Art. 3. 
            Requisiti d'indipendenza della Banca d'Italia 
  1. Fino all'adozione  da  parte  dell'Italia  della  moneta  unica,
secondo le  previsioni  del  trattato,  il  Governatore  della  Banca
d'Italia determina la misura dell'interesse  dei  depositi  in  conto
corrente fruttifero presso  la  Banca  stessa.  Successivamente  tale
determinazione viene effettuata secondo le competenze previste  nelle
norme del trattato e dello statuto del SEBC. Fino  al  termine  sopra
indicato, resta ferma la  disposizione  dell'articolo  10,  comma  4,
della legge 26 novembre 1993,  n.  483,  cosi'  come  previsto  negli
articoli 6, comma 1, e 11, comma 2,  del  presente  decreto.  Sono  o
restano abrogati l'articolo 37 del  testo  unico,  l'articolo  2  del
regio decreto-legge 23  novembre  1914,  n.  1284,  e  l'articolo  5,
secondo comma, del regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377. 
  2. L'articolo 22, secondo comma, del regio decreto-legge  12  marzo
1936, n. 375, e successive modifiche e  integrazioni,  e'  sostituito
dal seguente: "Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed e'
rieleggibile.". Sono o restano abrogati il terzo comma  del  predetto
articolo 22 ed il secondo comma dell'articolo unico  della  legge  12
dicembre 1962, n. 1715. 
  3. I  poteri  di  sospensione  e  di  annullamento  previsti  dagli
articoli  114  e  115  del  testo  unico  non   si   applicano   alle
determinazioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia  adottate
nelle materie rientranti nelle competenze del SEBC e, in particolare,
a quelle aventi per oggetto le banconote, le norme  e  le  condizioni
per le operazioni della Banca e la nomina  dei  corrispondenti  della
Banca all'interno e all'estero. 
 
           Note all'art. 3: 
            - Il testo dell'art. 10, comma 4, della legge 26 novembre
          1993, n. 483, recante "Disciplina  del  conto  intrattenuto
          dal Tesoro presso la Banca  d'Italia  per  il  servizio  di
          tesoreria  e  modifica  della  disciplina   della   riserva
          obbligatoria degli enti creditizi", e' il seguente: 
            "4. Sulle somme depositate la Banca d'Italia  corrisponde
          una  remunerazione  determinata  dalla  Banca  stessa,  con
          provvedimento di  carattere  generale,  tenendo  conto  del
          livello medio dei tassi di compenso pagati sulla  raccolta,
          nonche' delle aliquote determinate a norma del comma 3.  La
          misura della remunerazione, differenziabile per le  diverse
          tipologie di raccolta, non puo' comunque eccedere il  tasso
          ufficiale di sconto". 
            - Il testo vigente dell'art. 22, secondo comma, del regio
          decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante  "Disposizioni
          per la difesa del  risparmio  e  per  la  disciplina  della
          funzione creditizia", e' il seguente: 
            "I consiglieri  rimangono  in  carica  tre  anni  e  sono
          rieleggibili". 
            - Il testo degli articoli 114  e  155  del  citato  testo
          unico approvato con regio decreto n. 204/1910, 
          e', rispettivamente, il seguente: 
            "Art. 114 (Art. 8, allegato P, alla legge 8 agosto  1895,
          n. 486). - La Direzione generale della Banca d'Italia  deve
          informare volta per volta, e in tempo  utile,  il  Ministro
          del  tesoro  del  giorno  e   dell'ora   fissati   per   la
          convocazione dell'assemblea generale degli  azionisti,  per
          le adunanze del Consiglio  superiore  e  per  quelle  della
          commissione  liquidatrice  della  Banca  romana,   inviando
          contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi. 
            Eguali comunicazioni devono farsi dai Banchi di Napoli  e
          di Sicilia per le adunanze del consiglio generale e del 
          consiglio centrale di amministrazione. 
            Alle  sedute  dell'assemblea,  dei   consigli   e   della
          commissione suddetta assiste un ispettore  governativo,  o,
          in sua vece, un funzionario a cio'  delegato  dal  Ministro
          del tesoro, con facolta' di sospendere  l'esecuzione  delle
          deliberazioni  che   creda   contrarie   alle   leggi,   ai
          regolamenti e agli statuti. 
            Di questa sospensione dev'essere immediatamente informato
          il Ministro del tesoro, il quale confermera'  o  revochera'
          la sospensione, dandone notizia  all'istituto  interessato,
          nel termine di cinque giorni  dalla  avvenuta  sospensione.
          Alla conferma della sospensione il Ministro medesimo potra'
          far  seguire  l'annullamento  della  deliberazione,  quando
          questa  sia   riconosciuta   contraria   alle   leggi,   ai
          regolamenti ed agli statuti". 
            "Art. 115 (Art. 9, allegato P, alla legge 8 agosto  1895,
          n. 486). -  Qualora  l'ispettore  o  il  delegato,  di  cui
          all'articolo precedente, non abbia esercitata  la  facolta'
          di sospendere una deliberazione che il Ministro del  tesoro
          creda contraria alle leggi, agli statuti e ai  regolamenti,
          il Ministro  puo'  direttamente  sospenderla  entro  cinque
          giorni  dall'adunanza,  prendendo  per  base  la  relazione
          comunicata   dall'ispettore   e    dandone    comunicazione
          all'istituto interessato. 
            Alla  sospensione  il   Ministro   potra'   far   seguire
          l'annullamento della deliberazione  stessa,  quando  questa
          sia riconosciuta contraria alle  leggi,  ai  regolamenti  e
          agli statuti".