "Art. 115 (Art. 9, allegato P, alla legge 8 agosto 1895, n. 486). - Qualora l'ispettore o il delegato, di cui all'articolo precedente, non abbia esercitata la facolta' di sospendere una deliberazione che il Ministro del tesoro creda contraria alle leggi, agli statuti e ai regolamenti, il Ministro puo' direttamente sospenderla entro cinque giorni dall'adunanza, prendendo per base la relazione comunicata dall'ispettore e dandone comunicazione all'istituto interessato. Alla sospensione il Ministro potra' far seguire l'annullamento della deliberazione stessa, quando questa sia riconosciuta contraria alle leggi, ai regolamenti e agli statuti".