Art. 4. 
                        Emissione di banconote 
  1. La Banca d'Italia emette banconote  in  applicazione  di  quanto
previsto dagli articoli 105A, paragrafo 1, del trattato  e  16  dello
statuto del SEBC. Nell'esercizio di  tale  funzione  e'  soggetta  al
potere autorizzatorio esclusivo della BCE. 
  2. Sono o restano abrogati: 
  gli articoli 4, 111, 120, 122, 124, lettere a) , b) e c), e 130 del
testo unico; 
   la legge 31 marzo 1966, n. 171; 
  il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811. 
  3. Nell'articolo 110, primo comma, del testo unico  sono  soppresse
le parole: "e sulla circolazione di Stato e bancaria". 
  4. All'articolo 142 del testo unico,  dopo  il  secondo  comma,  e'
aggiunto il seguente: 
  "I commi precedenti non si  applicano  nei  casi  consentiti  dalle
disposizioni comunitarie o dalla BCE con riferimento  alle  banconote
in Euro.". 
  5. Le attribuzioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia  in
materia di banconote continuano a essere esercitate, nel rispetto  di
quanto previsto dal comma 1, con riferimento alle sole  banconote  in
lire. 
 
           Note all'art. 4:
            -  Si  riporta  il testo dell'art. 105A, paragrafo 1, del
          trattato:
            "1. La   BCE ha il    diritto  esclusivo  di  autorizzare
          l'emissione  di  banconote all'interno  della Comunita'. La
          BCE e  le    Banche  centrali  nazionali  possono  emettere
          banconote.  Le  banconote  emesse dalla BCE e dalle  Banche
          centrali   nazionali costituiscono   le uniche    banconote
          aventi corso legale nella Comunita'".
            -  Il  testo  dell'art.  16 dello statuto del SEBC, e' il
          seguente:
            "Art. 16  (Banconote). - Conformemente  all'art.    105A,
          paragrafo 1, del  trattato, il  Consiglio  direttivo ha  il
          diritto  esclusivo  di autorizzare l'emissione di banconote
          all'interno della Comunita'. La BCE  e le  Banche  centrali
          nazionali  possono emettere  banconote.Le banconote  emesse
          dalla   BCE     e   dalle   Banche    centrali    nazionali
          costituiscono    le    uniche   banconote    aventi   corso
          legale  nella Comunita'.
            La BCE rispetta per quanto possibile la prassi  esistente
          in materia di emissione e di progettazione di banconote".
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  110,    primo  comma, e
          dell'art. 142 del testo unico, approvato con regio  decreto
          n.  204/1910,  a  seguito  delle  modifiche apportate   dal
          presente  articolo, e',  rispettivamente, il seguente:
            "Art. 110   (Art. 3, allegato P,   alla  legge  8  agosto
          1895,  n. 488; legge 31 dicembre 1907, n. 804,  allegato A;
          legge 30 giugno 1908, n.   304).  -  Agli    effetti  della
          vigilanza  sugli  istituti   di emissione e' istituita  una
          commissione   permanente   presieduta   dal Ministro    del
          tesoro".
            "Art.  142  (Art.    30,  legge 30 aprile 1874, n.  1920;
          legge 5 luglio 1908,   n.  388).    -  E'    proibita    la
          fabbricazione,     l'emissione  e    la  circolazione,  per
          qualsiasi  scopo,  di  qualunque  genere  di  biglietti   o
          stampati  imitanti o   simulanti, in tutto o in parte,  nel
          recto o  nel  verso,    i  biglietti    di    banca,  sotto
          comminatoria    di  una    sanzione  amministrativa da lire
          10.000  a  lire  100.000  a  carico    di  coloro  che   li
          fabbricassero o li ponessero in vendita.
            Gli    stampati  e   le lastre   relative saranno  sempre
          confiscati,   a chiunque appartengano,  e  dovranno  essere
          distrutti.
            I    commi  precedenti    non   si applicano   nei   casi
          consentiti  dalle disposizioni comunitarie  o dalla BCE con
          riferimento alle banconote in Euro".