Art. 4. Emissione di banconote 1. La Banca d'Italia emette banconote in applicazione di quanto previsto dagli articoli 105A, paragrafo 1, del trattato e 16 dello statuto del SEBC. Nell'esercizio di tale funzione e' soggetta al potere autorizzatorio esclusivo della BCE. 2. Sono o restano abrogati: gli articoli 4, 111, 120, 122, 124, lettere a) , b) e c), e 130 del testo unico; la legge 31 marzo 1966, n. 171; il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811. 3. Nell'articolo 110, primo comma, del testo unico sono soppresse le parole: "e sulla circolazione di Stato e bancaria". 4. All'articolo 142 del testo unico, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: "I commi precedenti non si applicano nei casi consentiti dalle disposizioni comunitarie o dalla BCE con riferimento alle banconote in Euro.". 5. Le attribuzioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia in materia di banconote continuano a essere esercitate, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, con riferimento alle sole banconote in lire.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 105A, paragrafo 1, del trattato: "1. La BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunita'. La BCE e le Banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle Banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella Comunita'". - Il testo dell'art. 16 dello statuto del SEBC, e' il seguente: "Art. 16 (Banconote). - Conformemente all'art. 105A, paragrafo 1, del trattato, il Consiglio direttivo ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunita'. La BCE e le Banche centrali nazionali possono emettere banconote.Le banconote emesse dalla BCE e dalle Banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella Comunita'. La BCE rispetta per quanto possibile la prassi esistente in materia di emissione e di progettazione di banconote". - Il testo vigente dell'art. 110, primo comma, e dell'art. 142 del testo unico, approvato con regio decreto n. 204/1910, a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, e', rispettivamente, il seguente: "Art. 110 (Art. 3, allegato P, alla legge 8 agosto 1895, n. 488; legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato A; legge 30 giugno 1908, n. 304). - Agli effetti della vigilanza sugli istituti di emissione e' istituita una commissione permanente presieduta dal Ministro del tesoro". "Art. 142 (Art. 30, legge 30 aprile 1874, n. 1920; legge 5 luglio 1908, n. 388). - E' proibita la fabbricazione, l'emissione e la circolazione, per qualsiasi scopo, di qualunque genere di biglietti o stampati imitanti o simulanti, in tutto o in parte, nel recto o nel verso, i biglietti di banca, sotto comminatoria di una sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000 a carico di coloro che li fabbricassero o li ponessero in vendita. Gli stampati e le lastre relative saranno sempre confiscati, a chiunque appartengano, e dovranno essere distrutti. I commi precedenti non si applicano nei casi consentiti dalle disposizioni comunitarie o dalla BCE con riferimento alle banconote in Euro".